Ai fini del presente Accordo si intende per:
- «Statuto»: lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite, per l’istituzione di una Corte penale internazionale;
- «Corte»: la Corte penale internazionale istituita dallo Statuto;
- «Stati Parte»: gli Stati Parte al presente Accordo;
- «rappresentanti degli Stati Parte»: tutti i delegati, i vicedelegati, i consulenti, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni;
- «Assemblea»: l’Assemblea degli Stati Parte allo Statuto;
- «giudici»: i giudici della Corte;
- «Presidenza»: l’organo composto del Presidente e del Primo e Secondo Vicepresidente della Corte;
- «Procuratore»: il Procuratore eletto dall’Assemblea in conformità con l’articolo 42 paragrafo 4 dello Statuto;
- «Vice Procuratori»: i Vice Procuratori eletti dall’Assemblea in conformità con l’articolo 42 paragrafo 4 dello Statuto;
- «Cancelliere»: il Cancelliere eletto dalla Corte in conformità con l’articolo 43 paragrafo 4 dello Statuto;
- «Vice Cancelliere»: il Vice Cancelliere eletto dalla Corte in conformità con l’articolo 43 paragrafo 4 dello Statuto;
- «Avvocato»: l’avvocato difensore ed i rappresentanti legali delle vittime;
- «Segretario generale»: il Segretario generale delle Nazioni Unite;
- «rappresentanti delle organizzazioni intergovernative»: i responsabili esecutivi delle organizzazioni intergovernative, compresi i funzionari che agiscono per loro conto;
- «Convenzione di Vienna»: la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche;
- «Regolamento di procedura e di prova»: il Regolamento di procedura e di prova adottato in conformità con l’articolo 51 dello Statuto.