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Terzo Protocollo addizionale all’Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa Conchiuso a Strasburgo il 6 marzo 1959 Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 1973 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 13 dicembre 1973

RU 1974 702; FF 1973 1373

Traduzione

Entrato in vigore per la Svizzera il lo gennaio 1974

(Stato 11 luglio 2023)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa, firmatari dell’Accordo gener a le su i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa 1 o Parti di questo Accordo e nel contempo Membri del Fondo di ristabilimento del Consiglio d’Europa per i rif u giati nazionali e gli eccedenti di popolazione;

considerate le disposizioni degli articoli I e IX (g) dello Statuto di detto Fondo 2 ;

considerato l’articolo 40 dello Statuto dei Consiglio d’Europa 3 ;

desiderosi di precisare il regime giuridico dei beni, averi e operazioni e lo statuto giuridico degli organi e degli agenti del Fondo di Ristabilimento;

considerato che, a tal proposito, è necessario che la realizzazione degli scopi statutari del Fondo sia facilitata dalla riduzione più ampia possibile degli aggravi fiscali che pesano direttamente o indirettamente sulle operazioni del Fondo e che, definitivamente ricadono sui beneficiari dei prestiti accordati dal Fondo;

desiderosi di completare le disposizioni dell’Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa per quel che concerne il Fondo di Ristabilimento,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Statuto, personalità e capacità

Art. 1

Lo Statuto del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa, approvato con Risoluzione (56) 9 del Comitato dei Ministri, o emendato, sia da quest’ultimo, sia dal Comitato di Direzione che agisce nell’ambito dell’articolo IX (h) di questo Statuto, è parte integrante del presente Protocollo. Le operazioni, gli atti e i contratti del Fondo di Ristabilimento sono retti dal presente Protocollo, dallo Statuto del Fondo e dalle disposizioni regolamentari prese conformemente a tale Statuto. Il Fondo può inoltre consentire espressamente l’applicazione sussidiaria d’una legge nazionale, sempre che questa non deroghi al presente Protocollo e a detto Statuto.

Il Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa ha piena personalità giuridica e specificatamente ha capacità di:

  1. contrattare;
  2. acquistare e alienare diritti, e beni mobili e immobili;
  3. stare in giustizia;
  4. effettuare tutte le operazioni relative agli scopi statutari.

Titolo II Giurisdizione, beni, averi, operazioni

Art. 2

Ogni giurisdizione competente d’uno Stato membro del Fondo o di uno Stato dove il Fondo ha contratto o garantito un prestito, può decidere delle controversie nelle quali il Fondo è parte convenuta.

Tuttavia:

  1. nessuna azione potrà essere intentata davanti a tali giurisdizioni, sia contro il Fondo da parte di uno Stato membro o da parte di persone agenti in nome di detto Stato o facenti valere diritti ceduti da quest’ultimo, sia da parte del Fondo contro uno Stato membro o contro le persone citate;
  2. le controversie nate da contratti di prestito o di garanzia di prestito conchiusi dal Fondo con uno Stato membro o con un altro assuntore di prestito riconosciuto da questo Stato, saranno regolate con una procedura arbitrale stabilita nei detti contratti. Le controversie nate da contratti di mutuo o di garanzia sottoscritti dal Fondo, saranno regolate mediante ricorso a una procedura arbitrale le cui modalità sono definite dal Regolamento dei Mutui emanato in applicazione dell’articolo X, sezione 1 (d), dello Statuto del Fondo.

Art. 3

I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, sono sottratti a qualsiasi forma di pignoramento, sequestro o esecuzione prima che contro il Fondo sia stato reso un giudizio esecutorio non più suscettibile d’essere impugnato con i mezzi ordinari di ricorso. L’esecuzione forzata, sul territorio degli Stati membri del Fondo, delle sentenze pronunciate in seguito a una delle procedure arbitrali previste all’articolo 2 capoverso 3 è effettuata secondo le vie di diritto in vigore in ciascuno degli Stati e dopo che sarà stata apposta – senz’altro controllo di quello della verifica dell’autenticità di queste sentenze, della loro conformità alle regole di competenza e procedura stabilite dal Regolamento dei Mutui del Fondo, e dell’assenza di contraddizione fra le dette sentenze e un giudizio definitivo intervenuto nel paese interessato – la formula esecutoria usata nello Stato sul cui territorio la sentenza deve essere eseguita. Ogni firmatario al momento dei deposito del proprio strumento di ratificazione, notificherà agli altri firmatari, tramite il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, quale sia, secondo la legislazione del proprio paese, l’autorità competente preposta a tale formalità.

Art. 4

I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di coercizione ordinata dal potere esecutivo o dal potere legislativo. Gli edifici e i locali utilizzati per il funzionamento dei servizi del Fondo così come l’archivio di quest’ultimo sono inviolabili.

