Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Federazione russa,
detti qui di seguito «le Parti»,
decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;
desiderosi di instaurare attraverso il presente Accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’entrata, la presenza o il soggiorno nei territori della Confederazione Svizzera o della Federazione russa, e di agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione;
sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Federazione russa derivanti dal diritto internazionale, compresa la legislazione internazionale in materia di diritti dell’uomo, e in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e il Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati, la Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il suo Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963, e la Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
tenendo conto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 2004 ;
tenendo conto dell’Accordo di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea firmato il 25 maggio 2006,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
- «Stato richiedente»:lo Stato (la Confederazione Svizzera o la Federazione russa) che presenta una domanda di riammissione ai sensi della sezione III o una domanda di transito ai sensi della sezione IV del presente Accordo;
- «Stato richiesto»: lo Stato (la Confederazione Svizzera o la Federazione russa) a cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi della sezione III o una domanda di transito ai sensi della sezione IV del presente Accordo;
- «riammissione»: il trasferimento da parte dell’autorità competente dello Stato richiedente, e l’ammissione da parte dell’autorità competente dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di Paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l’entrata, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente Accordo;
- «cittadino di un Paese terzo»: qualsiasi persona avente una cittadinanza diversa da quella della Confederazione Svizzera o della Federazione russa;
- «apolide»: qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera o della Federazione russa, e che non possa provare di avere la cittadinanza di un altro Stato;
- «permesso di soggiorno»: qualsiasi tipo di permesso ufficiale rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dalla Federazione russa, che autorizza una persona a soggiornare sul territorio della Confederazione Svizzera o della Federazione russa. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio di detti Stati in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di permesso di soggiorno;
- «visto»: un’autorizzazione rilasciata o una decisione presa dalla Confederazione Svizzera o dalla Federazione russa per consentire l’entrata o il transito nel territorio della Confederazione Svizzera o della Federazione russa. È esclusa la specifica categoria dei visti di transito aeroportuale;
- «autorità centrale competente»: l’autorità principale della Confederazione Svizzera o della Federazione russa incaricata dell’attuazione del presente Accordo;
- «autorità competente»: un’ autorità nazionale della Confederazione Svizzera o della Federazione russa che attua il presente Accordo;
- «valico di frontiera»: ogni valico autorizzato dalla Confederazione Svizzera o dalla Federazione russa per il passaggio delle rispettive frontiere presso gli aeroporti internazionali;
- «transito»: il passaggio di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione
- «entrata diretta»:l’entrata di qualsiasi persona che arriva per via aerea sul territorio dello Stato richiedente e che prima non è entrata in un Paese terzo. I transiti per via aerea in un Paese terzo non vengono considerati un’entrata.
Allegato 4dell’Accordo
Elenco dei documenti comprovanti indirettamente l’esistenza delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e
di apolidi
Allegato 4
- Biglietti nominativi relativi a viaggi per via aerea, ferroviaria, marittima o via autobus indicanti la presenza e l’itinerario della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto al territorio dello Stato richiedente;
- Elenchi di passeggeri di aerei, treni, autobus o navi indicanti la presenza e l’itinerario della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto al territorio dello Stato richiedente;
- Scontrini, certificati e note di qualsiasi tipo (p. es. fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
- Dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare dal personale dell’autorità di frontiera o da testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione;
- Dichiarazioni ufficiali della persona in questione nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi;
- Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo la sua entrata nel territorio dello Stato richiedente;
- Informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi;
- Informazioni relative all’identità e/o al soggiorno della persona fornite da un’organizzazione internazionale;
- Relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio ecc.;
- Dichiarazioni della persona interessata.
Protocollo d’applicazione
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Federazione russa,
detti qui di seguito «le Parti»,
conformemente all’articolo 21 dell’Accordo di riammissione fra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa, firmato il 21 settembre 2009, (detto qui di seguito «Accordo»),
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Autorità competenti
Le autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo sono:
- per la Federazione russa:[tab]autorità centrale competente:–Servizio federale della migrazione;[tab]autorità competenti:–Ministero degli affari esteri della Federazione russa;–Servizio federale di sicurezza della Federazione russa.
- per la Confederazione Svizzera:[tab]autorità centrale competente:–Ufficio federale della migrazione;[tab]autorità competenti:–Dipartimento federale di giustizia e polizia;–Dipartimento federale degli affari esteri nell’ambito delle sue competenze.
Ciascuna Parte notifica senza indugio all’altra per via diplomatica ogni cambiamento dell’elenco delle autorità competenti.
Art.
2
Domanda di riammissione
L’autorità centrale competente dello Stato richiedente invia per posta la domanda di riammissione direttamente all’autorità centrale competente dello Stato richiesto.
L’autorità centrale competente dello Stato richiesto invia per posta la risposta alla domanda di riammissione direttamente all’autorità centrale competente dello Stato richiedente.
Per la domanda di riammissione va utilizzato un modulo corrispondente al modello che figura nell’allegato 1 del presente Protocollo d’applicazione.
Art.
3
Scambio di documenti tipo
In vista dell’esecuzione dell’Accordo le autorità centrali competenti delle Parti si scambiano per via diplomatica documenti tipo che riproducono in forma adeguata i documenti elencati all’allegato 1 dell’Accordo.
Art.
4
Altri documenti
Se lo Stato richiedente ritiene che altri documenti, non elencati negli allegati 1–4 dell’Accordo, sono necessari per comprovare la cittadinanza della persona da riammettere, tali documenti possono essere inviati allo Stato richiesto assieme alla domanda di riammissione.
In occasione del trattamento della domanda di riammissione, lo Stato richiesto decide se tenere conto dei documenti menzionati nel paragrafo 1.
Art.
