Lexipedia

0.192.110.931.2

Convenzione
sui privilegi e le immunità della Corte penale
internazionale

RU 2012 5735

Traduzione

Conclusa a New York il 9 settembre 2002

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 settembre 2012

Entrata in vigore per la Svizzera il 25 ottobre 2012

(Stato 20 marzo 2025)

Gli Stati Parte al presente Accordo,

considerato che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998 1 , ha istituito la Corte penale internazionale, che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale;

considerato che l’articolo 4 dello Statuto di Roma dispone che la Corte penale internazionale possiede personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi;

considerato che l’articolo 48 dello Statuto di Roma dispone che la Corte penale internazionale gode, nel territorio di ciascuno Stato Parte allo Statuto di Roma, dei privilegi e delle immunità necessari per l’adempimento del suo mandato,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

  1. «Statuto»: lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite, per l’istituzione di una Corte penale internazionale;
  2. «Corte»: la Corte penale internazionale istituita dallo Statuto;
  3. «Stati Parte»: gli Stati Parte al presente Accordo;
  4. «rappresentanti degli Stati Parte»: tutti i delegati, i vicedelegati, i consulenti, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni;
  5. «Assemblea»: l’Assemblea degli Stati Parte allo Statuto;
  6. «giudici»: i giudici della Corte;
  7. «Presidenza»: l’organo composto del Presidente e del Primo e Secondo Vicepresidente della Corte;
  8. «Procuratore»: il Procuratore eletto dall’Assemblea in conformità con l’articolo 42 paragrafo 4 dello Statuto;
  9. «Vice Procuratori»: i Vice Procuratori eletti dall’Assemblea in conformità con l’articolo 42 paragrafo 4 dello Statuto;
  10. «Cancelliere»: il Cancelliere eletto dalla Corte in conformità con l’articolo 43 paragrafo 4 dello Statuto;
  11. «Vice Cancelliere»: il Vice Cancelliere eletto dalla Corte in conformità con l’articolo 43 paragrafo 4 dello Statuto;
  12. «Avvocato»: l’avvocato difensore ed i rappresentanti legali delle vittime;
  13. «Segretario generale»: il Segretario generale delle Nazioni Unite;
  14. «rappresentanti delle organizzazioni intergovernative»: i responsabili esecutivi delle organizzazioni intergovernative, compresi i funzionari che agiscono per loro conto;
  15. «Convenzione di Vienna»: la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche;
  16. «Regolamento di procedura e di prova»: il Regolamento di procedura e di prova adottato in conformità con l’articolo 51 dello Statuto.

Art. 2 Status giuridico e personalità giuridica della Corte

La Corte possiede personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi. In particolare, ha la capacità di contrattare, di acquistare e vendere beni immobili e mobili e di stare in giudizio.

Art. 3 Disposizioni generali su privilegi e immunità della Corte

Nel territorio di ciascuno Stato Parte la Corte gode dei privilegi e delle immunità necessari per adempiere la propria missione.

Art. 4 Inviolabilità dei locali della Corte

I locali della Corte sono inviolabili.

Art. 5 Bandiera, emblema e contrassegni

La Corte è autorizzata ad esporre bandiera, emblema e contrassegni nei suoi locali e sui veicoli e gli altri mezzi di trasporto usati per scopi ufficiali.

Art. 6 Immunità della Corte e dei suoi beni, fondi e averi

La Corte e i suoi beni, fondi e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, godono dell’immunità di giurisdizione assoluta, salvo esplicita rinuncia dell’Organizzazione a tale immunità in un caso particolare. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive.

I beni, i fondi e gli averi della Corte, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Nella misura necessaria a svolgere le funzioni della Corte, i beni, i fondi e gli averi della Corte, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.

Art. 7 Inviolabilità di archivi e documenti

Gli archivi della Corte, tutte le pratiche e i documenti in qualsiasi forma, nonché i materiali inviati o ricevuti dalla Corte, da essa detenuti o di sua proprietà, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono inviolabili. La sospensione o l’assenza di tale inviolabilità non pregiudica le misure protettive che la Corte può ordinare, in virtù dello Statuto e del Regolamento di procedura e di prova, nei confronti di documenti e materiali messi a disposizione della Corte o da essa usati.