Art. 5

Nell’esercizio dei diritti previsti da questo articolo, il Fondo di Ristabilimento terrà conto di tutte le osservazioni che gli fossero fatte dal Governo di qualsiasi Stato membro.

Nella misura necessaria alla realizzazione dello scopo statutario, il Fondo di Ristabilimento può:

  1. possedere valute d’ogni sorta e avere conti in qualunque moneta;
  2. trasferire liberamente per via bancaria i suoi fondi da un paese a un altro o nell’interno di ogni paese, e convertire in qualsiasi moneta ogni valuta che possiede.

Art. 6

I beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamento, controllo o moratoria di qualsiasi natura.

Art. 7

Il Fondo di Ristabilimento, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti da ogni imposta diretta. Il Fondo di Ristabilimento è esonerato da ogni imposta, negli Stati membri del Fondo, sulle transazioni o operazioni relative ai prestiti che il Fondo contrae per devolverne il prodotto, conformemente al proprio scopo, alle necessità dei rifugiati e degli eccedenti di popolazione e ai mutui che consente o che garantisce alle condizioni statutarie previste. Nessuna esenzione è accordata al Fondo per quel che concerne imposte, tasse e diritti corrispondenti alla pura rimunerazione di servizi di pubblica utilità.

I Governi degli Stati membri prendono, ogni volta che ciò è loro possibile, le disposizioni adeguate in vista:

  1. dell’esenzione dalle imposte sui redditi spettanti agli interessi delle obbligazioni emesse o dei prestiti contratti dal Fondo;
  2. della remissione o del rimborso del montante dei diritti indiretti e delle tasse facenti parte del prezzo dei beni immobili o mobili o di quello di prestazioni di servizi quando il Fondo, per il suo uso ufficiale, effettua acquisti importanti o beneficia di servizi il cui prezzo comprende diritti e tasse di tale natura.

Nessuna imposta di alcun tipo sarà percepita sui valori o sulle obbligazioni emessi o garantiti dal Fondo (compresi i dividendi o gli interessi relativi) qualunque ne sia il possessore:

  1. se questa imposta costituisce una misura discriminatoria contro un tal valore o una tale obbligazione per il solo fatto che essi sono stati emessi o garantiti dal Fondo; o
  2. se la sola base giuridica di una tale imposta è il luogo o la valuta nella quale il valore o l’obbligazione sono emessi o garantiti, resi pagabili o pagati o ancora il luogo della sede, di ogni ufficio o centro operazionale del Fondo.

Art. 8

Il Fondo è esente da ogni diritto doganale, proibizione e restrizione d’importazione per le cose destinate al suo uso ufficiale a meno che tali proibizioni o restrizioni non siano state dettate da ragioni d’ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di salute pubblica. Gli articoli importati in franchigia non saranno tuttavia ceduti a titolo qualsiasi sul territorio del paese nel quale saranno stati introdotti, se non nelle condizioni accordate dal Governo di tale paese.

Titolo III Organi

Art. 9

Gli organi designati all’articolo VIII dello Statuto del Fondo godono sul territorio di ogni Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali, un trattamento almeno favorevole quanto quello accordato da questo Membro alle missioni diplomatiche di ogni altro governo. La corrispondenza ufficiale o le altre comunicazioni ufficiali degli organi del Fondo non possono essere sottoposte a censura.

Art. 10

I membri del Comitato di Direzione, del Consiglio d’Amministrazione e dei Comitato di Sorveglianza godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti compiti dagli stessi, compresi le parole e gli scritti, nella loro qualità ufficiale e nel limite delle loro competenze. Tale immunità continuerà a essere loro accordata anche a espirazione del mandato. Essi beneficiano inoltre, per quel che concerne le restrizioni all’immigrazione, la registrazione degli stranieri, il regolamento di cambio e le agevolezze di viaggio, dello stesso trattamento dì quello accordato dagli Stati membri ai rappresentanti di altri Governi del Fondo che possiedono uno statuto equivalente. Le somme loro concesse in spese di rappresentanza o le spese inerenti all’esercizio delle loro funzioni non sottostanno ad alcuna imposizione fiscale.

Art. 11

Le immunità e i privilegi sono accordati alle persone designate all’articolo 10 non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio. In conseguenza un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità del proprio rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse di far giustizia e possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Art. 12

  1. Le disposizioni degli articoli 10 e 11 più sopra non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona è o è stata il rappresentante.
  2. Gli articoli 10, 11 e 12 (a) si applicano in uguale misura ai rappresentanti aggiunti, consiglieri, periti tecnici e segretari di delegazione.

