Lexipedia

0.172.030.4

Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri Conchiusa all’Aia il 5 ottobre 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 27 aprile 1972 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 10 gennaio 1973 Entrata in vigore per la Svizzera l’11 marzo 1973

RU 1973 349; FF 1971 II 163

Traduzione

(Stato 4 settembre 2024)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

desiderosi di sopprimere la legalizzazione diplomatica o consolare degli atti pubblici esteri,

hanno risolto di conchiudere una Convenzione, ed hanno all’uopo convenuto
le disposizioni seguenti:

Art. 1

La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d’un altro Stato contraente.

Sono considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione:

  1. i documenti emananti da un’autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia;
  2. i documenti amministrativi;
  3. gli atti notarili;
  4. le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato.

Tuttavia la presente Convenzione non si applica:

  1. ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari;
  2. ai documenti amministrativi concernenti direttamente un operazione commerciale o doganale.

Art. 2

Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul proprio territorio. La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, concerne solo la formalità secondo la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese, sul cui territorio l’atto deve essere prodotto, attestano la veracità della firma, il titolo per il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo onde l’atto è rivestito.

Art. 3

L’unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo onde l’atto è munito, è l’apposizione della postilla, qual è definita nell’articolo 4, rilasciata dall’autorità competente dello Stato dal quale emana il documento. Tuttavia la menzionata formalità non può essere richiesta allorchè le leggi, i regolamenti o gli usi vigenti nello Stato in cui l’atto è prodotto, oppure un’intesa fra due o più Stati contraenti, l’escludono, la semplificano o dispensano l’atto dalla legalizzazione.

Art. 4

La postilla prevista nell’articolo 3 capoverso 1 va apposta sull’atto stesso o su un supplemento; essa deve risultare conforme al modello allegato alla presente Convenzione. Tuttavia essa può venire redatta nella lingua ufficiale dell’autorità che la rilascia. Le menzioni che vi figurano possono ugualmente essere date in una seconda lingua. Il titolo «postilla (Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961)» dovrà essere in lingua francese.

Art. 5

La postilla è rilasciata a domanda del firmatario o di qualunque portatore dell’atto. Essa, quando sia dovutamente compilata, attesta l’autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’identità del sigillo o del bollo onde l’atto è rivestito. La firma, il sigillo o il bollo figuranti sulla postilla sono dispensati da ogni attestazione.

Art. 6

Ciascuno Stato contraente designa, giusta le loro qualità, le autorità competenti a postillare secondo l’articolo 3 capoverso 1. Esso notifica questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi nel momento del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione o della sua dichiarazione di estensione. Esso notifica pure ogni modificazione di designazione.

Art. 7

A domanda di qualsiasi interessato l’autorità postillatrice è tenuta a verificare se le iscrizioni recate sulla postilla corrispondono a quelle del registro o dello schedario.

Ciascuna autorità designata giusta l’articolo 6 è obbligata a tenere un registro o uno schedario nel quale siano notate le postille rilasciate con l’indicazione:

  1. del numero d’ordine e della data;
  2. del nome del firmatario dell’atto pubblico, del titolo in virtù del quale ha agito o, per gli atti non firmati, dell’indicazione dell’autorità che ha apposto il sigillo o il bollo.

Art. 8

Allorché due o più Stati contraenti siano vincolati da trattato, da convenzione o accordo, recanti disposti che sottopongono l’attestazione della firma, del sigillo o del bollo a talune formalità, la presente Convenzione vi deroga soltanto qualora quelle formalità risultino più rigorose di quelle previste negli articoli 3 e 4.

Art. 9

Ciascuno Stato contraente prende i provvedimenti necessari per evitare che i propri agenti diplomatici o consolari abbiano a procedere a legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la dispensa.

Art. 10

La presente Convenzione rimane aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché alla firma dell’Irlanda, dell’Islanda, del Liechtenstein e della Turchia. Essa sarà ratificata, e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 11

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall’articolo 10 capoverso 2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che posteriormente la ratifichi, il sessantesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Art. 12

Ogni Stato non indicato dall’articolo 10 potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 11 capoverso 1; lo strumento d’adesione dovrà essere depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Nondimeno l’adesione avrà effetto solo rispetto agli Stati contraenti che non l’avranno impugnata entro sei mesi dalla ricezione della notifica prevista nell’articolo 15 lettera d). Una tale impugnazione dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e gli Stati che non avranno impugnato l’adesione, il sessantesimo giorno dopo lo scadere dei sei mesi menzionati nel capoverso precedente.