Art. 8 Esenzione da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni

La Corte, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni, le sue operazioni e transazioni sono esenti da tutte le imposte dirette, che comprendono, fra l’altro, le imposte sui redditi, le imposte sui capitali e le imposte societarie, nonché le imposte dirette percepite da autorità locali e provinciali. Resta tuttavia inteso che la Corte non chiede l’esenzione da imposte che, di fatto, altro non sono se non oneri per servizi di utilità pubblica, erogati a tasso fisso, in base alla quantità dei servizi resi, e che possono essere specificamente individuati, descritti ed elencati.

La Corte è esente da tutti i dazi doganali, dalle imposte sull’entrata delle importazioni e da divieti e restrizioni alle importazioni e alle esportazioni degli articoli importati o esportati dalla Corte per uso ufficiale e per le sue pubblicazioni.

Gli articoli importati o acquistati in esenzione non possono essere venduti o altrimenti alienati nel territorio di uno Stato Parte, se non alle condizioni definite dalle autorità competenti dello Stato Parte in questione.

Art. 9 Rimborso di dazi doganali e/o tasse

Di norma, la Corte non chiede l’esenzione da dazi doganali e/o tasse comprese nel prezzo dei beni mobili e immobili e dalle tasse versate per servizi resi. Ciò nonostante, quando la Corte, per uso ufficiale, effettua acquisti ingenti di beni e articoli o servizi su cui sono applicati o applicabili dazi doganali e/o tasse identificabili, gli Stati Parte stipulano adeguate intese amministrative per l’esenzione da tali dazi e tasse o per il rimborso dell’importo del dazio e della tassa versati.

Gli articoli acquistati in esenzione o con rimborso non possono essere venduti o altrimenti alienati, se alle condizioni definite dallo Stato Parte che ha concesso l’esenzione o il rimborso. Non saranno concesse esenzioni o rimborsi per oneri su servizi di utilità pubblica erogati alla Corte.

Art. 10 Fondi e libertà da restrizioni valutarie

Senza limitazioni dovute a controlli, regolamentazioni o moratorie finanziarie di alcun genere, durante lo svolgimento delle sue attività la Corte:

  1. può detenere fondi, valuta o oro e gestire conti in qualsiasi valuta;
  2. è libera di trasferire i propri fondi, oro o valuta da un Paese all’altro o all’interno di uno stesso Paese e di convertire qualunque valuta di sua proprietà in qualsiasi altra valuta;
  3. può ricevere, detenere, negoziare, trasferire, convertire o trattare in qualsiasi altro modo titoli e altri valori mobiliari;
  4. gode di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a qualsiasi organizzazione intergovernativa o rappresentanza diplomatica in materia di tassi di cambio applicabili alle sue transazioni finanziarie.

Nell’esercitare i suoi diritti di cui al paragrafo 1, la Corte tiene in debito conto le esigenze presentatele da qualsiasi Stato Parte, nella misura in cui ritenga di potervi dare seguito senza ledere i propri interessi.

Art. 11 Agevolazioni in materia di comunicazioni

Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiali la Corte, nel territorio di ciascuno Stato Parte, gode di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a tutte le organizzazioni intergovernative o rappresentanze diplomatiche in materia di priorità, tariffe e tasse applicabili alla posta e a diverse forme di comunicazione e corrispondenza.

Alle comunicazioni o alla corrispondenza ufficiali della Corte non è applicata alcuna censura.

La Corte può usare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, e ha il diritto di codificare o cifrare le sue comunicazioni e la sua corrispondenza ufficiali. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali della Corte sono inviolabili.

La Corte ha il diritto di inviare e ricevere corrispondenza e altri materiali o comunicazioni tramite corriere o in valigie sigillate che godono degli stessi privilegi, immunità e agevolazioni concessi a corrieri e valigie diplomatici.

La Corte ha il diritto di gestire impianti radio e altri impianti di telecomunicazione su qualsiasi frequenza ad essa assegnata dagli Stati Parte in conformità con le loro procedure nazionali. Gli Stati Parte si adoperano, nella misura del possibile, per assegnare alla Corte le frequenze di cui ha fatto richiesta.

