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0.142.117.672

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla
soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari
di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale

0.142.117.672 (Stato 11 maggio 2004)

RU 2004 2417

Traduzione1

Concluso l’11 luglio 2003

Entrato in vigore tramite scambio di note il 1° gennaio 2004

(Stato 11 maggio 2004)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina,

(detti in seguito Parti contraenti)

nell’intento di semplificare la circolazione tra i due territori dei titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale,

nell’intento di rafforzare la collaborazione all’insegna della reciproca fiducia e solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini di ambo le Parti contraenti in possesso di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido, che si recano sul territorio dell’altra Parte contraente in veste ufficiale in qualità di membro di una rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Stato o in qualità di collaboratore presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per tutta la durata delle loro funzioni. Le Parti contraenti s’informano a vicenda, anticipatamente e per via diplomatica, circa il distacco e la funzione dei loro cittadini. All’arrivo nel Paese ospite, questi ultimi ricevono una carta di legittimazione. Le presenti disposizioni si estendono anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto ufficiale o ordinario valido.

Art. 2

I cittadini ucraini titolari di un passaporto diplomatico o di servizio ucraino valido, che soggiornano in Svizzera in altra veste che quella di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare dell’Ucraina o rappresentanti del loro Paese presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per l’entrata, per un soggiorno massimo di 90 giorni e per la partenza, qualora non esercitino un’attività lucrativa indipendente o dipendente.

Art. 3

I cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale svizzero valido, che soggiornano in Ucraina in altra veste che quella di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di Svizzera o rappresentanti del loro Paese presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per l’entrata, per un soggiorno massimo di 90 giorni e per la partenza, qualora non esercitino un’attività lucrativa indipendente o dipendente.

Art. 4

Indipendentemente dal tipo di passaporto, i cittadini di una Parte contraente domiciliati stabilmente sul territorio dell’altra Parte contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

Art. 5

Le Parti contraenti si trasmettono a vicenda esemplari facsimile dei rispettivi passaporti nonché le informazioni essenziali relative al loro uso. In caso di introduzione di nuovi passaporti, le Parti contraenti se ne informano a vicenda, se possibile con almeno 30 giorni di anticipo, per via diplomatica e si trasmettono a vicenda pertinenti esemplari facsimile. Le Parti contraenti si informano inoltre a vicenda e continuamente delle condizioni d’entrata per i cittadini di Stati terzi.

Art. 6

Il presente Accordo non esonera i cittadini di una delle due Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi vigenti sul territorio dell’altra Parte contraente relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in tale Paese.

Art. 7

Le competenti autorità delle due Parti contraenti possono rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici, o la cui presenza nel rispettivo territorio fosse illegale.

Art. 8

Le Parti contraenti si impegnano a cooperare nel rispetto delle relative legislazioni e nei limiti degli altri accordi bilaterali nell’ambito della lotta contro la migrazione illegale, segnatamente informandosi a vicenda, spontaneamente o su richiesta, su:

  1. le prescrizioni legali per l’entrata, il soggiorno e la partenza dal rispettivo territorio,
  2. la migrazione illegale e l’attività dei passatori, comprese le informazioni relative all’importazione, alla fabbricazione o alla vendita di documentazione fraudolenta relativa all’immigrazione o all’identità, nonché agli organizzatori di reti di migrazione illegale e alle persone che accompagnano i migranti clandestini.

Art. 9

I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti in conformità delle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti contraenti. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:

  1. la Parte contraente richiedente utilizza i dati trasmessi unicamente ai fini previsti dal presente Accordo e alle condizioni poste dalla Parte contraente che li ha trasmessi;
  2. la Parte contraente richiedente informa, su richiesta, l’altra Parte contraente che ha trasmesso i dati in merito all’utilizzo di questi ultimi;
  3. i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati;
  4. la Parte contraente richiesta deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve tener conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione necessaria;
  5. la persona interessata che ne faccia richiesta va informata in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e in merito alle modalità d’utilizzazione previste, secondo le condizioni stabilite dal diritto della Parte contraente interpellata dalla persona interessata;
  6. i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto di ciascuna delle Parti contraenti;
  7. le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo in base al diritto della Parte contraente richiedente.

Art. 10

Le difficoltà in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo sono risolte dalle autorità competenti delle due Parti contraenti con consultazioni e scambi di vista.

Le controversie in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica dalle autorità competenti delle due Parti contraenti.

Art. 11

Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, di salute e di ordine pubblici, sospendere, totalmente o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la sua revoca vanno notificate immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente.

Art. 12

Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

Art. 13

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un termine di 90 giorni. La denunzia va notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente.

Art. 14

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la reciproca notifica per via diplomatica che le prescrizioni interne per l’entrata in vigore del presente Accordo sono adempite. Fatto a Kiev l’11 luglio 2003 in due originali, in lingua tedesca e ucraina, ambo i testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Gabinetto dei ministri dell’Ucraina:

Ruth Metzler-Arnold

Oleksandr O. Tschalyi