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Risoluzione statutaria (93) 26 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relativa allo status d’osservatore (Adottata dal Comitato dei Ministri il 14 maggio 1993 nel corso della sua 92a sessione)

(Stato 5 novembre 1999)

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Traduzione2

Il Comitato dei Ministri,

sulla base degli articoli 15a e 16 dello Statuto 3 del Consiglio d’Europa;

viste le proposte dell’Assemblea parlamentare relative a riforme istituzionali in seno al Consiglio d’Europa; avendo presente la nuova situazione politica in Europa e nel mondo;

convinto che questa situazione rende necessaria una maggior cooperazione tra il Consiglio d’Europa e gli Stati non membri che condividono gli ideali e i valori dell’Organizzazione;

considerata la necessità di dare un quadro istituzionale a una tale cooperazione;

considerato che le disposizioni enunciate di seguito non sono incompatibili con lo Statuto del Consiglio d’Europa,

decide quanto segue:

I. Lo status d’osservatore presso l’Organizzazione può essere accordato dal Consiglio dei Ministri, dopo consultazione dell’Assemblea parlamentare, ad ogni Stato che desidera cooperare con il Consiglio d’Europa e che è disposto ad accettare i principi della democrazia e della preminenza del diritto ed il principio secondo il quale ogni persona posta sotto la sua giurisdizione deve godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

II. Gli Stati che beneficiano dello status di osservatore possono inviare osservatori ai comitati d’esperti, istituiti in applicazione dell’articolo 17 dello Statuto 4 , ai quali tutti gli Stati membri possono designare partecipanti.

III. Gli Stati che beneficiano dello status d’osservatore possono inviare osservatori alle conferenze di ministri specializzati, a condizione di esservi invitati dal Paese ospite.

IV. Le decisioni di invitare Stati che beneficiano dello status di osservatore a partecipare alle attività di Accordi parziali, allargati e parziali allargati saranno prese in conformità delle regole applicabili ai rispettivi accordi.

V. Lo status di osservatore non conferisce il diritto ad una rappresentanza, né al Comitato dei Ministri, né all’Assemblea parlamentare, sono fatte salve le speciali decisioni dell’uno o dell’altro di questi organi nell’ambito che li riguarda.

VI. Gli Stati che beneficiano dello status di osservatore possono nominare un osservatore permanente presso il Consiglio d’Europa.

VII. Lo status di osservatore, con i diritti di cui agli articoli II, III e IV attribuiti agli Stati che beneficiano di tale status, può essere accordato dal Comitato dei Ministri, dopo consultazione dell’Assemblea parlamentare, ad un’organizzazione internazionale intergovernativa disposta a cooperare da vicino con il Consiglio d’Europa e ritenuta in grado di apportare un importante contributo ai suoi lavori.

VIII. Il Comitato dei Ministri può sospendere e, dopo consultazione con l’Assemblea parlamentare, revocare lo status di osservatore.