Art. 12 Esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede

Nei casi in cui la Corte, in conformità con l’articolo 3 paragrafo 3 dello Statuto, ritenga opportuno riunirsi in un luogo diverso dalla sua sede dell’Aia, nei Paesi Bassi, la Corte può concludere con lo Stato interessato un’intesa relativa alla messa a disposizione di strutture adeguate per l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 Rappresentanti di Stati partecipanti ai lavori dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari e rappresentanti di organizzazioni intergovernative

I rappresentanti degli Stati Parte allo Statuto che partecipano alle riunioni dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari, i rappresentanti di altri Stati che possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari in qualità di osservatori, in conformità con l’articolo 112 paragrafo 1 dello Statuto, ed i rappresentanti di Stati ed organizzazioni intergovernative invitati alle riunioni dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per o dal luogo della riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità:

  1. immunità da arresto o detenzione;
  2. immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunità continua ad essere accordata anche se le persone interessate hanno cessato di esercitare le loro funzioni di rappresentanti;
  3. inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti in qualunque forma;
  4. diritto di usare codici o cifra, di ricevere pratiche e documenti o corrispondenza tramite corriere o in valigie sigillate e di ricevere ed inviare comunicazioni in forma elettronica;
  5. esenzione da ogni restrizione in materia di immigrazione, formalità di registrazione degli stranieri e obbligo di servizio nazionale nello Stato Parte che stanno visitando o attraverso il quale transitano nell’esercizio delle loro funzioni;
  6. gli stessi privilegi in materia di regolamentazioni valutarie e cambiarie accordati ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
  7. le stesse immunità ed agevolazioni relative al bagaglio personale accordate agli inviati diplomatici in virtù della Convenzione di Vienna;
  8. la stessa protezione e le stesse agevolazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale in virtù della Convenzione di Vienna;
  9. altri privilegi, immunità e agevolazioni, non contrastanti con quanto sopra, di cui godono gli agenti diplomatici, salvo il diritto di chiedere l’esenzione dai dazi doganali su oggetti importati (che non fanno parte del bagaglio personale), ovvero da accise o tasse sulle vendite.

Qualora l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza, i periodi durante i quali i rappresentanti di cui al paragrafo 1 che partecipano alle riunioni dell’Assemblea e dei suoi organi sussidiari si trovano in uno Stato Parte per esercitare le loro funzioni non sono considerati periodi di residenza.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai rapporti fra un rappresentante e le autorità dello Stato Parte di cui egli è cittadino o dello Stato Parte o organizzazione intergovernativa di cui egli è o è stato un rappresentante.

Art. 14 Rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte

I rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte godono, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per e dal luogo dei procedimenti, dei privilegi e delle immunità di cui all’articolo 13.

Art. 15 Giudici, Procuratore, Vice Procuratori e Cancelliere

I giudici, il Procuratore, i Vice Procuratori ed il Cancelliere godono, nell’esercizio delle loro funzioni al servizio della Corte e ai fini di tali funzioni, degli stessi privilegi e delle stesse immunità accordate ai capi delle rappresentanze diplomatiche e, alla scadenza dell’incarico, continuano a godere dell’immunità di giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per atti da essi compiuti in veste ufficiale.

Ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori ed al Cancelliere, nonché ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare, sono concesse tutte le agevolazioni per lasciare il Paese in cui si trovano e per entrare ed uscire dal Paese in cui la Corte si riunisce. Nei viaggi connessi all’esercizio delle loro funzioni, i giudici, il Procuratore, i Vice Procuratori ed il Cancelliere godono, in tutti gli Stati Parte in cui si trovano a dover transitare, di tutti i privilegi, le immunità e le agevolazioni concesse dagli Stati Parte agli agenti diplomatici in circostanze analoghe ai sensi della Convenzione di Vienna.

Ad un giudice, al Procuratore, ai Vice Procuratori o al Cancelliere che, per tenersi a disposizione della Corte, risiedano in uno Stato Parte diverso da quello di cui sono cittadini o residenti permanenti, nonché ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, sono accordati privilegi, immunità e agevolazioni diplomatici durante il periodo di residenza.

Ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori ed al Cancelliere, nonché ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, sono accordate le stesse agevolazioni per il rimpatrio in tempi di crisi internazionale accordate agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna.

I paragrafi 1–4 si applicano ai giudici della Corte anche dopo la scadenza del loro mandato se continuano ad esercitare le loro funzioni in conformità con l’articolo 36 paragrafo 10 dello Statuto.