Titolo IV Agenti

Art. 13

Il Governatore del Fondo e gli agenti del Fondo godono dei privilegi ed immunità previsti all’articolo 18 dell’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa. Il Governatore determinerà le categorie degli agenti alle quali s’applicano, completamente o in parte, le disposizioni di detto articolo. Le comunicazioni previste all’articolo 17 dell’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa saranno fatte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa per quel che concerne sia il Governatore sia gli agenti menzionati al capoverso precedente. Il Segretario Generale, dopo aver consultato il Governatore, può e deve levare l’immunità accordata ad un agente in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse l’esercizio normale della giustizia e possa essere levata senza nuocere al buon funzionamento del Fondo. Il Comitato della Direzione del Fondo è competente per decidere di levare le immunità al Governatore.

Titolo V Applicazione dell’Accordo

Art. 14

I Governi degli Stati membri del Fondo s’impegnano a sollecitare le autorizzazioni costituzionali che fossero eventualmente necessarie per far fronte agli obblighi statutari che questi Stati assumono nei confronti del Fondo di Ristabilimento. Essi s’impegnano altresì a sollecitare in tempo utile dette autorizzazioni onde poter soddisfare gli impegni contratti a titolo di assuntore di prestito o di garante, conformemente alla sezione 3 dell’articolo VI dello Statuto del Fondo di Ristabilimento.

Art. 15

li Fondo potrà concludere con ogni Stato membro degli accordi speciali precisando le modalità d’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, completando tali disposizioni o derogando a quelle dell’articolo 13 più sopra. Esso può inoltre concludere accordi con ogni Stato non membro del Fondo di Ristabilimento per regolare l’applicazione delle disposizioni di questo Protocollo nel relativo Stato.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 16

Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno deposti presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Esso entrerà in vigore dopo il deposito dello strumento di ratificazione da parte di tre firmatari rappresentanti almeno il terzo dei titoli del Fondo. Per gli altri Membri del Fondo, il Protocollo entrerà in vigore alla data di deposito dello strumento di ratificazione di ciascuno. Tuttavia, nell’attesa dell’entrata in vigore del Protocollo secondo le condizioni previste nel precedente paragrafo, i firmatari convengono, per evitare ogni ritardo del buon andamento del Fondo di Ristabilimento, d’applicarlo temporaneamente il 1° settembre 1958 o il più tardi a contare dalla firma, nella misura compatibile con le regole costituzionali di ciascuno.

Art. 17

Ogni Governo divenuto, dopo la firma del presente Protocollo, Membro del Fondo, può aderire al Protocollo depositando uno strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Tale adesione avrà effetto alla data del deposito qualora l’adesione ha avuto luogo dopo l’entrata in vigore del Protocollo e alla data dell’entrata in vigore del Protocollo qualora l’adesione fosse anteriore. Ogni Governo che ha deposto uno strumento d’adesione prima dell’entrata in vigore dei Protocollo, lo applicherà subito, temporaneamente, nella misura compatibile con le proprie regole costituzionali.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 6 marzo 1959, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa.

Il Segretario Generale ne comunicherà copie, certificate conformi, a tutti i Governi firmatari o aderenti.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione del Protocollo l’11 luglio 20234

