Le Parti contraenti autorizzano un unico transito volontario, attraverso il proprio territorio nazionale a scopo di rimpatrio, di cittadini jugoslavi 1 soggiornanti nel territorio nazionale di una Parte contraente che non adempiono le condizioni vigenti per un’ulteriore dimora. Ciò non vale nei casi in cui uno Stato di transito ha pronunciato un divieto d’entrata nei confronti della persona interessata.
Presupposto per il transito è il possesso di un passaporto o documento sostitutivo del passaporto della Repubblica federale di Jugoslavia 2 valido giusta il diritto jugoslavo vigente in materia di passaporti. Per il rimpatrio da uno Stato di partenza attraverso il territorio nazionale di una Parte contraente verso il Kosovo si può, se del caso, rilasciare un documento nazionale sostitutivo del passaporto della Parte contraente oppure un documento internazionale sostitutivo del passaporto (lasciapassare UE). I modelli dei documenti sostitutivi del passaporto nazionale o internazionale menzionati figurano nell’allegato 1 3 del presente accordo. L’esame dell’idoneità di tali documenti di viaggio per il rimpatrio è a carico dello Stato di partenza. Nel documento di viaggio è riportata una menzione (contrassegno) sulla qualità di rimpatriato verso la Jugoslavia con una validità di tre mesi. I modelli della menzione (contrassegno) figurano nell’allegato 2 del presente accordo.
Lo Stato di partenza si impegna a riammettere la persona per cui non è garantita la prosecuzione volontaria del viaggio attraverso possibili Stati di transito oppure l’ingresso nello Stato di destinazione. In questo caso gli Stati di transito permettono un ulteriore transito. All’occorrenza, le autorità competenti dello Stato di transito in questione rilasciano un documento sostitutivo di viaggio per il ritorno nello Stato di partenza della persona interessata. I modelli di questi documenti sostitutivi di viaggio figurano nell’allegato 3 del presente accordo.
Le Parti contraenti devono fare in modo che il transito dei cittadini jugoslavi avvenga per la via più diretta possibile. Le autorità competenti dello Stato di partenza annotano nel documento di viaggio della persona interessata gli Stati previsti per il transito.
Non è necessario un visto di transito delle Parti contraenti.
Il presente accordo non tange le disposizioni della legislazione doganale delle Parti contraenti.
Gli Stati di transito possono registrare i dati personali (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, tipo e numero del documento di viaggio) come anche luogo e orario dell’entrata e dell’uscita della persona interessata.