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Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina relativo allo scambio di giovani professionisti

RU 20143367

Traduzione1

Concluso l’11 giugno 2012

Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 agosto 2014

(Stato 17 agosto 2014)

La Confederazione Svizzera,
rappresentata dal Consiglio federale svizzero,
e
la Repubblica tunisina,
rappresentata dal Governo della Repubblica tunisina,

di seguito denominate «Parti contraenti»,

animate dal desiderio di incoraggiare il perfezionamento di giovani professionisti svizzeri e tunisini;

considerato lo spirito delle relazioni amichevoli esistenti tra la Svizzera e la Tunisia;

animate dal desiderio di consolidare e intensificare tali relazioni tramite lo scambio di professionisti nei rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e tunisini (di ambo i sessi) che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (detti in seguito «giovani professionisti»).

L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per i cittadini stranieri nel Paese di accoglienza. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato a un’autorizzazione speciale, l’interessato dovrà inoltre procurarsi detta autorizzazione.

Art. 2

I giovani professionisti devono aver compiuto almeno i 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 35 anni di età. Devono aver portato a termine una formazione professionale della durata di almeno due anni o una formazione universitaria, attestata dal relativo certificato di fine tirocinio o di fine studi.

Non è ammesso il ricongiungimento familiare.

Art. 3

Il numero dei giovani professionisti ammesso da ciascuna Parte contraente non deve superare 150 unità per anno civile.

Qualora uno dei due Paesi non utilizzasse il contingente, l’altro Paese non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto. Il saldo non utilizzato non può essere riportato sull’anno successivo.

Il contingente annuale può essere interamente utilizzato senza tener conto delle autorizzazioni accordate durante l’anno precedente.

La proroga in virtù dell’articolo 4 paragrafo 4 non è considerata una nuova autorizzazione.

Art. 4

I giovani professionisti che desiderano assumere un impiego devono di norma cercarne uno di propria iniziativa nell’altro Paese. Le Parti contraenti provvedono ad agevolare i contatti con i datori di lavoro.

Per ottenere un’autorizzazione nel quadro del presente Accordo, il giovane professionista deve inoltrare una domanda all’autorità competente del suo Paese d’origine incaricata dell’applicazione dell’accordo, conformemente all’articolo 9 del presente Accordo. Allega alla domanda i documenti richiesti, segnatamente il nome e l’indirizzo del datore di lavoro nel Paese di accoglienza e fornisce indicazioni in merito all’attività prevista e alla sua remunerazione.

L’autorità competente del Paese di origine esamina se la domanda soddisfa le condizioni dell’accordo, quindi la trasmette alle autorità del Paese d’accoglienza entro un termine che di norma non oltrepassa un mese dalla data di ricezione dell’incarto.

L’autorizzazione per giovane professionista è accordata dall’autorità competente del Paese d’accoglienza di norma per una durata di 12 mesi. Può essere prorogata di al massimo sei mesi prima dello scadere del primo anno. I contratti di lavoro vanno altresì conclusi per una durata determinata, in osservanza del limite stabilito qui innanzi.

Le autorizzazioni imputate sul contingente sono rilasciate indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese d’accoglienza.

L’autorizzazione per giovane professionista è accordata solo se le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro sono conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese di accoglienza.

I giovani professionisti sono tenuti a lasciare il Paese d’accoglienza al termine del contratto di lavoro in qualità di giovani professionisti.

Art. 5

I giovani professionisti non possono svolgere un’attività lucrativa né assumere un impiego diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. L’autorità competente nel Paese d’accoglienza può, in casi debitamente giustificati, autorizzare il giovane professionista a cambiare lavoro, in osservanza delle condizioni di cui all’articolo 4 paragrafo 3.

Art. 6

L’assunzione come giovane professionista avviene sulla base di un contratto di lavoro firmato tra il datore di lavoro e l’impiegato.

I giovani professionisti fruiscono, in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri concessi ai lavoratori del Paese d’accoglienza e sanciti dal vigente diritto del lavoro.

Il salario deve essere conforme alle condizioni di retribuzione usuali nel luogo, nella professione e nel settore.

Art. 7

Le autorizzazioni sono rilasciate conformemente alle disposizioni che regolano nel Paese d’accoglienza l’entrata e l’uscita, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa da parte dei cittadini stranieri. Sono fatte salve le procedure in materia di rilascio dei visti.

I giovani professionisti devono pagare le tasse e gli emolumenti usuali riscossi per l’entrata e il soggiorno nel Paese d’accoglienza.

Art. 8

Le autorità competenti garantiscono il disbrigo gratuito di tutte le formalità attinenti alle autorizzazioni per giovani professionisti.

Art. 9

Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo sono:

  1. per la Confederazione Svizzera: Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP); Ufficio federale della migrazione (UFM)2; Berna;
  2. per la Repubblica tunisina:
  3. Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi; Bureau de l’Emigration et de la Main d’Œuvre Etrangère;
  4. Ministère des affaires sociales; Office des Tunisiens à l’étranger; Tunisi.

Ciascuna Parte contraente può designare in qualsiasi momento un’altra autorità competente e notificarla all’altra Parte contraente per via diplomatica.

Art. 10

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

Le Parti contraenti si notificano l’espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. Esso avrà effetto 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notificazione.

Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo per scritto. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura descritta al paragrafo 2.

Il presente Accordo può essere denunciato per via diplomatica mediante preavviso di sei mesi.

In caso di denuncia le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide per la durata per la quale sono state rilasciate.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tunisi, l’11 giugno 2012, in due originali nelle lingue francese e araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo francese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica tunisina:

Simonetta Sommaruga

Rafik Abdelassem