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0.192.110.01

Convenzione
sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite
e del personale associato

RU 20076919; FF 2006 8161

Traduzione

Conclusa a New York il 9 dicembre 1994

Approvata dall'Assemblea federale il 22 giugno 20071

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 novembre 2007

Entrata in vigore per la Svizzera il 9 dicembre 2007

(Stato 28 febbraio 2019)

Gli Stati parte alla presente Convenzione,

profondamente preoccupati per l’aumentato numero dei morti e dei feriti fra i membri del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, causato da attacchi deliberati;

tenendo presente che gli attentati o gli altri maltrattamenti ai danni del personale che opera per conto delle Nazioni Unite sono ingiustificabili e inaccettabili, da parte di chiunque provengano;

riconoscendo che le operazioni delle Nazioni Unite vengono condotte nell’interesse collettivo della comunità internazionale ed in conformità con i principi e con gli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite 2 ;

consapevoli dell’importante contributo apportato dal personale delle Nazioni Unite e dal personale associato agli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite nel campo della diplomazia preventiva, del ripristino, del mantenimento e del consolidamento della pace e delle operazioni umanitarie e di altro genere;

consapevoli delle disposizioni esistenti che mirano a garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ed in particolare dei provvedimenti adottati a tale riguardo dai principali organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

riconoscendo tuttavia che le misure attualmente in vigore per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato sono insufficienti;

consapevoli che l’efficacia e la sicurezza delle operazioni delle Nazioni Unite è maggiore quando tali operazioni vengono condotte con il consenso e la collaborazione dello Stato ospite;

chiedendo a tutti gli Stati in cui è dispiegato il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, ed a tutti coloro sui quali tale personale deve poter contare, di potersi appoggiare senza riserve al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni delle Nazioni Unite e di garantire l’assolvimento del proprio mandato;

convinti che sia necessario adottare urgentemente misure adeguate ed efficaci per prevenire gli attentati contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, nonché punire gli autori di tali attentati,

hanno concordato quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. per «personale delle Nazioni Unite» si intendono:i)le persone impiegate o dispiegate dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto membri di elementi militari, di polizia o civili di un’operazione delle Nazioni Unite;ii)altri funzionari o esperti in missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia Internazionale per l’energia Atomica presenti ufficialmente nella zona in cui è in corso un’operazione delle Nazioni Unite;
  2. per «personale associato» si intendono:i)le persone assegnate da un governo o da un’organizzazione intergovernativa con il consenso dell’organo competente delle Nazioni Unite;ii)le persone impiegate dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, da un’istituzione specializzata o dall’Agenzia Internazionale per l’ Energia Atomica; eiii)le persone dispiegate da un’organizzazione o da un’istituzione non governativa umanitaria in base ad un accordo con il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con un’istituzione specializzata o con l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica,
  3. al fine di condurre attività di sostegno all’esecuzione del mandato di un’operazione delle Nazioni Unite;
  4. per «operazione delle Nazioni Unite» si intende un’operazione stabilita dall’organo competente dell’Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite e condotta sotto l’autorità ed il controllo delle Nazioni Unite:i)quando scopo dell’operazione è il mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali; ovveroii)quando il Consiglio di Sicurezza o l’Assemblea Generale abbiano dichiarato, ai fini della presente Convenzione, che esiste un rischio eccezionale per la sicurezza del personale che partecipa all’operazione;
  5. per «Stato ospite» si intende uno Stato sul territorio del quale viene condotta un’operazione delle Nazioni Unite;
  6. per «Stato di transito» si intende uno Stato, diverso dallo Stato ospite, sul territorio del quale si trovano in transito o sono temporaneamente presenti il personale delle Nazioni Unite o il personale associato o il loro materiale, nell’ambito di un’operazione delle Nazioni Unite.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente Convenzione si applica al personale delle Nazioni Unite ed al personale associato, come pure alle operazioni delle Nazioni Unite, in base alle definizioni di cui all’articolo 1.