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Andorra*

20 marzo

2023 A

20 marzo

2023

Belgio

26 ottobre

1962

15 marzo

1963

Bosnia e Erzegovina

17 novembre

2005 A

17 novembre

2005

Bulgaria

31 ottobre

2008 A

31 ottobre

2008

Ceca, Repubblica*

9 febbraio

2001 A

9 febbraio

2001

Cipro

30 novembre

1967 A

30 novembre

1967

Croazia

11 ottobre

1997 A

11 ottobre

1997

Danimarca

5 ottobre

1989 A

5 ottobre

1989

Estonia*

17 dicembre

1998 A

17 dicembre

1998

Finlandia*

4 agosto

2016 A

4 agosto

2016

Francia

10 marzo

1978

10 marzo

1978

Georgia

25 marzo

2008 A

25 marzo

2008

Germania*

8 agosto

1963

8 agosto

1963

Grecia

29 maggio

1961

15 marzo

1963

Irlanda*

18 aprile

2017 A

18 aprile

2017

Islanda

16 febbraio

1971

16 febbraio

1971

Italia*

15 marzo

1963

15 marzo

1963

Lettonia

14 dicembre

2000 A

14 dicembre

2000

Liechtenstein*

11 dicembre

1979 A

11 dicembre

1979

Lituania*

19 ottobre

2000 A

19 ottobre

2000

Lussemburgo

13 settembre

1960

15 marzo

1963

Malta

7 giugno

1977 A

7 giugno

1977

Moldova*

2 settembre

2016 A

2 settembre

2016

Paesi Bassi*

8 agosto

1978 A

8 agosto

1978

Polonia*

17 dicembre

2018 A

17 dicembre

2018

Romania

14 febbraio

2017 A

14 febbraio

2017

San Marino

26 agosto

2020 A

26 agosto

2020

Slovacchia

21 ottobre

2016 A

21 ottobre

2016

Slovenia

18 marzo

1997 A

18 marzo

1997

Spagna*

16 dicembre

1996 A

16 dicembre

1996

Svezia*

18 settembre

1992 A

18 settembre

1992

Svizzera*

13 dicembre

1973 A

1° gennaio

1974

Turchia

16 gennaio

1975

16 gennaio

1975

Ungheria

2 settembre

2004 A

2 settembre

2004

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 5

Articolo 7 comma 2 per quel che concerne l’esonero delle imposte, la Confederazione Svizzera non è in grado d’accordare ai prestiti del Fondo di ristabilimento vantaggi superiori a quelli spettanti ai propri prestiti. Il comma 2 dell’articolo 7 non comporta quindi, per questo Governo, alcun obbligo d’emanare i disposti ivi previsti.

Articolo 7 comma 4 lettera (b): per quel che concerne la remissione o il rimborso delle imposte indirette facenti parte del prezzo dei beni immobili o mobili o di quello delle prestazioni di servizi, la Confederazione Svizzera non sarà in grado di accordare al Fondo per i suoi acquisti di merci o il ricorso a servizi in Svizzera per l’uso su territorio svizzero, vantaggi superiori a quelli spettanti ai propri acquisti di merci o ai servizi ai quali essa fa ricorso. L’articolo 7 comma 4 lettera (b) non comporta quindi, per questo Governo, alcun obbligo d’emanare i dispositivi ivi previsti per merci o servizi forniti al Fondo e utilizzati su territorio svizzero.

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Allegato

Statuto del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa

Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 1973 6

Entrato in vigore per la Svizzera il lo gennaio 1974

Art. 1 Costituzione del Fondo

costituito un Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa (detto qui appresso il «Fondo»). Il Fondo è collegato al Consiglio d’Europa e come tale è soggetto alla sua alta autorità.

Art. 2 Scopo

Il Fondo ha lo scopo di aiutare a risolvere i problemi che l’esistenza di eccedenti di popolazione, compresi i rifugiati nazionali, pone o può porre ai Paesi europei, con il finanziamento, per mezzo di mutui o garanzie di mutui:

  1. di programmi d’integrazione, approvati da un Membro del Fondo, conformemente all’articolo 6 del presente statuto, e che mirano a creare nuove possibilità d’impiego in favore di queste persone;
  2. di programmi di ristabilimento, approvati da un Membro del Fondo, prevedenti la concessione di mutui o prestiti o il regolamento di spese in favore di persone residenti in Europa che desiderano ristabilirsi in un altro paese in Europa o in un paese fuori d’Europa, e che si impegnano a rimborsare l’ammontare di tali mutui o spese fino a concorrenza delle somme anticipate dal Fondo.

Art. 3 Affiliazione

I governi membri dei Consiglio d’Europa possono divenire Membri del Fondo conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, sezione 2 (a) (i). Altri governi ammessi ad aderire al Fondo possono divenirne Membri, alle condizioni speciali che il Fondo può stabilire per ogni caso, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, sezione 2 (a) (ii).

Art. 4 Obblighi dei membri

Sezione 1 – Titoli di partecipazione

Il Fondo emette titoli di partecipazione compilati in una valuta di conto, che sono sottoscritti dai Membri. Ogni titolo ha lo stesso valore nominale. 1 Membri si liberano dalla sottoscrizione con versamenti nella loro moneta nazionale al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data della sottoscrizione.

Sezione 2 – Sottoscrizione
  1. Ogni Membro sottoscrive un numero di titoli di partecipazione:(i)Il numero dei titoli di partecipazione messi a disposizione di ogni Stato membro del Consiglio d’Europa è fissato nella tabella allegata al presente statuto. Ciascuno di questi Membri del Fondo sottoscrive il numero di titoli di partecipazione che desidera, senza che la sottoscrizione iniziale possa tuttavia essere inferiore al quarto del numero di titoli che gli sono riservati.(ii)Il numero dei titoli di partecipazione degli altri Membri aderenti al Fondo, sarà fissato d’accordo con il Comitato di Direzione del Fondo, conformemente all’articolo 9, paragrafo (e), del presente statuto.
  2. Ogni Membro versa subito dopo l’affiliazione almeno il venticinque per cento (25%) del prezzo di sottoscrizione del numero minimo dei titoli di partecipazione che sottoscrive; il saldo sarà versato conformemente all’articolo 9, paragrafo (c).
Sezione 3 – Conservazione del valore delle sottoscrizioni

Se la parità della moneta di uno Stato membro è ridotta o se il tasso di cambio della moneta dello Stato membro è deprezzato in misura importante, questo verserà al Fondo, entro un termine ragionevole, una somma supplementare della propria moneta sufficiente a conservare l’ammontare sottoscritto in titoli di partecipazione al Fondo.

Sezione 4 – Limite degli obblighi

Nessun Membro è impegnato verso un terzo da un obbligo assunto dal Fondo.

