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Trattato d’amicizia tra la Svizzera e la Turchia Conchiuso il 19 settembre 1925 Approvato dall’Assemblea federale il 22 aprile 1926 Istrumenti di ratificazione scambiati l’8 aprile 1927 Entrato in vigore il 23 aprile 1927

(Stato 5 novembre 1999)

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Traduzione2

La Confederazione Svizzera,
da una parte,
e
la Repubblica Turca,
dall’altra

animate da eguale desiderio di consolidare i vincoli di costante amicizia, di cui si sono già date delle prove

ed egualmente convinte che le relazioni tra i due Stati mantenute in questo spirito serviranno alla prosperità e al benessere dei due popoli,

hanno risolto di conchiudere un trattato d’amicizia e a questo scopo hanno designato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni:

Art. 1

Vi saranno pace inviolabile e amicizia sincera e perpetua tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca, come pure tra i cittadini dei due Stati.

Art. 2

Le Alte Parti Contraenti sono d’accordo di stabilire le relazioni diplomatiche tra i due Stati in conformità dei principi del diritto delle genti. Esse convengono che i rappresentanti diplomatici di ciascuna di esse riceveranno a condizione di reciprocità, nel territorio dell’altra, il trattamento fissato in conformità dei diritto internazionale pubblico generale.

Art. 3

Le Alte Parti Contraenti sono d’accordo di regolare le reciproche relazioni commerciali e consolari, come pure le condizioni di domicilio e di dimora, sui loro rispettivi territori, dei cittadini dell’altra Parte, mediante trattati o accordi ch’esse si riservano di conchiudere conformemente alle norme dei diritto internazionale pubblico generale e sulla base di una perfetta reciprocità.

Art. 4

Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile. Esso entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Ginevra, il diciannove settembre millenovecento venticinque.

Motta

T. Rouschdi

Mehmed Munir