Ai fini del presente Accordo:
- per «rifugiato» s’intende una persona cui si applichi la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 o, a seconda del caso, il Protocollo relativo allo status dei rifugiati, del 31 gennaio 19674 ;
- per «documento di viaggio» s’intende il documento di viaggio emesso in virtù della succitata Convenzione;
- per «primo Stato» s’intende uno Stato, Parte del presente Accordo, che abbia emesso un tale documento di viaggio;
- per «secondo Stato» s’intende un altro Stato, Parte del presente Accordo, in cui un rifugiato, titolare di un documento di viaggio emesso dal primo Stato, si trova.