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0.192.110.36

Sesto Protocollo addizionale
all’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa

RU 2000 1650

Traduzione

Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996
Firmato dalla Svizzera il 27 agosto 19981
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1998

(Stato 16 marzo 2022)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 2 , firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»);

Visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione 3 , firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994 (di seguito denominato «Protocollo n. 11 alla Convenzione») e che istituisce una Corte permanente europea dei diritti dell’uomo (di seguito denominata «la Corte») in sostituzione della Commissione e della Corte europea dei diritti dell’uomo;

Visto inoltre l’articolo 51 della Convenzione che specifica che i giudici, durante l’esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo;

Ricordando l’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa 4 firmato a Parigi il 2 settembre 1949 (di seguito denominato «l’Accordo generale») e il suo Secondo 5 , Quarto 6 e Quinto 7 Protocollo;

Considerando l’opportunità di un nuovo Protocollo all’Accordo generale per concedere privilegi e immunità ai giudici della Corte;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all’articolo 18 dell’Accordo generale, i giudici, sia per quanto li riguarda sia per quanto riguarda i loro coniugi e figli minori, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni accordati secondo il diritto internazionale ai rappresentanti diplomatici.

Art. 2

Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo, il termine «giudici» designa indifferentemente i giudici eletti secondo l’articolo 22 della Convenzione e ogni giudice ad hoc designato da uno Stato interessato in virtù dell’articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione.

Art. 3

Al fine di assicurare ai giudici una totale libertà di parola e una totale indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici continuano a beneficiare dell’immunità giurisdizionale per le parole, gli scritti o gli atti da essi emanati nell’adempimento delle loro funzioni anche dopo la conclusione del loro mandato.

Art. 4

I privilegi e le immunità sono accordati ai giudici non a loro vantaggio personale, ma per garantire la totale indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte, riunita in assemblea plenaria, è la sola legittimata a pronunciare la revoca dell’immunità; essa ha non solo il diritto, ma anche il dovere di revocare l’immunità di un giudice in tutti i casi in cui, a suo parere, l’immunità impedirebbe che giustizia sia fatta e in cui l’immunità può essere revocata senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata.

Art. 5

Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 del presente Protocollo si applicano al cancelliere della Corte e a un vicecancelliere quando quest’ultimo funge da cancelliere e a condizione che gli Stati Parte alla Convenzione ne siano stati formalmente informati.

Le disposizioni dell’articolo 3 del presente Protocollo e dell’articolo 18 dell’Accordo generale si applicano a un vicecancelliere della Corte.

I privilegi e le immunità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono accordati a un cancelliere e a un vicecancelliere non a loro vantaggio personale, ma per garantire la totale indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte riunita in assemblea plenaria è la sola legittimata a pronunciare la revoca dell’immunità del proprio cancelliere e di un vicecancelliere; essa ha non solo il diritto, ma anche il dovere di revocare tale immunità in tutti i casi in cui, a suo parere, l’immunità impedirebbe che giustizia sia fatta e in cui l’immunità può essere revocata senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata.

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa è abilitato a pronunciare, d’intesa con il Presidente della Corte, la revoca delle immunità degli altri membri dell’Ufficio di cancelleria, in conformità con le disposizioni dell’articolo 19 dell’Accordo generale tenendo debitamente conto delle considerazioni di cui al paragrafo 3.

Art. 6

I documenti e gli incartamenti della Corte, dei giudici e dell’Ufficio di cancelleria sono inviolabili nella misura in cui riguardano l’attività della Corte.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei giudici e dell’Ufficio di cancelleria non possono essere trattenute o censurate.

Art. 7

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio d’Europa.

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari dell’Accordo generale, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:

  1. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  2. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 8

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui almeno tre Parti all’Accordo generale avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal presente Protocollo secondo le disposizioni dell’articolo 7, se a tale data sarà entrato in vigore il Protocollo n. 11 alla Convenzione oppure, in caso contrario, alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione.