La presente Convenzione non si applica alle operazioni delle Nazioni Unite autorizzate dal Consiglio di Sicurezza come azioni coercitive, ai sensi del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, nell’ambito delle quali il personale viene impiegato come combattente contro le forze armate organizzate, ed alle quali si applica il diritto dei conflitti armati internazionali.

Art. 3 Identificazione

Gli elementi militari e di polizia di un’operazione delle Nazioni Unite ed i loro veicoli, navi ed aeromobili recheranno un marchio d’identificazione distintivo. Il resto del personale e gli altri veicoli, navi ed aeromobili impiegati nell’ambito delle operazioni delle Nazioni Unite recheranno un’adeguata identificazione, a meno che il Segretario Generale delle Nazioni Unite non decida altrimenti.

Ogni membro del personale delle Nazioni Unite e del personale associato recherà con se gli appropriati documenti di identità.

Art. 4 Accordi sullo status dell’operazione

Lo Stato ospite e l’Organizzazione concluderanno, non appena possibile, un accordo sullo status dell’operazione e dell’insieme del personale ivi impiegato, che comprenda in particolare disposizioni sui privilegi e le immunità degli elementi militari e di polizia dell’operazione.

Art. 5 Transito

Lo Stato di transito agevolerà il libero transito del personale delle Nazioni Unite e del personale associato e del loro materiale da e verso lo Stato ospite.

Art. 6 Rispetto delle leggi e dei regolamenti

Fatti salvi i privilegi e le immunità di cui possono godere o le esigenze delle loro funzioni, il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato:

  1. rispetteranno le leggi ed i regolamenti dello Stato ospite e dello Stato di transito;
  2. si asterranno dal compiere atti o svolgere attività incompatibili con l’imparzialità e l’internazionalità delle loro funzioni.

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite adotterà tutte le misure adeguate per garantire il rispetto di tutti gli obblighi.

Art. 7 Obbligo di garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato

Il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, il loro materiale ed i loro locali non saranno oggetto di alcun attentato, né di alcuna azione che impedisca loro di svolgere il mandato.

Gli Stati parte adotteranno tutte le misure adeguate per garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. Gli Stati parte adotteranno, in particolare, tutte le misure adeguate per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato dispiegati nel loro territorio dalle infrazioni previste all’articolo 9.

Ogni Stato parte collaborerà con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con gli altri Stati parte, ove necessario, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, ed in particolare in tutti i casi in cui lo Stato ospite non sia in grado di adottare le misure richieste.

Art. 8 Obbligo di rilasciare o restituire all’Organizzazione il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato catturato o detenuto

Fatte salve le disposizioni contrarie di un eventuale accordo sullo status delle forze, nel caso in cui membri del personale delle Nazioni Unite o del personale associato vengano catturati o detenuti nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni e ne venga stabilita l’identità, non potranno essere sottoposti ad interrogatorio e dovranno essere immediatamente rilasciati e consegnati all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero ad un’altra autorità competente. Nel frattempo, dovranno essere trattati in conformità con le norme ed i principi universalmente riconosciuti in materia di diritti dell’uomo, nonché con i principi e con lo spirito delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Art. 9 Infrazioni ai danni del personale delle Nazioni Unite e del personale associato

sarà considerato da ogni Stato parte un’infrazione secondo la propria legislazione interna.

Il fatto intenzionale di:

  1. perpetrare un omicidio od attuare un sequestro, ovvero di attentare altrimenti alla persona o alla libertà di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato;
  2. perpetrare, nei confronti dei locali ufficiali, del domicilio privato o dei mezzi di trasporto di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato, un attentato ed atti di violenza tali da metterne in pericolo la persona o la libertà;
  3. minacciare di commettere un attentato di tal genere allo scopo di costringere una persona fisica o giuridica a compiere un atto qualsiasi o ad astenersene;
  4. tentare di commettere un attentato di tal genere; e
  5. partecipare come complice a tale attentato o ad un tentativo di commetterlo, ovvero di organizzarne od ordinarne l’esecuzione,

Ogni Stato parte renderà le infrazioni di cui al paragrafo 1 passibili delle pene del caso, tenendo conto della loro gravità.