5
Interrogatorio
Se lo Stato richiedente non è in grado di presentare nessuno dei documenti elencati nell’allegato 1 e 2 dell’Accordo, lo Stato richiesto interroga la persona da riammettere al fine di stabilire se è in possesso della cittadinanza dello Stato richiesto.
Lo Stato richiesto può interrogare la persona da riammettere facendo capo a funzionari dell’autorità centrale competente distaccati presso la sua rappresentanza diplomatica o consolare nello Stato richiedente. Se i funzionari dell’autorità centrale competente dello Stato richiesto non hanno ancora assunto la loro carica o in loro assenza, l’interrogatorio è di competenza dei funzionari della rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto.
L’autorità centrale competente dello Stato richiesto informa l’autorità centrale competente dello Stato richiedente il più rapidamente possibile, ma al più tardi entro 10 giorni feriali, dei risultati dell’interrogatorio. In questo caso i termini di cui all’articolo 12 paragrafo 2 dell’Accordo decorrono a partire dal giorno in cui lo Stato richiedente riceve detta comunicazione.
Art.
6
Procedura di riammissione e di transito
Ai fini della riammissione e del transito, le Parti stabiliscono i seguenti valichi di frontiera:
- per la Federazione russa: tutti gli aeroporti internazionali sul territorio nazionale della Federazione russa.
- per la Confederazione Svizzera: gli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin.
Ciascuna Parte informa l’altra senza indugio e per via diplomatica di ogni cambiamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1.
Le autorità competenti stabiliscono di comune accordo, caso per caso, la data, l’ora e il luogo di riammissione o di transito.
Art.
7
Domanda di transito
L’autorità centrale competente dello Stato richiedente invia per posta la domanda di transito direttamente all’autorità centrale competente dello Stato richiesto.
L’autorità centrale competente dello Stato richiesto invia senza indugio per posta la risposta alla domanda di transito direttamente all’autorità centrale competente dello Stato richiedente.
Per la domanda di transito va utilizzato un modulo corrispondente al modello che figura nell’allegato 2 del presente Protocollo d’applicazione.
Art.
8
Riammissione o transito con scorta
Se la riammissione o il transito di una persona avviene sotto scorta, la Parte richiedente deve fornire le seguenti indicazioni: nome, cognome, grado, posizione e inquadramento degli agenti di scorta, tipo, numero e data di rilascio dei loro passaporti e legittimazioni di servizio, nonché contenuto del loro mandato. Queste indicazioni vanno fornite nel punto D della domanda di riammissione e/o di transito.
Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto.
Gli agenti di scorta non devono portare armi o altri oggetti vietati sul territorio dello Stato richiesto.
Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dall’autorità competente dello Stato richiedente.
Le autorità competenti stabiliscono, caso per caso, anticipatamente il numero di agenti di scorta.
Le autorità competenti cooperano per quanto riguarda tutte le questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta vengono assistiti dalle autorità competenti dello Stato richiesto.
Art.
9
Trasmissione di dati
Le Parti prendono le misure necessarie affinché venga garantita la protezione dei dati personali da trasmettere.
Art.
10
Costi
Conformemente all’articolo 17 dell’Accordo, lo Stato richiedente rimborsa allo Stato richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e in euro i costi sopportati risultanti dalla riammissione e dal transito.
Art.
11
Lingua
Ai fini dell’esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo d’applicazione, i documenti di cui all’articolo 4 del presente Protocollo d’applicazione e alle Sezioni III e IV dell’Accordo devono essere presentati:
- dalla Confederazione Svizzera – in inglese con la rispettiva traduzione in russo;
- dalla Federazione russa – in russo con la rispettiva traduzione in inglese.
Sempre che le Parti non decidano diversamente, per l’esecuzione del presente Protocollo d’applicazione, le competenti autorità delle Parti comunicano in inglese.
Art.
12
Modifiche e complementi
Il presente Protocollo d’applicazione può essere modificato e completato d’intesa tra le Parti.
Art.
13
Allegati
Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’applicazione.
Art.
14
Entrata in vigore e denuncia
Il presente Protocollo d’applicazione entra in vigore simultaneamente all’Accordo.
Il presente Protocollo d’applicazione cessa di applicarsi simultaneamente all’Accordo. Fatto a Berna il 21 settembre 2009 in duplice esemplare nelle lingue tedesca, russa e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Protocollo d’applicazione è utilizzato il testo inglese.
Allegato 1del Protocollo
Domanda di riammissione
conformemente all’articolo 2 del Protocollo d’applicazione dell’Accordo del 21 settembre 2009 tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione
A. Dati personali
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
2. Cognome da nubile:
3. Data e luogo di nascita:
4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
6. Nazionalità e lingua:
8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto:
B. Elementi di prova allegati
C. Osservazioni
Firma del rappresentante dell’autorità competente dello Stato richiedente
(Timbro)
Allegato 2del Protocollo
Domanda di transito
Conformemente all’articolo 7 del Protocollo d’applicazione dell’Accordo del 21 settembre 2009 tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione
A. Dati personali
1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):
2. Cognome da nubile:
3. Data e luogo di nascita:
4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
6. Nazionalità e lingua:
7. Tipo e numero del documento di viaggio:
B. Indicazioni particolari relative alla persona da trasferire
1. Condizioni di salute (p. es. eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino delle malattie contagiose ecc.):
2. Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa (p. es. sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo):
C. Operazione di transito
1. Stato di destinazione finale:
2. Altri eventuali Stati di transito:
3. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento e possibili scorte
4. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 15 par. 2 dell’Accordo del 21 settembre 2009 tra il Consiglio Federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione)
5. Conoscenza di motivi di rifiuto di un transito (art. 15 par. 3 dell’Accordo del 21 settembre 2009 tra il Consiglio Federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione)
D. Osservazioni