Art. 5 Aiuti finanziari e operazioni di prestito

In vista dell’utilizzazione conforme ai suoi scopi, il Fondo può accettare aiuti finanziari. Esso può parimenti assumere prestiti di fondi. Il Fondo è autorizzato a ricevere versamenti destinati a determinati intenti conformi agli scopi del Fondo.

Art. 6 Disposizioni generali relative ai mutui e alle garanzie

Sezione 1 – Tipi di mutuo

Il Fondo concede mutui in una delle forme seguenti:

  1. mutui ai governi membri del Fondo;
  2. mutui garantiti da un governo membro del Fondo e concessi a ogni persona giuridica riconosciuta da questo Membro;
  3. mutui garantiti da un governo membro del Fondo e concessi a emigranti tramite il Membro o ogni persona giuridica riconosciuta da questo Membro;
  4. mutui accordati a ogni persona giuridica riconosciuta da un governo membro del Fondo qualora il Consiglio d’Amministrazione reputa che il mutuo richiesto è fornito di garanzie sufficienti e risponde alle condizioni specificate alla Sezione 3 più sopra, concernente i mutui previsti ai paragrafi (i), (ii), e (iii) della presente sezione7.
Sezione 2 – Garanzie

Il Fondo può accordare garanzie per le operazioni derivanti dalla realizzazione degli scopi previsti all’articolo 2, a condizioni da determinarsi in ogni caso singolo.

Sezione 3 – Obblighi dell’assuntore di mutui o del garante
  1. Gli impegni assunti dai governi membri del Fondo per quel che concerne i mutui che sono loro accordati ai sensi della sezione 1 (i) del presente articolo e le garanzie fornite dai governi membri del Fondo ai sensi della sezione 1 (ii) e (iii) del presente articolo, devono, in ogni caso, comportare la promessa incondizionale:(i)di rimborsare, entro un termine specifico una somma specifica espressa in una valuta specifica, e(ii)di pagare, per la somma specifica, un interesse e una commissione a un tasso specifico a scadenze specifiche, a partire da una data specifica.
  2. Per determinare le monete nelle quali sono espressi gli obblighi dei governi membri del Fondo nella loro qualità di assuntori di mutui o di garanti, il Fondo si sforza di mantenere un rapporto costante in valore e in divisa tra i suoi averi, compresi gli obblighi, e le sottoscrizioni versate dai suoi Membri, compresi tutti i versamenti effettuati in virtù dell’articolo 4, sezione 3.
Sezione 4 – Subrogazione

Nei contratti di mutuo garantiti in virtù della sezione 1 (ii) e (iii) del presente articolo, sarà previsto che il garante che abbia adempito ai propri impegni verso il Fondo a titolo di questa garanzia, subentra al Fondo nei confronti dell’assuntore o degli assuntori del mutuo.

Sezione 5 – Dichiarazione dei Membri

Ad appoggio delle domande di mutuo relative a programmi di ristabilimento o d’integrazione il Fondo riceve una dichiarazione, secondo la quale il Membro interessato

  1. riconosce il programma;
  2. dichiara di essere del parere che il programma permetterà il ristabilimento o l’integrazione delle persone residenti sul suo territorio europeo;
  3. dichiara di essere del parere che non sia possibile ottenere da altra fonte e a condizioni ragionevoli i fondi necessari.
Sezione 6 – Informazioni da dare

Il Consiglio d’amministrazione, previsto all’articolo 10 del presente statuto, fisserà la natura delle informazioni e degli impegni che ogni assuntore di mutuo è tenuto a fornire ad appoggio della propria domanda.

Art. 7 Investimenti

Sezione 1 – Investimenti temporanei

In attesa di utilizzare per la prima volta in fondi sottoscritti da uno Stato, il Fondo può piazzare in buoni del Tesoro o in altre obbligazioni emesse da questo Stato e dallo stesso garantite. Nelle operazioni d’investimento, il Consiglio d’amministrazione chiederà il parere di periti in materia d’investimenti.

Sezione 2 – Accumulazione e investimento delle riserve

Le riserve del Fondo provenienti da un eccedente di entrate d’interessi e di commissioni potranno essere accumulate e investite completamente o in parte alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio d’amministrazione.

Art. 8 Organizzazione, amministrazione e controllo del Fondo

conformemente alle disposizioni degli articoli qui appresso.

