In linea di principio i trasferimenti via terra vanno effettuati da lunedì a giovedì tra le ore 10.00 e le ore 16.00. In casi individuali le autorità competenti possono convenire deroghe tenendo conto delle necessità di ambo le Parti contraenti.
Se la Parte contraente richiesta riconosce la propria competenza per trattare un caso, le autorità competenti convengono senza indugio la data e il luogo del trasferimento.
L’autorità competente che effettua il trasferimento comunica la data, l’ora e il luogo del trasferimento almeno tre giorni lavorativi (salvo sabato e domenica) prima della data prevista.
Il trasferimento è effettuato dai servizi competenti delle Parti contraenti secondo il loro diritto nazionale.
Se non sono rispettate le modalità di trasferimento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, l’autorità competente della Parte contraente richiesta può rifiutare il trasferimento. In questi casi è convenuta una data di sostituzione per il trasferimento.
I paragrafi 1–5 del presente articolo sono parimenti applicabili in caso di tacito accordo ai sensi degli articoli 22 paragrafo 7 o 25 paragrafo 2 del regolamento Dublino III.