Il presente Accordo è applicabile allo scambio di cittadini svizzeri e ucraini di ambo i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze linguistiche e professionali (detti qui di seguito «tirocinanti»).
L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri nel Paese d’accoglienza. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato a un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere detta autorizzazione.