L’organizzazione, l’amministrazione e il controllo del Fondo sono assicurati dagli organi seguenti:

  1. il Comitato di Direzione
  2. Il Consiglio d’amministrazione
  3. il Governatore
  4. il Comitato di Sorveglianza

Art. 9 Comitato di Direzione

Sezione 1 – Decisioni riservate ai Membri

I Membri, riuniti in Comitato di Direzione, sono autorizzati a:

  1. scegliere la moneta di conto e fissare il valore nominale dei titoli di partecipazione;
  2. determinare le condizioni alle quali il Fondo accetta aiuti finanziari o prende in prestito fondi e fissare i diritti da accordare ai finanziatori o ai prestatori, compresi i loro diritti sugli averi del Fondo;
  3. fissare le scadenze di liberazione secondo i bisogni del Fondo per la realizzazione dei suoi scopi;
  4. fissare i principi di gestione del Fondo;
  5. autorizzare i governi altri dai governi membri del Consiglio d’Europa ad aderire al Fondo, fissare le condizioni di tale ammissione e il numero dei titoli di partecipazione da sottoscrivere da questi governi;
  6. nominare il Governatore, revocarlo, accettarne le dimissioni;
  7. raccomandare le misure legislative, internazionali o altre che i Membri adotteranno, specialmente per definire il regime speciale degli averi o beni del Fondo sul proprio territorio o sul territorio terzo, e gli impegni dei Membri risultanti da operazioni speciali del Fondo;
  8. emendare il presente Statuto, senza tuttavia mutarne gli scopi;
  9. interpretare il presente Statuto;
  10. sospendere definitivamente le operazioni del Fondo e distribuirne gli averi;
  11. stabilire il regolamento interno e designare il proprio presidente;
  12. designare i tre commissari che costituiranno il Comitato di Sorveglianza.
Sezione 2 – Votazioni
  1. Le decisioni riservate ai Membri del Fondo sono prese mediante voto, espresso sia oralmente nel corso delle riunioni, sia per iscritto nell’intervallo tra le riunioni.
  2. Ogni Membro del Fondo dispone di un voto per ogni titolo di partecipazione detenuto.

Art. 10 Consiglio d’amministrazione

Sezione 1 – Decisioni riservate al Consiglio d’amministrazione

Il Consiglio d’amministrazione ha tutti i poteri necessari all’amministrazione del Fondo. Esso prende segnatamente una decisione sulle faccende seguenti:

  1. determinare periodicamente quale frazione di riserve eventuali del Fondo deve essere accumulata ed investita, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, sezione 2;
  2. approvare il bilancio di funzionamento del Fondo seguendo il principio secondo il quale le spese di gestione non possono eccedere i redditi d’interessi e di commissioni;
  3. dare al Governatore le direttive d’ordine generale o particolare;
  4. (d) stabilire il regolamento interno del Fondo e specialmente le condizioni di concessione di mutui o di garanzie di mutui;
  5. presentare annualmente al Rappresentante Speciale, per essere sottoposto al Comitato dei Ministri, il rapporto elaborato dal Governatore del Fondo.
Sezione 2 – Composizione del Consiglio d’amministrazione
  1. Il Consiglio d’amministrazione si compone di un Presidente designato dal Comitato di Direzione e di un rappresentante di ogni Membro del Fondo. Ogni rappresentante al Consiglio d’amministrazione dispone di un numero uguale di titoli di partecipazione detenuti.
  2. Il Consiglio d’amministrazione potrà chiamare a partecipare ai lavori, senza però diritto di voto, i rappresentanti degli organismi internazionali e intergovernativi interessati.
Sezione 3 – Durata del mandato dei membri del Consiglio d’amministrazione

Ogni membro designato dal Consiglio d’amministrazione resta in carica finché sono revocati dal Membro del Fondo che l’ha designato. 1 membri del Consiglio uscenti possono sempre essere designati o rieletti.

Sezione 4 – Modo di decisione del Consiglio d’amministrazione
  1. Il Consiglio d’amministrazione si riunisce dietro convocazione del proprio Presidente, tante volte quante sono necessarie e almeno una volta per trimestre;
  2. le decisioni del Consiglio d’amministrazione sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti. Il Consiglio delibera validamente solo se sono presenti due terzi almeno dei suoi membri.
Sezione 5 – Commissioni del Consiglio d’amministrazione

Il Consiglio d’amministrazione può costituire ogni momento commissioni composte di suoi membri e delegare a queste commissioni poteri specifici in ogni caso.

Sezione 6 – Rimunerazione dei membri del Consiglio d’amministrazione

I membri del Consiglio d’amministrazione non percepiscono alcuna rimunerazione dal Fondo; tuttavia, le spese nelle quali sono incorsi nell’esplicazione della loro funzione di membri del Consiglio d’amministrazione, saranno loro convenientemente rimborsate dal Fondo.