Art. 10 Competenza

Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie a stabilire se sarà competente a giudicare delle infrazioni di cui all’articolo 9 nei casi seguenti:

  1. nel caso in cui l’infrazione venga commessa sul territorio di tale Stato, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato;
  2. nel caso in cui il presunto autore dell’infrazione abbia la nazionalità di tale Stato.

Uno Stato parte potrà altresì stabilire se sarà competente a giudicare di una qualunque di tali infrazioni:

  1. nel caso in cui essa venga commessa da un apolide avente residenza abituale in tale Stato;
  2. nel caso in cui la vittima sia cittadino di tale Stato; oppure
  3. nel caso in cui essa venga commessa allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.

Gli Stati parte che abbiano stabilito la propria competenza per i casi di cui al paragrafo 2 lo notificheranno al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualora essi, in un secondo momento, rinunceranno a tale competenza, lo notificheranno al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie a stabilire se sarà competente a giudicare delle infrazioni di cui all’articolo 9 nel caso in cui il presunto autore dell’infrazione si trovi sul suo territorio e non venga sottoposto ad estradizione, in conformità con l’articolo 15, verso uno degli Stati che abbiano stabilito la loro competenza, in base al paragrafo 1 o al paragrafo 2.

La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in virtù della legislazione interna.

Art. 11 Prevenzione delle infrazioni contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato

Gli Stati parte collaboreranno per prevenire le infrazioni di cui all’articolo 9, in particolare:

  1. adottando tutti i provvedimenti possibili al fine di impedire che nei rispettivi territori si preparino infrazioni destinate ad essere perpetrate all’interno o al di fuori dei loro territori;
  2. scambiando informazioni, in conformità con la legislazione nazionale, e coordinando i provvedimenti amministrativi e di altro genere da adottare, a seconda dei casi, allo scopo di prevenire che vengano commesse le infrazioni.

Art. 12 Scambio di informazioni

Nelle modalità previste dalla sua legislazione interna, qualora vi sia motivo di ritenere che il presunto autore di un’infrazione di cui all’articolo 9 sia fuggito dal suo territorio, lo Stato parte sul territorio del quale è stata commessa l’infrazione comunicherà al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o tramite quest’ultimo, allo Stato o agli Stati interessati, tutti i fatti pertinenti relativi all’infrazione e tutte le informazioni a disposizione in merito all’identità del suo presunto autore.

Quando sia stata commessa un’infrazione prevista dall’articolo 9, tutti gli Stati parte in possesso di informazioni relative alla vittima ed alle circostanze in cui è stata commessa l’infrazione si sforzeranno, nelle modalità previste dalla legislazione interna, di comunicarle integralmente e rapidamente al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed allo Stato o Stati interessati.

Art. 13 Misure atte a consentire il perseguimento o l’estradizione

Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, lo Stato parte sul territorio del quale si trova il presunto autore dell’infrazione adotterà le misure previste dalla legislazione interna per assicurare la presenza dell’interessato ai fini del perseguimento o dell’estradizione.

Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 verranno notificate, in conformità con la legislazione interna e senza indugi, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o per suo tramite:

  1. allo Stato sul territorio del quale è stata commessa l’infrazione;
  2. allo Stato o agli Stati di cui il presunto autore dell’infrazione è cittadino o, nel caso in cui questo sia apolide, allo Stato nel territorio del quale egli risiede abitualmente;
  3. allo Stato o agli Stati di cui la vittima è cittadino; e
  4. a tutti gli altri Stati interessati.

Art. 14 Esercizio dell’azione penale contro i presunti autori delle infrazioni

Lo Stato parte sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore dell’infrazione, nel caso in cui non proceda alla sua estradizione, sottoporrà il caso, senza eccezione alcuna e senza indebito ritardo, alle autorità competenti, perché venga esercitata l’azione penale, in base ad una procedura conforme alla sua legislazione. Le autorità adotteranno le loro decisioni con le stesse modalità seguite per le infrazioni gravi di diritto comune, in conformità con la legislazione di tale Stato.