Gli stipendi, gli emolumenti e le indennità corrisposti ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori ed al Cancelliere dalla Corte sono esenti da imposte. Qualora l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza, i periodi durante i quali i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere si trovano in uno Stato Parte per esercitare le loro funzioni non sono considerati periodi di residenza ai fini della tassazione. Gli Stati Parte possono prendere in considerazione tali stipendi, emolumenti e indennità ai fini della determinazione delle imposte da applicare ai redditi provenienti da altre fonti.

Gli Stati Parte non sono obbligati ad esentare dall’imposta sui redditi le pensioni o le rendite corrisposte ad ex giudici, Procuratori e Cancellieri ed ai loro familiari a carico.

Art. 16 Vice Cancelliere, personale dell’Ufficio del Procuratore e personale della Cancelleria

Il Vice Cancelliere, il personale dell’Ufficio del Procuratore e il personale della Cancelleria godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni necessarie per svolgere indipendentemente le loro funzioni. Sono concessi loro:

  1. l’immunità da arresto o detenzione e dal sequestro del bagaglio personale;
  2. l’immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunità continua ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio presso la Corte sarà terminato;
  3. l’inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti ufficiali, in qualsiasi forma, e di qualsiasi materiale ufficiale;
  4. l’esenzione da imposte su stipendi, emolumenti e indennità ad essi corrisposte dalla Corte. Gli Stati Parte possono prendere in considerazione tali stipendi, emolumenti e indennità ai fini della determinazione delle imposte da applicare ai redditi provenienti da altre fonti;
  5. l’esenzione dagli obblighi di servizio nazionale;
  6. insieme con i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo familiare, l’esenzione dalle restrizioni sull’immigrazione o dalla registrazione degli stranieri;
  7. l’esenzione dall’ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contiene articoli la cui importazione o esportazione è vietata dalla legge o controllata da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgerà un’ispezione in presenza del funzionario in questione;
  8. gli stessi privilegi in materia di agevolazioni valutarie e cambiarie concesse ai funzionari di rango equiparabile delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso lo Stato Parte interessato;
  9. insieme con i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo familiare, le stesse agevolazioni per il rimpatrio concesso in tempo di crisi internazionale agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna;
  10. il diritto di importare in esenzione da dazi doganali e tasse, ad esclusione dei pagamenti per i servizi, il mobilio e i loro effetti al momento dell’assunzione del primo incarico nello Stato Parte in questione, e di riesportarli nel loro Paese di residenza permanente in esenzione da dazi doganali e tasse.

Gli Stati Parte non sono obbligati ad esentare dalle imposte sui redditi le pensioni o le rendite corrisposte agli ex Vice Cancellieri, ai membri del personale dell’Ufficio del Procuratore, ai membri del personale della Cancelleria ed ai loro familiari a carico.

Art. 17 Personale assunto localmente e non altrimenti incluso nel presente Accordo

Al Personale assunto localmente dalla Corte e non altrimenti incluso nel presente Accordo è concessa l’immunità di giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale per la Corte. Tale immunità continua ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio per le attività svolte per conto della Corte sarà terminato. Durante l’incarico, saranno inoltre concesse loro le agevolazioni necessarie per poter svolgere indipendentemente le loro funzioni per la Corte.

Art. 18 Avvocato e persone che assistono l’avvocato difensore

L’avvocato gode dei seguenti privilegi, immunità e facilitazioni, nella misura necessaria a svolgere le sue funzioni indipendentemente, anche durante i viaggi effettuati in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2:

  1. immunità da arresto o detenzione e dal sequestro del bagaglio personale;
  2. immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti compiuti in veste ufficiale; tale immunità continua ad essere accordata anche dopo che abbia cessato di esercitare le sue funzioni;
  3. inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma, e del materiale relativo all’esercizio delle sue funzioni;
  4. ai fini delle comunicazioni relative allo svolgimento delle sue funzioni, del diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti di qualsiasi forma;
  5. esenzione dalle restrizioni sull’immigrazione o dalla registrazione degli stranieri;
  6. esenzioni dall’ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione è vietata per legge o controllata da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgerà un’ispezione in presenza dell’avvocato in questione;
  7. gli stessi privilegi in materia di agevolazioni valutarie e cambiarie concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
  8. le stesse agevolazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna.

All’atto della nomina dell’avvocato in conformità con lo Statuto, il Regolamento di procedura e di prova ed i regolamenti della Corte, all’avvocato è rilasciato un certificato firmato dal Cancelliere per il periodo necessario per l’esercizio dello sue funzioni. Tale certificato è ritirato se l’incarico o il mandato cessano prima della scadenza del certificato.