Il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo la data di firma o di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione per ogni Stato Parte all’Accordo generale che ulteriormente lo firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o che lo ratifica, lo accetta o lo approva.

Art. 9

Ogni Stato può, al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o in ogni altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che il presente Protocollo si applica a tutti i territori o a uno qualsiasi dei territori di cui esso cura le relazioni internazionali e ai quali la Convenzione e i Protocolli si applicano.

Il Protocollo si applica al territorio o ai territori designati nella notifica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d’Europa ha ricevuto detta notifica.

Ogni dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 può essere ritirata o modificata per quanto concerne ogni territorio indicato nella stessa dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 10

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
  3. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità degli articoli 8 e 9;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

(Seguono le firme)

0.192.110.36

Campo d’applicazione il 16 marzo 20228

Stati partecipanti

Ratifica

Firmato senza riserva di ratifica (F)

Entrata in vigore

Albania

4 giugno

1998 F

1° novembre

1998

Andorra

24 novembre

1998

25 dicembre

1998

Armenia

18 giugno

2002

19 luglio

2002

Austria

15 luglio

1998

1° novembre

1998

Azerbaigian

10 marzo

2015

11 aprile

2015

Belgio

29 giugno

2000

30 luglio

2000

Bosnia ed Erzegovina

30 giugno

2008

31 luglio

2008

Bulgaria

31 maggio

2001

1° luglio

2001

Ceca, Repubblica

24 giugno

1998

1° novembre

1998

Cipro

9 febbraio

2000

10 marzo

2000

Croazia

11 ottobre

1997

1° novembre

1998

Danimarca

28 agosto

1998

1° novembre

1998

Estonia

16 dicembre

1998

17 gennaio

1999

Finlandia

19 giugno

1998

1° novembre

1998

Francia*

17 novembre

1998

18 dicembre

1998

Georgia

20 giugno

2000

21 luglio

2000

Germania

2 ottobre

2001

3 novembre

2001

Grecia

19 marzo 2001

20 aprile

2001

Irlanda

28 ottobre

1998

1° novembre

1998

Islanda

5 giugno

1998

1° dicembre

1999

Italia

3 novembre

1997

1° novembre

1998

Lettonia

15 gennaio

1998 F

1° novembre

1998

Liechtenstein

24 giugno

1998

1° dicembre

1999

Lituania

22 giugno

1999

1° ottobre

1999

Lussemburgo

5 agosto

1998

1° novembre

1998

Macedonia del Nord

29 novembre

2002

30 dicembre

2002

Malta

3 luglio

2002

4 agosto

2002

Moldova*

27 giugno

2001

28 luglio

2001

Monaco

30 novembre

2005

31 dicembre

2005

Montenegro

17 settembre

2008 F

18 ottobre

2008

Norvegia

22 maggio

1998 F

1° dicembre

1999

Paesi Bassi

Aruba

Curaçao

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

Sint Maarten

2 maggio

21 gennaio

21 gennaio

21 gennaio

21 gennaio

1996

1997

1997

1997

1997

1° novembre

1° novembre

1° novembre

1° novembre

1° novembre

1998

1998

1998

1998

1998

Polonia

4 gennaio

2003

25 gennaio

2003

Portogallo

13 aprile

2015

14 maggio

2015

Regno Unito

9 novembre

2001

10 dicembre

2001

Isola di Man

2 ottobre

2003

1° novembre

2003

Romania

9 aprile

1999

10 maggio

1999

San Marino

19 settembre

2014

20 ottobre

2014

Serbia

26 aprile

2005

27 maggio

2005

Slovacchia

24 novembre

1999

25 dicembre

1999

Slovenia

29 novembre

2001

31 dicembre

2001

Spagna

21 gennaio

1999

22 febbraio

1999

Svezia

2 luglio

1998

1° novembre

1998

Svizzera

14 maggio

1998

1° dicembre

1999

Turchia

17 settembre

2003

18 ottobre

2003

Ucraina

17 settembre

2003

18 ottobre

2003

Ungheria

1° aprile

1998

1° novembre

1998

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.