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0.191.111.631

Accordo
fra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica d’Austria
sulla collaborazione in affari consolari

RU 2016 1059

Traduzione

Concluso il 3 dicembre 2015
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2016

(Stato 1° aprile 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

rappresentato dal Capo del Dipartimento federale degli affari esteri,

e

il Governo della Repubblica d’Austria,

rappresentato dal Ministro federale per l’Europa, l’integrazione e gli affari esteri,

qui di seguito le «Parti contraenti»,

in applicazione dell’articolo 8 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 1 sulle relazioni consolari («Convenzione di Vienna»), secondo cui le rappresentanze consolari possono esercitare funzioni consolari anche per conto d’uno Stato terzo;

animati dal desiderio di fornire ai cittadini prestazioni consolari efficienti e conformi alle esigenze dei destinatari;

risoluti ad attualizzare e approfondire la cooperazione consolare concordata nel quadro dell’Accordo bilaterale del 3 settembre 1979 2 sulla collaborazione in materia consolare,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo e scopo

Le rappresentanze di una Parte contraente incaricate delle funzioni consolari possono fornire ai cittadini dell’altra Parte contraente, entro i limiti del presente Accordo e delle disposizioni di cui all’appendice I, prestazioni consolari negli Stati di residenzai in cui una delle due Parti contraenti non dispone di una rappresentanza. Tali prestazioni di servizio possono essere fornite anche negli Stati di residenza in cui ambedue le Parti contraenti dispongono di rappresentanze con prestazioni consolari e tuttavia una prestazione di servizio da parte dell’altra Parte contraente può essere ritenuta utile. In ogni caso è però garantito l’accesso dei cittadini alla propria rappresentanza.

L’elenco degli Stati di residenza nei quali sono fornite tali prestazioni (appendice II) viene definito di comune accordo.

Art. 2 Campo d’applicazione del presente Accordo

L’Accordo è valido per le persone fisiche che, conformemente al diritto della rispettiva Parte contraente, hanno la cittadinanza di una delle Parti contraenti o la cittadinanza di ambedue le Parti contraenti.

Salvo opposizione da parte dello Stato di residenza, l’Accordo è valido anche per i cittadini del Principato del Liechtenstein se la Svizzera fornisce loro prestazioni consolari in base allo scambio di note del 21 e 24 ottobre 1919 3 .

Art. 3 Notifica del trasferimento

Conformemente all’articolo 8 della Convenzione di Vienna, l’assunzione delle funzioni consolari da parte di una rappresentanza per conto di un’altra Parte contraente va notificata alle autorità dello Stato di residenza in modo appropriato.

Art. 4 Relazioni con altri obblighi ai sensi del diritto internazionale

Sono fatti salvi gli obblighi internazionali delle Parti contraenti in materia di affari consolari che risultano in particolare dall’appartenenza all’Unione europea o da accordi bilaterali con quest’ultima. Nel quadro del presente Accordo rimangono inoltre invariati gli obblighi in ambito di scambi di informazioni non pubbliche relativi ad affari amministrativi (p. es. assistenza amministrativa in materia doganale o fiscale).

Capitolo 2 Protezione consolare

Art. 5 Principi dell’assistenza

La rappresentanza dell’altra Parte contraente può aiutare i cittadini di una Parte a tutelare i propri diritti e interessi nello Stato di residenza qualora non siano in grado di farlo, siano assenti o per altri motivi non sia loro possibile tutelarli da soli né con l’aiuto di terzi (principio della sussidiarietà).

Le funzioni della protezione consolare considerate dal presente Accordo si limitano di regola a quelle che richiedono un contatto personale di un cittadino delle Parti contraenti con una rappresentanza nello Stato di residenza e per le quali un disbrigo unicamente per iscritto non è sufficiente. Le rappresentanze delle Parti contraenti accorderanno ai cittadini dell’altra Parte contraente la protezione consolare nella stessa misura e alle stesse condizioni che ai propri cittadini. Qualora il presente accordo non preveda diversamente, la fornitura di prestazioni di servizio e la cooperazione avvengono nel quadro del diritto applicabile della Parte contraente che assume le funzioni consolari.

Prima e durante l’erogazione di protezione consolare, si effettuano consultazioni con le autorità o le rappresentanze competenti dello Stato d’origine, a meno che la persona interessata sia in pericolo la vita.