Qualora l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza, i periodi durante i quali l’avvocato è presente in uno Stato Parte per espletare le sue funzioni non sono considerati periodi di residenza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis , alle persone che assistono l’avvocato difensore, in conformità con la regola 22 del Regolamento di procedura e di prova.

Art. 19 Testimoni

I testimoni godono dei seguenti privilegi, immunità e agevolazioni nella misura in cui ciò sia necessario per comparire dinanzi alla Corte per rendere testimonianza, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2:

  1. immunità da arresto o detenzione personale;
  2. fatta salva la lettera d, immunità dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione è vietata per legge o controllata da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
  3. immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la deposizione; tale immunità continua ad essere concessa loro anche dopo che siano comparsi ed abbiano reso testimonianza dinanzi alla Corte;
  4. inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma, e del materiale relativo alla loro testimonianza;
  5. ai fini delle comunicazioni con la Corte e con l’avvocato in relazione alla loro deposizione, il diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti di qualsiasi forma;
  6. esenzione dalle restrizioni sull’immigrazione o dalla registrazione degli stranieri per i viaggi effettuati ai fini della deposizione;
  7. le stesse agevolazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna.

I testimoni che godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni di cui al paragrafo 1 sono muniti dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza è richiesta dalla Corte e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza è necessaria.

Art. 20 Vittime

Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformità con le regole 89–91 del Regolamento di procedura e di prova godono dei seguenti privilegi, immunità e agevolazioni nella misura in cui ciò sia necessario per comparire dinanzi alla Corte, anche durante viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2:

  1. immunità da arresto o detenzione;
  2. immunità dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione è vietata per legge o controllata da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
  3. immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunità continua ad essere concessa loro anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte;
  4. esenzione dalle restrizioni sull’immigrazione o dalla registrazione degli stranieri durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte.

Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformità con le regole 89–91 del Regolamento di procedura e di prova e che godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni di cui al paragrafo 1 sono muniti dalla Corte di un documento attestante la loro partecipazione ai procedimenti della Corte e che specifica la durata di tale partecipazione.

Art. 21 Esperti

Agli esperti che esercitano le loro funzioni per la Corte sono concessi i seguenti privilegi, immunità e agevolazioni nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in relazione alle loro funzioni, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2:

  1. immunità da arresto o detenzione e dal sequestro del bagaglio personale;
  2. immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante lo svolgimento delle loro funzioni per la Corte; tale immunità continua ad essere concessa loro anche dopo che le loro funzioni sono cessate;
  3. inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma, e del materiale relativo all’esercizio delle loro funzioni per la Corte;
  4. ai fini delle comunicazioni con la Corte, il diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in relazione alle loro funzioni per la Corte, in qualsiasi forma, e del materiale relativo alle loro funzioni, tramite corriere o in valigie sigillate;
  5. esenzioni dall’ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione è vietata per legge o controllata da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolge un’ispezione in presenza dell’esperto in questione;
  6. gli stessi privilegi in materia di agevolazioni valutarie e cambiarie concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
  7. le stesse agevolazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna;
  8. l’esenzione dalle restrizioni sull’immigrazione o dalla registrazione degli stranieri in relazione alle loro funzioni, come specificato nel documento di cui al paragrato 2.

Gli esperti che godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni di cui al paragrafo 1 sono muniti dalla Corte di un documento attestante che stanno espletando le loro funzioni per la Corte, e in cui si specifica la durata delle loro funzioni.

Art. 22 Altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte

Alle altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte, nella misura necessaria ai fini della loro presenza presso la sede della Corte, compresi i periodi di viaggio effettuati in relazione alla loro presenza, sono concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni previste all’articolo 20 paragrafo 1 lettere a–d del presente Accordo, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2.

Le altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte sono munite dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza è richiesta presso la sede della Corte, e in cui si specifica il periodo durante il quale tale presenza è necessaria.

