Sezione 1 Sezione 2 Ogni Stato Parte della presente Convenzione riconosce a tutte le istituzioni specializzate coperte dalla loro adesione e alle quali sia divenuta applicabile la presente Convenzione in virtù della sezione 37, i privilegi e le immunità previsti dalle clausole standard alle condizioni ivi specificate, con riserva di ogni eventuale emendamento apportato a dette clausole dalle disposizioni del testo finale (o riveduto) dell’allegato relativo a tale istituzione, debitamente trasmesso in conformità con le sezioni 36 o 38.
Ai fini della presente Convenzione si intende per:
- «clausole standard»: le disposizioni contenute negli articoli da II a IX;
- «istituzioni specializzate»:a)l’Organizzazione Internazionale del Lavoro,b)l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura,c)l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura,d)l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale,e)il Fondo monetario internazionale,f)la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo,g)l’Organizzazione mondiale della Sanità,h)l’Unione postale universale,i)l’Unione internazionale delle telecomunicazioni,j)qualsiasi altra istituzione collegata all’Organizzazione delle Nazioni Unite ai sensi degli articoli 57 e 63 dello Statuto1;
- «Convenzione»: applicandosi ad una determinata istituzione specializzata, le clausole standard modificate dal testo finale (o riveduto) dell’allegato trasmesso da detta istituzione ai sensi delle sezioni 36 e 38;
- «beni ed averi»: giusta l’articolo III, anche i beni e i fondi amministrati da un’istituzione specializzata nell’esercizio delle sue mansioni previste dall’atto costitutivo;
- «rappresentanti dei membri»: giusta gli articoli V e VII, tutti i rappresentanti, rappresentanti supplenti, consiglieri, esperti e segretari di delegazione;
- «riunioni convocate da un’istituzione specializzata»: giusta le sezioni 13, 14, 15 e 25, le riunioni:1)della sua assemblea o del suo consiglio di direzione (comunque siano denominati),2)di qualsiasi commissione prevista dall’atto costitutivo,3)di qualsiasi conferenza internazionale da essa indetta,4)di qualsiasi commissione appartenente a uno degli organi precedenti;
- «direttore generale»: il funzionario principale dell’istituzione specializzata in questione, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il titolo di direttore generale o un titolo diverso.