Art. 15 Estradizione dei presunti autori di un’infrazione

Nel caso in cui le infrazioni di cui all’articolo 9 non figurino come casi oggetto di estradizione in un trattato di estradizione stipulato fra gli Stati parte, si riterrà che esse vi figurino. Gli Stati parte si impegneranno ad inserire tali infrazioni fra i casi di estradizione in tutti i trattati che stipuleranno fra di loro.

Qualora ad uno Stato parte che subordini l’estradizione all’esistenza di un trattato pervenga una richiesta di estradizione di uno Stato parte con il quale non abbia stipulato alcun trattato di estradizione, esso avrà facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica dell’estradizione per quanto riguarda tali infrazioni. L’estradizione sarà soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato a cui è pervenuta la richiesta.

Gli Stati parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconosceranno le infrazioni come casi oggetto di estradizione in conformità con le modalità previste dalla legislazione dello Stato che riceve la domanda.

Fra gli Stati parte, ciascuna di queste infrazioni sarà considerata, ai fini dell’estradizione, come commessa sia nel luogo in cui è stata compiuta che nel territorio degli Stati parte che hanno stabilito la loro competenza, in conformità con il paragrafo 1 o 2 dell’articolo 10.

Art. 16 Collaborazione in materia penale

Gli Stati parte si presteranno la massima collaborazione in occasione di tutti i procedimenti penali intentati per le infrazioni di cui all’articolo 9, anche per quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova a loro disposizione e che sono necessari ai fini dei procedimenti stessi. La legislazione dello Stato che riceve la richiesta è applicabile in tutti i casi.

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicheranno gli obblighi di assistenza reciproca derivanti da altri trattati.

Art. 17 Equo trattamento

Tutti coloro che saranno oggetto di inchiesta o di procedimenti, per via di una delle infrazioni di cui all’articolo 9, dovranno godere di un trattamento e di un processo equi, nonché della completa tutela dei loro diritti in ogni fase dell’inchiesta o del procedimento.

Il presunto autore dell’infrazione avrà il diritto di:

  1. comunicare immediatamente con il rappresentante competente più vicino dello Stato o degli Stati di cui è cittadino o che sono altrimenti autorizzati a tutelare i suoi diritti o, nel caso in cui sia apolide, dello Stato che, su richiesta dell’interessato, sia disposto a tutelare i suoi interessi;
  2. ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato o di tali Stati.

Art. 18 Notifica dell’esito del procedimento

Lo Stato parte nel quale il presunto autore di un’infrazione è oggetto di procedimenti ne comunicherà l’esito finale al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che trasmetterà tali informazioni agli altri Stati parte.

Art. 19 Diffusione

Gli Stati parte si impegneranno a divulgare la presente Convenzione nella misura più ampia possibile, ed in particolare ad includerne lo studio, e lo studio delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale umanitario, nei loro programmi di istruzione militare.

Art. 20 Clausole di salvaguardia

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione inciderà su:

  1. l’applicabilità del diritto internazionale umanitario e delle norme universalmente riconosciute in materia di diritti dell’uomo sancite da strumenti internazionali per quanto riguarda la protezione delle operazioni delle Nazioni Unite, nonché del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ovvero il dovere di tale personale di rispettare tale diritto e tali norme;
  2. i diritti e i doveri degli Stati, in conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite, per quanto riguarda il consenso all’ingresso delle persone nel loro territorio;
  3. il dovere del personale delle Nazioni Unite e del personale associato di comportarsi conformemente al mandato di un’operazione delle Nazioni Unite;
  4. il diritto degli Stati che forniscono volontariamente personale ai fini di un’operazione delle Nazioni Unite di ritirare tale personale, ponendo fine alla sua partecipazione all’operazione; o
  5. il diritto ad un adeguato indennizzo in caso di decesso, invalidità, incidente o malattia delle persone volontariamente assegnate da uno Stato ad un’operazione delle Nazioni Unite ed imputabili all’esercizio delle funzioni di mantenimento della pace.

Art. 21 Diritto di legittima difesa

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come limitante il diritto di legittima difesa.

