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Scambio di lettere del 14 settembre 1988
tra la Svizzera e il Venezuela
concernente la soppressione reciproca dei visto per titolari
di passaporti diplomatici, di servizio o speciali

(Stato 5 novembre 1999)

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Entrato in vigore il 14 ottobre 1988

Traduzione 2

Repubblica del Venezuela

Caracas, 14 settembre 1988

Ministero delle Relazioni Estere

Signor César Dubler

Incaricato a.i. degli affari svizzeri

Caracas

Egregio Signore,

Ho l’onore di accusare ricevuta la Sua lettera del 14 settembre 1988 del seguente tenore:

  1. «Ho l’onore di rivolgermi a Sua Eccellenza per informarla che il Consiglio federale della Confederazione Svizzera desidera proporre di concludere con il Governo della Repubblica del Venezuela un accordo concernente la soppressione reciproca del visto per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o speciali, sul fondamento delle seguenti disposizioni:1.I cittadini venezuelani accreditati in Svizzera e titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido possono entrare in Svizzera e uscirne senza visto.2.I cittadini svizzeri accreditati in Venezuela e titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido possono entrare in Venezuela e uscirne senza visto.3.I cittadini venezuelani, non accreditati in Svizzera, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido possono entrare nel territorio svizzero senza visto se non vi soggiornano per più di tre mesi.4.I cittadini svizzeri, non accreditati in Venezuela, titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido possono entrare nel territorio venezuelano senza visto se non vi soggiornano per più di tre mesi.5.Le persone cui si riferisce il presente accordo che entrano o soggiornano sul territorio di uno degli Stati contraenti sottostanno alle leggi e ai regolamenti vigenti in detto Stato per quanto concerne l’entrata e il soggiorno degli stranieri nonché l’esercizio di un’attività lucrativa, salariata o indipendente.6.Le autorità competenti degli Stati contraenti si riservano il diritto di negare l’entrata o il soggiorno sul loro territorio alle persone la cui presenza nel Paese è contraria alla legge oppure è di natura tale da compromettere l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.7.Le Parti contraenti potranno sospendere temporaneamente le disposizioni del presente accordo per ragioni d’ordine pubblico. La sospensione deve essere notificata immediatamente per via diplomatica all’altro Stato contraente.8.Il presente accordo s’applica anche al Principato del Liechtenstein.9.L’accordo è redatto in francese e in spagnolo, entrambi i testi facenti parimente fede.
  2. Se queste disposizioni hanno il benestare del Governo della Repubblica del Venezuela, propongo a Sua Eccellenza che la presente Nota e la Sua risposta costituiscano un accordo tra i due Stati, che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della risposta e che potrà essere denunciato in ogni momento con un preavviso di tre mesi.
  3. Profitto di quest’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l’assicurazione della mia alta considerazione.»

Ho l’onore di confermare che il Governo del Venezuela approva quanto precede e che la Sua Nota e la presente risposta, entrambe datate 14 settembre 1988, costituiscono un accordo tra i due Stati.

Profitto di quest’occasione per rinnovarle l’assicurazione della mia alta considerazione.

Germán Nava Carrillo

Ministro delle Relazioni Estere