Art. 6 Assistenza nei contatti con le autorità dello Stato di residenza e in caso di privazione della libertà

La rappresentanza competente di una Parte contraente può chiedere alle autorità dello Stato di residenza di prendere misure provvisorie volte a tutelare i diritti e gli interessi o di impegnarsi a favore di una rappresentanza legale adeguata dinanzi ai tribunali o ad altre autorità di suddetto Stato , fermo restando che le eventuali spese legali e processuali andranno a carico della persona interessata.

Qualora la rappresentanza competente di una Parte contraente abbia preso atto che un cittadino dell’altra Parte è in stato di arresto, in detenzione amministrativa o preventiva o è sottoposto a qualsiasi altra privazione della libertà, potrà verificare se la persona interessata è stata informata del suo diritto di mettersi in contatto con la rappresentanza. Potrà anche informarsi circa i motivi di tale misura. Ove ciò appaia opportuno o la persona interessata lo domandi, la rappresentanza farà il possibile per mettersi in contatto con essa, visitarla se necessario e provvedere affinché sia assicurata una difesa adeguata dinnanzi ai tribunali e alle altre autorità dello Stato di residenza, fermo restando che le eventuali spese legali e processuali andranno a carico della persona interessata.

Art. 7 Prestiti d’emergenza

Se durante un soggiorno temporaneo nello Stato di residenza un cittadino di una Parte contraente si trova in situazione di emergenza, le rappresentanze potranno accordargli, fino a che gli pervengano fondi dallo Stato d’origine o da trasferimenti internazionali e dietro impegno di rimborso, un prestito senza interessi per finanziare il suo rimpatrio, quale aiuto transitorio o per coprire spese ospedaliere e mediche.

Se durante un soggiorno temporaneo nello Stato di residenza un cittadino di una Parte contraente privo di mezzi si trova in situazione di emergenza e la sua vita o salute sembra essere a repentaglio, le rappresentanze possono elargirgli aiuti per finanziare il rimpatrio, quale aiuto o per coprire spese ospedaliere e mediche. Il Paese d’origine rimborserà l’importo pagato alla Parte contraente che ha prestato aiuto.

Contrariamente all’articolo 5 capoverso 2, i prestiti di emergenza e gli aiuti devono essere versati in base alle disposizioni dello Stato d’origine.

Nel ricevere il prestito, il destinatario dovrà firmare una ricevuta per l’importo accordatogli e un impegno di rimborso; questi documenti saranno trasmessi alle autorità dello Stato d’origine con una dichiarazione di cessione. Lo Stato d’origine rimborserà alla Parte contraente che ha fornito il proprio aiuto il prestito pagato e provvederà a recuperarlo.

Art. 8 Situazioni di crisi e misure di evacuazione

Se in caso di guerra e situazioni di crisi, di disordini e catastrofi naturali sono prese misure di protezione, le rappresentanze includeranno i cittadini dell’altra Parte contraente in quelle adottate a favore dei propri cittadini. Ove siano preparate o attuate misure d’evacuazione, le rappresentanze delle Parti contraenti provvederanno affinché di tali misure possano beneficiare, se possibile, anche i cittadini dell’altra Parte contraente, fermo restando che ogni evacuazione avverrà di spontanea volontà e sotto l’esclusiva responsabilità della persona interessata.

Le autorità competenti s’intenderanno sulle modalità e le spese dell’evacuazione.

Nel quadro della prevenzione di crisi e degli interventi in caso di crisi si cercherà un accordo comune.

Capitolo 3 Prestazioni amministrative

Art. 9 Attestazioni

Le rappresentanze sono autorizzate a rilasciare a favore di cittadini dell’altra Parte contraente attestazioni concernenti fatti la cui esattezza è debitamente provata e se tali attestazioni sono destinate a essere utilizzate esclusivamente nello Stato d’origine. Sono fatte salve le disposizione della Convenzione europea del 7 giugno 1968 4 sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Art. 10 Altre prestazioni di natura amministrativa

Conformemente all’appendice I, le rappresentanze delle Parti contraenti possono fornire ulteriori prestazioni consolari di natura amministrativa ai cittadini dell’altra Parte contraente.

Capitolo 4 Finanze ed emolumenti

Art. 11 Emolumenti per le prestazioni consolari e le spese amministrative ordinarie

Le rappresentanze riscuotono gli emolumenti consolari e le tariffe previste dalle disposizioni nazionali vigenti della rispettiva Parte contraente.

Art. 12 Trattamento delle spese amministrative straordinarie

Le spese eccedenti il normale onere amministrativo e che sono state sostenute nell’interesse di uno o più cittadini dell’altra Parte contraente saranno oggetto di un conteggio comune tra le autorità competenti. Rimane riservato il diritto di regresso dello Stato di origine nei confronti del proprio cittadino che abbia dato luogo a tali spese.

