Le Parti Contraenti il presente Protocollo si impegnano ad applicare ai marinai rifugiati, definiti in seguito come tali, gli articoli 2 e 4 a 13 dell’Accordo.
Ai fini del presente Protocollo, il termine «marinaio rifugiato» indica ogni persona che essendo rifugiata ai termini della definizione contenuta all’articolo I paragrafo 2 del Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati, lavori, a qualsiasi condizione, come marinaio o eserciti abitualmente detta professione a bordo di un mercantile.
Il presente Protocollo va applicato senza limitazione geografica alcuna; le dichiarazioni già fatte in virtù dell’articolo 1 sezione B paragrafo 1 capoverso (a) della Convenzione, da parte di Stati che sono Parti di quest’ultima, si applicheranno ugualmente sotto il regime del presente Protocollo, a meno che tali dichiarazioni non siano state estese conformemente all’articolo 1 sezione B paragrafo 2 della Convenzione.