Art. 11 Governatore

Sezione 1 – Funzioni del Governatore

Il Governatore assicura l’amministrazione corrente del Fondo, conformemente alle direttive del Consiglio d’amministrazione e sotto la sua sorveglianza. Egli rappresenta il Fondo in tutte le transazioni da questo effettuate. Non contrae obblighi finanziari, conformemente alle disposizioni degli articoli V e VI dello statuto, senza esplicita autorizzazione del Consiglio d’amministrazione. Decide delle spese d’amministrazione nell’ambito dei crediti di bilancio concessigli. Egli prende tutte le disposizioni utili a mantenere tali spese nel limite dello stretto necessario. In particolare egli ricorre ai servizi che gli può offrire il Consiglio d’Europa e s’assicura, in materia finanziaria, la cooperazione delle banche centrali degli Stati membri e della Banca dei Regolamenti Internazionali e, in materia di ristabilimento e d’integrazione degli eccedenti di popolazione, la collaborazione delle istituzioni e delle personalità competenti in questo campo. Egli detiene in custodia i beni e gli averi del Fondo e ne cura l’appropriata contabilità.

Sezione 2 – Rapporti al Consiglio d’amministrazione

Il Governatore sottopone al Consiglio d’amministrazione, a intervalli regolari, rapporti sulla situazione del Fondo e sulle operazioni previste, fornendogli tutte le informazioni che questi gli può richiedere. Il Governatore stabilisce ogni anno un rapporto completo di tutte le operazioni effettuate durante l’anno stesso. Egli allega il bilancio del Fondo, il conto d’esercizio delle operazioni finanziarie e il rapporto stabilito dal Comitato di Sorveglianza su tali documenti.

Sezione 3 – Nomina e retribuzione del Governatore

Il Governatore è nominato per la durata di 3 anni ed è rieleggibile al termine del mandato. L’ammontare della retribuzione è fissato dal Consiglio d’amministrazione del Fondo.

Art. 12 Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza esamina una volta all’anno i conti del Fondo e verifica l’esattezza del conto d’esercizio e del bilancio. Il rapporto del Comitato certifica che il bilancio e il conto d’esercizio concordano con i registri e che riflettono con precisione ed esattezza lo stato delle operazioni del Fondo alla fine di ogni esercizio finanziario.

Art. 13 Sede

La sede del Fondo è a Strasburgo, Francia. La sede dei servizi di gestione sarà fissata dal Consiglio d’amministrazione.

Art. 14 Sospensione dell’attività e liquidazione del Fondo

Sezione 1 – Sospensione dell’attività

Se il Comitato di Direzione decide la chiusura delle operazioni, il Fondo cesserà immediatamente ogni attività ad eccezione di quella relativa al regolamento dei suoi obblighi e di quella relativa alla realizzazione metodica, alla conservazione e alla tutela dei propri averi.

Sezione 2 – Ritiro dei Membri

Ogni Membro può ritirarsi dal Fondo con preavviso di sei mesi precedenti la fine dell’esercizio in corso. Le condizioni saranno fissate dal Comitato di Direzione.

Sezione 3 – Liquidazione del Fondo

Dopo regolamento di tutti gli impegni del Fondo – compresa l’esecuzione dei diritti di ripartizione, accordati dal Fondo in occasione dell’accettazione di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 5 – o costituzione di riserve in vista di tale regolamento, i Membri del Fondo potranno stabilire un piano di ripartizione degli averi basato sui principi seguenti:

  1. Nessun Membro del Fondo che si trovi in una posizione di debitore nel confronti del Fondo può essere ammesso a partecipare alla ripartizione prima di aver regolarizzato la propria posizione.
  2. Se l’attivo netto del Fondo lo permette, ogni Membro del Fondo riceve l’importo che ha versato ai sensi dell’articolo 4, nella valuta con il quale è stato effettuato o, se ciò non è possibile, l’equivalente di questo importo in altra valuta, calcolato al tasso di cambio in vigore alla data della ripartizione. Se l’attivo netto del Fondo non permette il rimborso integrale di queste quote, il disavanzo sarà suddiviso tra tutti i Membri del Fondo nella stessa proporzione.
  3. Ogni attivo netto del Fondo che rimane dopo la distribuzione di queste quote, sarà ripartito fra tutti i Membri del Fondo in proporzione al numero di titoli di partecipazione detenuti da ciascun Membro.
  4. Se queste quote sono pagate a certi Membri del Fondo nelle valute di altri Membri dei Fondo, quest’ultimi prenderanno le misure necessarie ad assicurare, secondo le modalità previste dalla loro regolamentazione dei cambi, il movimento degli importi versati a titolo di ripartizione.

Art. 15 Disposizioni finali

Sezione 1 – Riunione d’organizzazione

Non appena il presente statuto sarà adottato da una risoluzione del Comitato dei Ministri sulla base di un accordo parziale, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa convocherà, d’accordo con il Rappresentante Speciale, la prima riunione del Comitato di Direzione, che prenderà tutte le misure necessarie o auspicabili per l’organizzazione del Fondo conformemente al presente statuto.

Sezione 2 – Notifica dell’inizio delle operazioni

Il Governatore notificherà ai Membri del Fondo la data alla quale quest’ultimo sarà pronto ad iniziare la propria attività.