Art. 13

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all’insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale o ad uno o più di detti territori. Questa dichiarazione avrà effetto nel momento dell’entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato. In seguito, ogni estensione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Allorché la dichiarazione d’estensione è fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11. Allorché la dichiarazione di estensione è fatta da uno Stato che ha aderito alla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente all’articolo 12.

Art. 14

La presente Convenzione durerà cinque anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore conformemente all’articolo 11 capoverso 1, anche per gli Stati che l’avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta. La disdetta dovrà, sei mesi almeno prima dello scadere del quinquennio, essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Essa potrà limitarsi a taluni territori cui s’applica la Convenzione. La disdetta avrà effetto soltanto verso lo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 15

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all’articolo 10, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente all’articolo 12:

  1. le notifiche di cui all’articolo 6 capoverso 2;
  2. le firme e ratifiche di cui all’articolo 10;
  3. la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente ai disposti dell’articolo 11 capoverso 1;
  4. le adesioni e obiezioni di cui all’articolo 12 e la data in cui le adesioni avranno effetto;
  5. le estensioni di cui all’articolo 13 e la data dell’effetto;
  6. le disdette di cui all’articolo 14 capoverso 3.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all’Aia, il 5 ottobre 1961 in francese ed inglese, il testo francese essendo poziore per le divergenze, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia, certificata conforme, sarà consegnata per via diplomatica a ciascuno degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché all’Irlanda, all’Islanda, al Liechtenstein e alla Turchia.

(Seguono le firme)

Allegato1

Modello di postilla

(Forma: un quadrato di 9 cm almeno di lato)

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

  1. 1.

Stato:

Il presente atto pubblico

  1. 2.

è stato firmato da

  1. 3.

operante in qualità di

  1. 4.

è munito del sigillo/bollo di

Attestato

  1. 5.

in

6. il

  1. 7.

da

  1. 8.

col numero

  1. 9.

Sigillo/bollo

10. Firma

Elenco delle autorità svizzere competenti a postillare giusta la Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri2

A. Autorità della Confederazione:

La Cancelleria federale

Legalizzazioni

Gurtengasse 5

3003 Berna

Tel. +41 58 462 37 69

Email: legalisation@bk.admin.ch

B. Autorità cantonali:

https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/service/legalizzazioni.html

Elenco delle autorità estere competenti a postillare giusta l’articolo 3 capoverso 1 della Convenzione3