Art. 22 Composizione delle controversie

Tutte le controversie fra due o più Stati parte circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non siano composte tramite negoziato, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle parti. Nel caso in cui, nei sei mesi successivi alla data di richiesta di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, una delle due potrà sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando una richiesta in conformità con lo Statuto della Corte.

Nel momento in cui firmeranno la presente Convenzione, la ratificheranno, l’accetteranno, l’approveranno o vi aderiranno, gli Stati parte potranno dichiarare di non considerarsi vincolati dall’insieme o da parte delle disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dal paragrafo 1 o dalla parte pertinente di tale paragrafo nei confronti degli Stati parte che avranno espresso tale riserva.

Gli Stati parte che avranno espresso una riserva, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, potranno in qualsiasi momento ritirare tale riserva tramite notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 23 Riunioni d’esame

Su richiesta di uno o più Stati parte, e con l’approvazione della maggioranza di essi, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una riunione degli Stati parte, allo scopo di esaminare l’attuazione della Convenzione ed i problemi riscontrati nella sua applicazione.

Art. 24 Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1995, presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. 25 Ratifica, accettazione o approvazione

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 26 Adesione

La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo la data in cui saranno stati depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 22 strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Per tutti gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato la Convenzione o che vi avranno aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 28 Denuncia

Ciascuno degli Stati parte potrà denunciare la presente Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data, in cui il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto detta notifica.

Art. 29 Testi facenti fede

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa faranno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie conformi autenticate a tutti gli Stati. Fatto a New York il 9 dicembre 1994.

(Seguono le firme)

0.192.110.01

Campo d’applicazione il 28 febbraio 20193

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

30 marzo

2001 A

29 aprile

2001

Arabia Saudita*

22 marzo

2010 A

21 aprile

2010

Argentina

6 gennaio

1997

15 gennaio

1999

Australia

4 dicembre

2000

3 gennaio

2001

Austria

6 settembre

2000 A

6 ottobre

2000

Azerbaigian

3 agosto

2000 A

2 settembre

2000

Bangladesh

22 settembre

1999

22 ottobre

1999

Belarus

29 novembre

2000

29 dicembre

2000

Belgio*

19 febbraio

2002

21 marzo

2002

Benin

2 novembre

2017 A

2 dicembre

2017

Bolivia

22 dicembre

2004

21 gennaio

2005

Bosnia e Erzegovina

11 agosto

2003 A

10 settembre

2003

Botswana

1° marzo

2000 A

31 marzo

2000

Brasile

6 settembre

2000

6 ottobre

2000

Brunei

20 marzo

2002 A

19 aprile

2002

Bulgaria

4 giugno

1998 A

15 gennaio

1999

Burkina Faso

27 ottobre

2008 A

26 novembre

2008

Canada*

3 aprile

2002

3 maggio

2002

Ceca, Repubblica

13 giugno

1997

15 gennaio

1999

Cile

27 agosto

1997 A

15 gennaio

1999

Cina*

22 settembre

2004 A

22 ottobre

2004

Hong Kong

22 settembre

2004

22 ottobre

2004

Macao

22 settembre

2004

22 ottobre

2004

Cipro**

1° luglio

2003 A

31 luglio

2003

Colombia

10 giugno

2016 A

10 luglio

2016

Congo (Brazzaville)

19 dicembre

2018 A

18 gennaio

2019

Corea (Nord)*

8 ottobre

2003 A

7 novembre

2003

Corea (Sud)

