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0.142.311.1

Protocollo concernente i marinai rifugiati Conchiuso all’Aia il 12 giugno 1973 Istrumento d’approvazione depositato dalla Svizzera il 30 dicembre 1974 Entrato in vigore per la Svizzera il 30 marzo 1975

RU 1975 839

Traduzione dai testi originali francese e inglese

(Stato 14 giugno 2023)

Le Parti Contraenti,

considerando che l’applicazione dell’Accordo concernente i marinai rifugiati, firmato il 23 novembre 1957 1 all’Aia (detto qui di seguito «Accordo»), è strettamente legata all’applicazione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata il 28 luglio 1951 2 a Ginevra (detta qui di seguito «Convenzione»), applicabile soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951;

considerando che dopo l’approvazione della Convenzione sono apparse nuove categorie di rifugiati e che sia opportuno applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener conto della data limite del l° gennaio 1951 e che a tale scopo è stato aperto all’adesione, il 31 gennaio 1967 3 a Nuova York, un Protocollo sullo statuto dei rifugiati;

desiderose di stabilire un regime simile nei confronti dei marinai rifugiati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le Parti Contraenti il presente Protocollo si impegnano ad applicare ai marinai rifugiati, definiti in seguito come tali, gli articoli 2 e 4 a 13 dell’Accordo.

Ai fini del presente Protocollo, il termine «marinaio rifugiato» indica ogni persona che essendo rifugiata ai termini della definizione contenuta all’articolo I paragrafo 2 del Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati, lavori, a qualsiasi condizione, come marinaio o eserciti abitualmente detta professione a bordo di un mercantile.

Il presente Protocollo va applicato senza limitazione geografica alcuna; le dichiarazioni già fatte in virtù dell’articolo 1 sezione B paragrafo 1 capoverso (a) della Convenzione, da parte di Stati che sono Parti di quest’ultima, si applicheranno ugualmente sotto il regime del presente Protocollo, a meno che tali dichiarazioni non siano state estese conformemente all’articolo 1 sezione B paragrafo 2 della Convenzione.

Art. II

Qualsiasi vertenza sorta tra le Parti del presente Protocollo circa la sua interpretazione o applicazione e che non sia stato possibile comporre in altro modo, è sottoposta, a domanda di una Parte interessata, alla Corte internazionale di giustizia.

Art. III

Il presente Protocollo sarà aperto all’accettazione o all’approvazione di tutti i Governi che hanno firmato l’Accordo o che vi hanno aderito e di ogni altro Governo che nei confronti dei marinai rifugiati assuma gli obblighi previsti all’articolo 28 della Convenzione od obblighi corrispondenti.

Gli istrumenti di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.

Art. IV

Il presente Protocollo entra in vigore il 90esimo giorno a contare dal deposito dell’ottavo istrumento d’accettazione o d’approvazione.

Per ogni Governo che accetti o approvi il presente Protocollo dopo il deposito dell’ottavo istrumento d’accettazione o d’approvazione, il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui detto Governo avrà depositato il suo istrumento d’accettazione o d’approvazione.

Art. V

Ogni Governo potrà, all’atto dei deposito dell’istrumento d’accettazione o d’approvazione o più tardi, dichiarare che il presente Protocollo si estende a uno o più territori per i quali esso garantisce le relazioni internazionali, alla condizione però che detto Governo assuma gli obblighi di cui all’articolo III paragrafo 1.

Detta estensione avviene mediante notificazione al Governo del Regno dei Paesi Bassi.

Essa prenderà effetto il 90esimo giorno a contare dalla data di recezione della notificazione da parte dei Governo dei Paesi Bassi, ma non prima della data alla quale il Protocollo sarà entrato in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo IV, per il Governo che avrà effettuato tale notificazione.

Art. VI

Le Parti Contraenti possono disdire, in ogni tempo, il presente Protocollo mediante notificazione al Governo dei Paesi Bassi.

La disdetta ha effetto un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Governo del Regno dei Paesi Bassi. Ove una Parte Contraente abbia disdetto il presente Protocollo, ogni altra Parte può, consultate le altre Parti, dare una disdetta che avrà effetto alla stessa data, purchè si sia osservato un termine di sei mesi.

Art. VII

Ogni Parte Contraente che abbia fatto una notificazione conformemente all’articolo V, potrà in seguito notificare ad ogni momento al Governo del Regno dei Paesi Bassi che il presente Protocollo cesserà d’essere applicato ai territori indicati nella notificazione.

L’applicazione dei Protocollo per il territorio o i territori in questione cessa dopo un anno a contare dalla data di ricezione della notificazione da parte del Governo del Regno dei Paesi Bassi.

Art. VIII

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi informa tutti i Governi che hanno firmato l’Accordo o che vi hanno aderito e tutti gli altri Governi che hanno accettato o approvato il presente Protocollo circa i depositi e le notificazioni effettuate conformemente agli articoli III, V, VI e VII.

Art. IX

Un esemplare dei presente Protocollo, i cui testi inglese e francese fanno parimente fede, firmato dal Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, sarà depositato presso gli archivi dei Governo del Regno dei Paesi Bassi che ne invierà copia certificata conforme ai Governi di cui all’articolo VIII. Conformemente all’articolo IX del Protocollo ho apposto la mia firma il dodici giugno millenovecentosettantatre.

M. van der Stoel

Ministro degli Affari Esteri
del Regno dei Paesi Bassi

0.142.311.1

Campo d’applicazione il 14 giugno 20234

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Australia

10 dicembre

1973

30 marzo

1975

Belgio

22 marzo

1977

22 marzo

1977

Bosnia e Erzegovina

1° ottobre

1993 S

6 marzo

1992

Canada

9 gennaio

1975

30 marzo

1975

Danimarca

24 gennaio

1974

30 marzo

1975

Francia*

16 luglio

1975

16 luglio

1975

Germania

13 agosto

1975

13 agosto

1975

Italia*

23 febbraio

1981

23 febbraio

1981

Marocco*

18 settembre

1974

30 marzo

1975

Norvegia

12 febbraio

1974

30 marzo

1975

Paesi Bassi

9 ottobre

1973

30 marzo

1975

Aruba

9 ottobre

1973

30 marzo

1975

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

18 ottobre

2010

16 gennaio

2011

Regno Unito

12 novembre

1974

30 marzo

1975

Isola di Man

12 novembre

1974 A

30 marzo

1975

Isole Falkland

12 novembre

1974 A

30 marzo

1975

Isole Vergini britanniche

12 novembre

1974 A

30 marzo

1975

Isole del Canale

12 novembre

1974 A

30 marzo

1975

Montserrat

12 novembre

1974 A

30 marzo

1975

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan
da Cunha)

12 novembre

1974 A

30 marzo

1975

Serbia

23 settembre

1976

23 settembre

1976

Slovenia

16 giugno

1993 S

25 giugno

1991

Svezia

25 settembre

1973

30 marzo

1975

Svizzera

30 dicembre

1974

30 marzo

1975

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati all’indirizzo Internet de Governo del Paesi Bassi: www.overheid.nl > English > Treaty Database > 002539, o ottenuti presso la Direzione del diritto internazione pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.