0.172.030.4

Campo d’applicazione il 4 settembre 20244

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

3 settembre

2003 A

9 maggio

2004

Andorra

15 aprile

1996 A

31 dicembre

1996

Antigua e Barbuda

1° maggio

1985 S

1° novembre

1981

Arabia Saudita

8 aprile

2022 A

7 dicembre

2022

Argentina*

8 maggio

1987 A

18 febbraio

1988

Armenia

19 novembre

1993 A

14 agosto

1994

Australia

11 luglio

1994 A

16 marzo

1995

Isola Christmas

11 luglio

1994

16 marzo

1995

Isola di Norfolk

11 luglio

1994

16 marzo

1995

Isole Ashmore e Cartier

11 luglio

1994

16 marzo

1995

Isole Cocos

11 luglio

1994

16 marzo

1995

Territorio australiano
dell’Antartico

11 luglio

1994

16 marzo

1995

Territorio dell’Isola di Heard
e delle Isole McDonald

11 luglio

1994

16 marzo

1995

Territorio delle Isole del mare
di Corallo

11 luglio

1994

16 marzo

1995

Austria*

14 novembre

1967

13 gennaio

1968

Azerbaigian

13 maggio

2004 A

2 marzo

2005

Bahamas

10 maggio

1976 S

10 luglio

1973

Bahrein*

10 aprile

2013 A

31 dicembre

2013

Bangladesh

29 luglio

2024 A

30 marzo

2025

Barbados

30 agosto

1995 S

30 novembre

1966

Belgio

11 dicembre

1975

9 febbraio

1976

Belize

17 luglio

1992 A

11 aprile

1993

Bielorussia*

16 giugno

1992 S

31 maggio

1992

Bolivia

6 settembre

2017 A

7 maggio

2018

Bosnia ed Erzegovina*

23 agosto

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

16 settembre

1968 S

30 settembre

1966

Brasile*

2 dicembre

2015 A

14 agosto

2016

Brunei

23 febbraio

1987 A

3 dicembre

1987

Bulgaria

1° agosto

2000 A

29 aprile

2001

Burundi

10 giugno

2014 A

13 febbraio

2015

Canada

12 maggio

2023 A

11 gennaio

2024

Capo Verde

7 maggio

2009 A

13 febbraio

2010

Cile*

16 dicembre

2015 A

30 agosto

2016

Cina*

8 marzo

2023 A

7 novembre

2023

Hong Kong*

16 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

10 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

26 luglio

1972 A

30 aprile

1973

Colombia*

27 aprile

2000 A

30 gennaio

2001

Corea del Sud

25 ottobre

2006 A

14 luglio

2007

Costa Rica

6 aprile

2011 A

14 dicembre

2011

Croazia

23 aprile

1993 S

8 ottobre

1991

Danimarca a

30 ottobre

2006

29 dicembre

2006

Isole Færør

14 ottobre

2021

13 dicembre

2021

Dominica

22 ottobre

2002 S

3 novembre

1978

Ecuador*

2 luglio

2004 A

2 aprile

2005

El Salvador

14 settembre

1995 A

31 maggio

1996

Estonia*

11 dicembre

2000 A

30 settembre

2001

Eswatini

3 luglio

1978 S

6 settembre

1968

Figi

29 marzo

1971 S

10 ottobre

1970

Filippine*

12 settembre

2018 A

14 maggio

2019

Finlandia*

27 giugno

1985

26 agosto

1985

Francia* **

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Guadalupa

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Guayana francese

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Isole Wallis e Futuna

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Martinica

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Mayotte

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Nuova Caledonia

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Polinesia francese

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Réunion

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Saint Barthélemy

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Saint Martin

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

St. Pierre e Miquelon

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Territori Australi e Antartici
Francesi

25 novembre

1964

24 gennaio

1965

Georgia*

21 agosto

2006 A

14 maggio

2007

Germania* **

15 dicembre

1965

13 febbraio

1966

Giamaica

2 novembre

2020 A

3 luglio

2021

Giappone

28 maggio

1970

27 luglio

1970

Grecia

19 marzo

1985

18 maggio

1985

Grenada

17 luglio

2001 A

7 aprile

2002

Guatemala*

19 gennaio

2017 A

18 settembre

2017

Guyana

30 luglio

2018 A

18 aprile

2019

Honduras

20 gennaio

2004 A

30 settembre

2004

India

26 ottobre

2004 A

14 giugno

2005

Indonesia*

5 ottobre

2021 A

4 giugno

2022

Irlanda

8 gennaio

1999

9 marzo

1999

Islanda

28 settembre

2004

27 novembre

2004

Isole Cook

13 luglio

2004 A

30 aprile

2005

Isole Marshall

18 novembre

1991 A

14 agosto

1992

Israele

11 novembre

1977 A

14 agosto

1978

Italia

13 dicembre

1977

11 febbraio

1978

Kazakistan*

5 aprile

2000 A

30 gennaio

2001

Kirghizistan

15 novembre

2010 A

31 luglio

2011

Kosovo*

6 novembre

2015 A

14 luglio

2016

Lesotho

24 aprile

1972 S

4 ottobre

1966

Lettonia*

11 maggio

1995 A

30 gennaio

1996

Liberia

24 maggio

1995 A

8 febbraio

1996

Liechtenstein

19 luglio

1972

17 settembre

1972

Lituania*

5 novembre

1996 A

19 luglio

1997

Lussemburgo

4 aprile

1979

3 giugno

1979

Macedonia del Nord

23 settembre

1993 S

17 novembre

1991

Malawi

24 febbraio

1967 A

1° dicembre

1967

Malta

12 giugno

1967 A

2 marzo

1968

Marocco

27 novembre

2015 A

14 agosto

2016

Maurizio

20 dicembre

1968 S

12 marzo

1968

Messico

1° dicembre

1994 A

14 agosto

1995

Moldova

19 giugno

2006 A

16 marzo

2007

Monaco

24 aprile

2002 A

31 dicembre

2002

Mongolia

2 aprile

2009 A

31 dicembre

2009

Montenegro

30 gennaio

2007 S

3 giugno

2006

Namibia

25 aprile

2000 A

30 gennaio

2001

Nicaragua

7 settembre

2012 A

14 maggio

2013

Niue

10 giugno

1998 A

2 marzo

1999

Norvegia

30 maggio

1983

29 luglio

1983

Nuova Zelandab

7 febbraio

2001 A

22 novembre

2001

Oman*

12 maggio

2011 A

30 gennaio

2012

Paesi Bassi**

9 agosto

1965

8 ottobre

1965

Aruba

1° marzo

1967

30 aprile

1967

Curaçao

1° marzo

1967

30 aprile

1967

Parte caraibica (Bonaire,
Sint Eustatius e Saba)