8 dicembre

1997 A

15 gennaio

1999

Costa Rica*

17 ottobre

2000 A

16 novembre

2000

Côte d’Ivoire

13 marzo

2002 A

12 aprile

2002

Croazia

27 marzo

2000 A

26 aprile

2000

Danimarca

11 aprile

1995

15 gennaio

1999

Dominicana, Repubblica

16 marzo

2012 A

15 aprile

2012

Ecuador

28 dicembre

2000 A

27 gennaio

2001

El Salvador*

25 giugno

2013 A

25 luglio

2013

Estonia*

8 marzo

2006 A

7 aprile

2006

Figi

1° aprile

1999

1° maggio

1999

Filippine

17 giugno

1997

15 gennaio

1999

Finlandia

5 gennaio

2001

4 febbraio

2001

Francia

9 giugno

2000

9 luglio

2000

Germania*

22 aprile

1997

15 gennaio

1999

Giamaica

8 settembre

2000 A

8 ottobre

2000

Giappone

6 giugno

1995

15 gennaio

1999

Grecia**

3 agosto

2000 A

2 settembre

2000

Guatemala

23 settembre

2008 A

23 ottobre

2008

Guinea

7 settembre

2000 A

7 ottobre

2000

Guyana

21 maggio

2004 A

20 giugno

2004

Irlanda

28 marzo

2002 A

27 aprile

2002

Islanda

10 maggio

2001 A

9 giugno

2001

Italia

5 aprile

1999

5 maggio

1999

Kenya

19 ottobre

2004 A

18 novembre

2004

Kuwait*

19 luglio

2004 A

18 agosto

2004

Laos*

22 agosto

2002 A

21 settembre

2002

Lesotho

6 settembre

2000 A

6 ottobre

2000

Libano

25 settembre

2003 A

25 ottobre

2003

Liberia

22 settembre

2004 A

22 ottobre

2004

Libia

22 settembre

2000 A

22 ottobre

2000

Liechtenstein

11 dicembre

2000

10 gennaio

2001

Lituania

8 settembre

2000 A

8 ottobre

2000

Lussemburgo

30 luglio

2001

29 agosto

2001

Macedonia del nord

6 marzo

2002 A

5 aprile

2002

Malawi

7 ottobre

2009 A

6 novembre

2009

Mali

2 gennaio

2008 A

1° febbraio

2008

Monaco

5 marzo

1999 A

4 aprile

1999

Mongolia

25 febbraio

2004 A

26 marzo

2004

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nauru

12 novembre

2001 A

12 dicembre

2001

Nepal*

8 settembre

2000 A

8 ottobre

2000

Norvegia

3 luglio

1995

15 gennaio

1999

Nuova Zelanda

16 dicembre

1998

15 gennaio

1999

Paesi Bassi* a

7 febbraio

2002

9 marzo

2002

Aruba

7 febbraio

2002

9 marzo

2002

Curaçao

7 febbraio

2002

9 marzo

2002

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

7 febbraio

2002

9 marzo

2002

Sint Maarten

7 febbraio

2002

9 marzo

2002

Palestina

2 gennaio

2015 A

1° febbraio

2015

Panama

4 aprile

1996

15 gennaio

1999

Paraguay

30 dicembre

2008 A

29 gennaio

2009

Polonia

22 maggio

2000

21 giugno

2000

Portogallo

14 ottobre

1998

15 gennaio

1999

Regno Unito**

6 maggio

1998

15 gennaio

1999

Man, Isola di

19 febbraio

2013

21 marzo

2013

Romania

29 dicembre

1997

15 gennaio

1999

Russia

25 giugno

2001

25 luglio

2001

Samoa

19 agosto

2005

18 settembre

2005

Senegal

9 giugno

1999

9 luglio

1999

Serbia

31 luglio

2003 A

30 agosto

2003

Singapore

26 marzo

1996 A

15 gennaio

1999

Slovacchia*

26 giugno

1996

15 gennaio

1999

Slovenia

21 gennaio

2004 A

20 febbraio

2004

Spagna

13 gennaio

1998

15 gennaio

1999

Sri Lanka

23 settembre

2003 A

23 ottobre

2003

Svezia

25 giugno

1996

15 gennaio

1999

Svizzera

9 novembre

2007 A

9 dicembre

2007

Togo

21 aprile

2008

21 maggio

2008

Tunisia*

12 settembre

2000

12 ottobre

2000

Turchia*

9 agosto

2004 A

8 settembre

2004

Turkmenistan

29 settembre

1998 A

15 gennaio

1999

Ucraina

17 agosto

1995

15 gennaio

1999

Ungheria

13 luglio

1999 A

12 agosto

1999

Uruguay

3 settembre

1999

3 ottobre

1999

Uzbekistan

3 luglio

1996 A

15 gennaio

1999

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. Al Regno in Europa.