Capitolo 5 Ulteriori forme della cooperazione

Art. 13 Integrazione del personale del consolato dell’altra Parte contraente nelle proprie rappresentanze consolari («embedding»)

Le Parti contraenti valutano la possibilità di integrare collaboratori nelle rappresentanze dell’altra Parte contraente, a condizione che una delle Parti contraenti non sia presente sul posto e che nonostante il volume d’affari un trasferimento ai sensi dell’articolo 1 non sia ritenuto la soluzione migliore.

Il Comitato misto disciplina in base a un accordo separato le questioni relative alle modalità concrete circa la fornitura di prestazioni, lo stato giuridico del collaboratore «integrato» e le spese legate all’integrazione.

Art. 14 Formazione

Le autorità competenti possono organizzare formazioni per i funzionari consolari dell’altra Parte contraente incaricati di fornire servizi nell’ambito di affari consolari. Il Comitato misto può valutare l’eventuale creazione di ulteriori sinergie nell’ambito della formazione dei funzionari consolari, ad esempio attraverso corsi di formazione comuni.

Art. 15 Facility management

In caso di problemi di natura tecnica o infrastrutturale agli edifici o impianti esistenti, le Parti contraenti si accordano sostegno reciproco sul posto mettendo a disposizione locali e altre infrastrutture.

Art. 16 Valutazione

Le autorità competenti possono realizzare valutazioni comuni presso le rappresentanze che forniscono prestazioni consolari per conto dell’altra Parte contraente.

Capitolo 6 Autorità e organi competenti

Art. 17 Coinvolgimento delle rappresentanze competenti

A complemento delle consultazioni concrete di cui all’articolo 5 capoverso 3, tra la rappresentanza competente per lo Stato di residenza o la circoscrizione consolare le cui prestazioni consolari sono assunte, nel quadro del presente Accordo, dall’altra Parte contraente, e la rappresentanza in loco che, nel quadro del presente Accordo, fornisce prestazioni consolari per conto dell’altra Parte ha luogo uno scambio regolare sull’attività consolare.

Art. 18 Comitato misto

Viene istituito un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti contraenti. Esso è incaricato della gestione del presente Accordo e del rispettivo funzionamento regolare. A tale scopo formula raccomandazioni e, nel quadro delle leggi delle Parti contraenti e delle rispettive competenze, redige decisioni sui casi previsti dal presente Accordo. Le sue decisioni sono prese di comune intesa. Il Comitato misto si riunisce su richiesta di una Parte contraente, ma almeno una volta all’anno. Il Comitato misto può dotarsi di un protocollo procedurale/un regolamento interno.

I compiti e i poteri del Comitato misto sono i seguenti:

  1. esaminare e decidere in merito a questioni relative all’applicazione dell’Accordo e alla scelta degli Stati di residenza;
  2. stabilire le convenzioni di sua competenza relative all’attuazione dell’Accordo;
  3. con riserva dell’approvazione da parte delle autorità competenti, apportare modifiche di tipo tecnico-amministrativo all’Accordo nonché eventuali modifiche e adeguamenti alle appendici;
  4. informarsi vicendevolmente sull’attuazione del presente Accordo e sugli sviluppi importanti;
  5. verificare le finanze e le disposizioni relative agli emolumenti.

Art. 19 Autorità competenti

Le autorità competenti sono:

  1. per la Svizzera: Dipartimento federale degli affari esteri;
  2. per la Repubblica d’Austria: Ministero federale per l’Europa, l’integrazione e gli affari esteri.

Le autorità competenti possono consultarsi e scambiarsi informazioni su questioni concrete legate all’attuazione del presente Accordo. Preparano inoltre convenzioni per il Comitato misto.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 20 Appendici

Le appendici sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 21 Entrata in vigore, modifica e denuncia dell’Accordo e relazione con l’Accordo precedente

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo la ricezione della seconda nota diplomatica attraverso la quale le Parti contraenti si comunicano a vicenda la conclusione del proprio processo di ratifica interno.

Un’eventuale modifica del presente Accordo viene esaminata dalle Parti contraenti su richiesta di una Parte contraente. La modifica entra in vigore conformemente al capoverso 1.

L’Accordo è valido a tempo indeterminato, può tuttavia essere disdetto in qualsiasi momento mediante nota diplomatica. L’Accordo si estingue sei mesi dopo la data della nota diplomatica.