1° marzo

1967

30 aprile

1967

Sint Maarten

1° marzo

1967

30 aprile

1967

Pakistan*

8 luglio

2022 A

9 marzo

2023

Palau

17 ottobre

2019 A

23 giugno

2020

Panama

30 ottobre

1990 A

4 agosto

1991

Paraguay

10 dicembre

2013 A

30 agosto

2014

Perù

13 gennaio

2010 A

30 settembre

2010

Polonia*

17 novembre

2004 A

14 agosto

2005

Portogallo*

6 dicembre

1968

4 febbraio

1969

Territori portoghesi

22 ottobre

1969

21 dicembre

1969

Regno Unito

21 agosto

1964

24 gennaio

1965

Anguilla

24 febbraio

1965

25 aprile

1965

Bermuda

24 febbraio

1965

25 aprile

1965

Gibilterra

24 febbraio

1965

25 aprile

1965

Guernsey

21 agosto

1964

24 gennaio

1965

Isola di Man

21 agosto

1964

24 gennaio

1965

Isole Cayman

24 febbraio

1965

25 aprile

1965

Isole Falkland

24 febbraio

1965

25 aprile

1965

Isole Turche e Caicos

24 febbraio

1965

25 aprile

1965

Isole Vergini britanniche

24 febbraio

1965

25 aprile

1965

Jersey

21 agosto

1964

24 gennaio

1965

Montserrat

24 febbraio

1965

25 aprile

1965

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

24 febbraio

1965

25 aprile

1965

Terra antartica britannica

24 febbraio

1965

25 aprile

1965

Repubblica Ceca

23 giugno

1998 A

16 marzo

1999

Repubblica Dominicana

12 dicembre

2008 A

30 agosto

2009

Romania*

7 giugno

2000 A

16 marzo

2001

Ruanda*

6 ottobre

2023 A

5 giugno

2024

Russia*

4 settembre

1991 A

31 maggio

1992

Saint Kitts e Nevis

26 febbraio

1994 A

14 dicembre

1994

Saint Lucia

5 dicembre

2001 A

31 luglio

2002

Saint Vincent e Grenadine

2 maggio

2002 S

27 ottobre

1979

Samoa

18 gennaio

1999 A

13 settembre

1999

San Marino

26 maggio

1994 A

13 febbraio

1995

Senegal

13 luglio

2022 A

23 marzo

2023

Serbia*

26 aprile

2001 S

24 gennaio

1965

Seycelles

9 giugno

1978 A

31 marzo

1979

Singapore

18 gennaio

2021 A

16 settembre

2021

Slovacchia

6 giugno

2001 A

18 febbraio

2002

Slovenia

8 giugno

1992 S

25 giugno

1991

Spagna*

27 luglio

1978

25 settembre

1978

Stati Uniti*

24 dicembre

1980 A

15 ottobre

1981

Sudafrica

3 agosto

1994 A

30 aprile

1995

Suriname

29 ottobre

1976 S

25 novembre

1975

Svezia

2 marzo

1999

1° maggio

1999

Svizzera*

10 gennaio

1973

11 marzo

1973

São Tomé e Príncipe

19 dicembre

2007 A

13 settembre

2008

Tagikistan

20 febbraio

2015 A

31 ottobre

2015

Tonga*

28 ottobre

1971 S

4 giugno

1970

Trinidad e Tobago

28 ottobre

1999 A

14 luglio

2000

Tunisia

10 luglio

2017 A

30 marzo

2018

Turchia

31 luglio

1985

29 settembre

1985

Ucraina*

2 aprile

2003 A

22 dicembre

2003

Ungheria*

18 aprile

1972 A

18 gennaio

1973

Uruguay

9 febbraio

2012 A

14 ottobre

2012

Uzbekistan

25 luglio

2011 A

15 aprile

2012

Vanuatu

1° agosto

2008 S

30 luglio

1980

Venezuela

1° luglio

1998 A

16 marzo

1999

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella AS, ad eccezione delle riserve e delle dichiarazioni della Svizzera.
    I testi, in inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Depositario, del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi: https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/009051.html oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. Le obiezioni all’adesione di un altro Stato ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 2 della Convenzione non sono pubblicate nella RU ma possono essere consultate sul sito Internet del Depositario: https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/009051_db.html.
  5. La Conv. non si applica alla Groenlandia.
  6. La Conv. non si applica a Tokelau.

0.172.030.4

Dichiarazione

Svizzera 5

Il 12 giugno 2018, facendo riferimento a una dichiarazione della Serbia del 29 maggio 2017, la Svizzera ha notificato che, per quanto riguarda i documenti pubblici redatti sul territorio del Kosovo, riconoscerà come autentici solo i documenti per i quali è stata rilasciata una postilla dalle autorità competenti designate dal Kosovo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 della Convenzione.