Le rappresentanze di una Parte contraente incaricate delle funzioni consolari possono fornire ai cittadini dell’altra Parte contraente, entro i limiti del presente Accordo e delle disposizioni di cui all’appendice I, prestazioni consolari negli Stati di residenzai in cui una delle due Parti contraenti non dispone di una rappresentanza. Tali prestazioni di servizio possono essere fornite anche negli Stati di residenza in cui ambedue le Parti contraenti dispongono di rappresentanze con prestazioni consolari e tuttavia una prestazione di servizio da parte dell’altra Parte contraente può essere ritenuta utile. In ogni caso è però garantito l’accesso dei cittadini alla propria rappresentanza.
L’elenco degli Stati di residenza nei quali sono fornite tali prestazioni (appendice II) viene definito di comune accordo.