Il presente Accordo sostituisce l’Accordo del 3 settembre 1979 tra la Svizzera e l’Austria sulla collaborazione in materia consolare. Fatto a Belgrado, il 3 dicembre 2015 in due esemplari in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Didier Burkhalter

Per il
Governo della Repubblica d’Austria:

Sebastian Kurz

Appendice I

Le seguenti funzioni consolari possono essere trasferite

1. Prestazioni consolari
  1. depositi di documenti e oggetti di valore;
  2. rilascio di certificati di vita per pensionati;
  3. rilascio di un lasciapassare in caso di smarrimento del passaporto o della carta d’identità.
2. Protezione consolare
  1. assistenza generale e aiuto alle vittime di crisi, delitti, sequestri e prese di ostaggi nonché rapimento di minori negli Stati non parte della Convenzione dell’Aia; avviso ai servizi di soccorso, organizzazione di rimpatri, mediazione di contatti con medici, ospedali o servizi di pronto soccorso, se possibile e necessario visita alla persona malata o ferita all’ospedale;
  2. persone scomparse: consulenza ai familiari, informazione ai familiari e chiarimenti circa la conoscenza del soggiorno della persona ricercata. Reperibilità, possibilità di contatto con parenti o la rappresentanza più vicina, interpretariato;
  3. privazione della libertà: impegno per un trattamento umano e il rispetto dei diritti fondamentali durante il periodo di privazione della libertà; richiesta di informazioni presso le autorità dello Stato di residenza sui motivi della misura, informazione alla persona detenuta sui suoi diritti di difesa, sostegno nel quadro della ricerca di una rappresentanza legale, possibilità di trasferimento nello Stato d’origine, su richiesta della persona detenuta comunicazione ai familiari o a determinati terzi della circostanza, visite in prigione alla persona detenuta;
  4. decessi: ricerca degli stretti congiunti e rispettiva informazione, accertamenti presso autorità e assicurazioni, richiesta dell’atto di morte, di rapporti di polizia e di reperti autoptici, comunicazione di indirizzi di pompe funebri, disposizione di una sepoltura all’estero, assistenza nella spedizione della salma, adozione di misure per mettere in sicurezza gli oggetti personali dei cittadini in transito delle Parti contraenti;
  5. prestiti d’emergenza: consulenza in vista di trasferimenti di denaro dallo Stato d’origine verso l’estero; concessione di prestiti d’emergenza rimborsabili fino al tetto massimo necessario per finanziare il viaggio di rimpatrio, quale aiuto transitorio o per coprire spese ospedaliere e mediche.
3. Aiuto sociale
  1. messa a disposizione di moduli riguardanti l’aiuto sociale dello Stato d’origine e inoltro della domanda allo Stato d’origine;
  2. pagamento di prestazioni sulla base delle garanzie di copertura delle Parti contraenti.
4. Gestione delle crisi

Coinvolgimento reciproco nel dispositivo di crisi sul posto, evacuazione reciproca.

5. Ulteriore cooperazione

Le Parti contraenti valutano la possibilità di cooperare nel settore del rilevamento dei dati biometrici e le basi legali necessarie a tale cooperazione.

Appendice II5

Elenco dei paesi ospitanti in cui è assicurato il trasferimento di funzioni consolari

A) Preso in carica dall’Austria

Rappresentato dall’Ambasciata

Rappresentato da un CO

Rappresentanza ad hoc/
Emergenza

Europa

Creta (Grecia)
Parikia (Grecia)
Volos (Grecia)
Patras (Grecia)
Trondheim (Norvegia)
Czernowitz (Ucraina)
Burgas (Bulgaria)
Fort-de-France (Francia)

Chisinau (Moldavia)

Africa

São Tomé (São Tomé e Príncipe)

America

Scarborough (Tobago)

Anchorage (USA)

B) Preso in carica dalla Svizzera

Rappresentato dall’Ambasciata

Rappresentato da un CO

Rappresentanza ad hoc/
Emergenza

Europa

Nouméa (Francia)
Ponta Delgada (Portogallo)

Dijon (Francia)

Africa

Marrakesch (Marocco)

Praia (Cabo Verde)

America

San José (Costa Rica)
Port of Spain (Trinidad)
Maracaibo (Venezuela)
Caracas (Venezuela)

Asia

Bali (Indonesia)

Oceania

Apia (Samoa)
Papeete (Tahiti)
Suva (Fidji)

Wellington (Nuova Zelanda)