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Secondo protocollo addizionale all’accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa Disposizioni concernenti i membri della Commissione europea dei Diritti dell’Uomo Conchiuso a Parigi il 15 dicembre 1956 Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 1965 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1975

RU 1966 805; FF 1965 I 381

Traduzione

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965

(Stato 16 marzo 2022)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

considerato che, secondo l’articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 1 , i membri della Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo (appresso chiamata «Commissione») godono, nell’esercizio del loro ufficio, dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa 2 e negli Accordi conchiusi in virtù di quest’articolo;

considerata l’importanza di definire e specificare tali privilegi e immunità mediante un Protocollo addizionale all’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949 3 ;

hanno convenuto quanto segue,

Art. 1

I membri della Commissione, nell’esercizio del loro ufficio e nei viaggi al o dal luogo delle loro adunanze, godono i privilegi e le immunità seguenti:

  1. immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiti ufficialmente, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
  2. inviolabilità d’ogni carta e documento;
  3. esenzione per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa l’immigrazione, da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell’esercizio del loro ufficio.

Art. 2

Nessuna restrizione amministrativa o d’altra natura può essere apportata al libero spostamento dei membri della Commissione che si recano al luogo d’adunanza della stessa o ne tornano.

I membri della Commissione ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:

  1. dal loro governo, le medesime agevolezze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
  2. dai governi degli altri Membri, le medesime agevolezze riconosciute ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 3

Per assicurare ai membri della Commissione un’intera libertà di parola e indipendenza nell’adempimento del loro ufficio, l’immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell’adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del mandato.

Art. 4

I privilegi e le immunità sono concessi ai membri della Commissione, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio. La Commissione è sola competente a pronunciare la levata delle immunità; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità dei suoi membri in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Art. 5

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio che possono divenirvi Parte, mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione;
  2. la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.

Art. 6

Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena tre Membri del Consiglio d’Europa, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5, l’avranno firmato senza riserva di ratificazione o l’avranno ratificato.

Per ogni Membro che lo firmerà senza riserva di ratificazione o lo ratificherà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.

Art. 7

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri di questo il giorno dell’entrata in vigore del presente Protocollo e i nomi dei Membri che l’hanno firmato senza riserva di ratificazione o ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il 15 dicembre 1956, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie, certificate conformi, a tutti i governi firmatari.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione il 16 marzo 20224

Stati partecipanti

Ratifica

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

4 giugno

1998 F

4 giugno

1998

Austria

13 novembre

1958 F

13 novembre

1958

Belgio

7 settembre

1961

7 settembre

1961

Ceca, Repubblica

30 maggio

1995

30 maggio

1995

Cipro

30 novembre

1967

30 novembre

1967

Croazia

11 ottobre

1997

11 ottobre

1997

Danimarca

15 dicembre

1956 F

15 dicembre

1956

Finlandia

11 dicembre

1989

11 dicembre

1989

Francia

10 marzo

1978

10 marzo

1978

Germania

7 luglio

1960

7 luglio

1960

Grecia

2 febbraio

1961

2 febbraio

1961

Irlanda

21 settembre

1967

21 settembre

1967

Islanda

15 dicembre

1956 F

15 dicembre

1956

Italia

4 giugno

1958

4 giugno

1958

Lettonia

15 gennaio

1998 F

15 gennaio

1998

Liechtenstein

11 dicembre

1979

11 dicembre

1979

Lussemburgo

8 gennaio

1960

8 gennaio

1960

Malta

6 maggio

1969

6 maggio

1969

Norvegia

15 dicembre

1956 F

15 dicembre

1956

Paesi Bassi*

29 aprile

1957 F

29 aprile

1957

Polonia

22 aprile

1993

22 aprile

1993

Portogallo

6 luglio

1982

6 luglio

1982

Regno Unito

8 luglio

1958

8 luglio

1958

Romania

4 ottobre

1994 F

4 ottobre

1994

San Marino

22 marzo

1989

22 marzo

1989

Slovacchia

15 luglio

1997

15 luglio

1997

Slovenia

8 novembre

1994

8 novembre

1994

Spagna

23 giugno

1989

23 giugno

1989

Svezia

15 dicembre

1956 F

15 dicembre

1956

Svizzera

29 novembre

1965

29 novembre

1965

Turchia

7 gennaio

1960

7 gennaio

1960

Ungheria

12 gennaio

1996

12 gennaio

1996

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.