Sezione 3 – Adesione
  1. Ogni Membro del Consiglio d’Europa che non è Membro del Fondo può aderirvi indirizzando una dichiarazione al Comitato dei Ministri. Tale dichiarazione deve contenere l’accettazione del presente statuto da parte del Governo aderente e la sottoscrizione da parte di questo governo del numero di titoli di partecipazione fissato d’intesa con il Comitato di Direzione, conformemente all’articolo 4 del presente statuto.
  2. Ogni governo non membro del Consiglio d’Europa che, conformemente alla sezione 1 paragrafo (e) dell’articolo 9 è stato ammesso ad aderire al Fondo, può aderirvi deponendo presso il Segretario Generale del Consiglio uno strumento nel quale certifica di accettare il presente statuto, di sottoscrivere il numero di titoli di partecipazione fissato d’accordo con il Comitato di Direzione, conformemente all’articolo 4 del presente statuto, di aver preso tutte le misure necessarie onde poter adempiere a tutti gli obblighi emananti dal presente statuto e di essersi conformato a tutte le condizioni d’ammissione fissate dal Comitato di Direzione.
  3. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà al Governatore e a tutti i Membri del Fondo ricevuta di ogni dichiarazione d’adesione e del deposito di ogni strumento d’adesione in applicazione dei paragrafi precedenti.
Sezione 4 – Interpretazione del presente statuto

Ogni decisione del Consiglio d’amministrazione relativa all’interpretazione del presente statuto può, su richiesta di un Membro essere portata davanti al Comitato di Direzione. In attesa della decisione del Comitato di Direzione, il Fondo può, nella misura che reputa necessaria, agire sulla base della deliberazione del Consiglio d’amministrazione.

Sezione 5 – Copia certificata conforme

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa comunicherà una copia, certificata conforme, del presente statuto a ogni Membro del Consiglio e a ogni Governo non membro del Consiglio che ha aderito al Fondo.

0.192.110.33

Allegato

Tabella dei contributi al «Fondo di Ristabilimento del Consiglio d’Europa» sulla base di 10 milioni di dollari8

Percentuale
di ripartizione
(1955)

Numero di
titoli in
ragione di 1 per
1000 dollari

Tasso
di cambio
(1.1.1955)

Contributi
in valuta nazionale

Belgio

3,3

330

0,02

16 500 000

Danimarca

1,8

180

0,1448

1 243 094

Francia

18,4

1 840

0,002857

644 032 202

  1. Germania

18,4

1 840

0,2381

7 727 845

Grecia

3,3

330

0,03333

9 900 990

Islanda

0,2

20

0,614

325 733

Irlanda

1,2

120

2,80

42 857

Italia

18,4

1 840

0,0016

1 150 000 000

Lussemburgo

0,2

20

0,02

1 000 000

Olanda

4,0

400

0,2632

1 519 757

Norvegia

1,4

140

0,14

1 000 000

Sarre

0,4

40

0,002857

1 400 070

Svezia

2,8

280

0,1933

1 448 526

Turchia

7,8

780

0,3571

2 184 262

Regno Unito

18,4

1 840

2,80

657 142

Totale

100,0

10 000

La percentuale di ripartizione è quella adottata per i contributi al Consiglio d’Europa.

Campo d’applicazione dello Statuto il 1° ottobre 20129

Membri del Fondo

dal:

Albania

24 giugno 1999

Belgio

16 aprile 1956

Bosnia e Herzegovina

18 dicembre 2003

Bulgaria

28 maggio 1994

Ceca, Repubblica

12 febbraio 1999

Cipro

18 ottobre 1962

Croazia

24 giugno 1997

Danimarca

1° aprile 1978

Estonia

1° aprile 1998

Finlandia

13 maggio 1991

Francia

16 aprile 1956

Georgia

10 gennaio 2007

Germania

16 aprile 1956

Grecia

16 aprile 1956

Irlanda

30 novembre 2004

Islanda

16 aprile 1956

Italia

16 aprile 1956

Lettonia

14 settembre 1998

Liechtenstein

1° gennaio 1976

Lituania

8 gennaio 1996

Lussemburgo

16 aprile 1956

Macedonia

15 dicembre 1997

Malta

1° marzo 1973

Moldova

4 maggio 1998

Montenegro

19 novembre 2007

Norvegia

1° gennaio 1978

Olanda

1° gennaio 1978

Polonia

17 agosto 1998

Portogallo

1° agosto 1976

Romania

5 marzo 1996

San Marino

27 aprile 1989

Santa Sede

4 settembre 1973

Serbia

23 aprile 2004

Slovacchia

22 dicembre 1998

Slovenia

1° febbraio 1994

Spagna

1° gennaio 1978

Svezia

1° luglio 1977

Svizzera

1° gennaio 1974

Turchia

16 aprile 1956

Ungheria

10 marzo 1998