Art. 23 Cittadini e residenti permanenti

Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato può dichiarare che:

  1. fermo restando il paragrafo 6 dell’articolo 15 e il paragrafo 1 lettera d dell’articolo 16, le persone di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 21 godono, nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti, solo dei seguenti privilegi e immunità, nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni o alla loro comparsa o testimonianza dinanzi alla Corte:i.immunità da arresto e detenzione,ii.immunità da qualsiasi giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante lo svolgimento delle loro funzioni per la Corte o durante la loro comparsa o testimonianza; tale immunità continua ad essere concessa anche dopo che le loro funzioni per la Corte o la loro comparsa o testimonianza sono terminate,iii.inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma, e del materiale relativo all’esercizio delle loro funzioni per la Corte o alla loro comparsa o testimonianza dinanzi ad essa,iv.ai fini delle comunicazioni con la Corte e, per le persone di cui all’articolo 19, con il loro avvocato in occasione della sua testimonianza, il diritto di ricevere e inviare pratiche in qualsiasi forma;
  2. le persone di cui agli articoli 20 e 22 godono, nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti, solo dei seguenti privilegi e immunità nella misura necessaria alla loro comparsa dinanzi alla Corte:i.immunità da arresto e detenzione personale,ii.immunità di giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunità continua ad essere concessa anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte.

Art. 24 Cooperazione con le autorità degli Stati Parte

La Corte coopera in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati Parte per agevolare l’applicazione ed il rispetto delle loro leggi ed impedire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, alle immunità ed alle agevolazioni di cui al presente Accordo.

Fermi restando i loro privilegi e le loro immunità, è dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità di cui al presente Accordo rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte nel cui territorio si trovano per le attività della Corte o il cui territorio si trovano ad attraversare per tali attività. Esse sono inoltre tenute a non interferire negli affari interni di tale Stato.

Art. 25 Revoca dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 13 e 14

I privilegi e le immunità previsti agli articoli 13 e 14 del presente Accordo sono accordati ai rappresentanti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative non a loro beneficio personale, ma al fine di salvaguardare l’esercizio indipendente delle funzioni da essi svolte in relazione ai lavori dell’Assemblea, dei suoi organi sussidiari e della Corte. Di conseguenza, gli Stati Parte hanno non solo il diritto ma anche il dovere di revocare i privilegi e le immunità dei loro rappresentanti in ogni caso in cui, a parere di quegli Stati, tali privilegi e immunità ostacolano il corso della giustizia e possono essere revocati senza pregiudicare le finalità per le quali sono stati accordati. Agli Stati che non sono parte al presente Accordo ed alle organizzazioni intergovernative vengono concessi i privilegi e le immunità previsti agli articoli 13 e 14 del presente Accordo, fermo restando che sottostanno allo stesso obbligo di revoca.

Art. 26 Revoca dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 15–22

I privilegi e le immunità previsti agli articoli 15–22 del presente Accordo sono concessi nell’interesse della buona amministrazione della giustizia e non a beneficio personale dei singoli. Tali privilegi e immunità possono essere revocati in conformità con l’articolo 48 paragrafo 5 dello Statuto e con le disposizioni del presente articolo, e la revoca è obbligatoria in ogni singolo caso in cui tali privilegi e immunità impedirebbero il corso della giustizia e possano essere revocati senza pregiudicare le finalità per le quali sono stati accordati.

I privilegi e le immunità possono essere revocati:

  1. nel caso di un giudice o del Procuratore, dalla maggioranza assoluta dei giudici;
  2. nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;
  3. nel caso dei Vice Procuratori e del personale dell’Ufficio del Procuratore, dal Procuratore;
  4. nel caso del Vice Cancelliere e del personale della Cancelleria, dal Cancelliere;
  5. nel caso del personale di cui all’articolo 17, dall’organo della Corte che assume tale personale;
  6. nel caso dell’avvocato e delle persone che assistono l’avvocato difensore, dalla Presidenza;
  7. nel caso dei testimoni e delle vittime, dalla Presidenza;
  8. nel caso degli esperti, dal capo dell’organo della Corte che nomina gli esperti;
  9. nel caso delle altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte, dalla Presidenza.

Art. 27 Sicurezza sociale

A partire dalla data in cui la Corte istituisce un sistema di sicurezza sociale, le persone di cui agli articoli 15–17 sono esenti da tutti i contributi obbligatori da versare ai sistemi di sicurezza sociale nazionale per i servizi resi alla Corte.

Art. 28 Notifica

Il Cancelliere comunica periodicamente a tutti gli Stati Parte le categorie e i nomi dei giudici, del Procuratore, dei Vice Procuratori, del Cancelliere, del Vice Cancelliere, del personale dell’Ufficio del Procuratore, del personale della Cancelleria e degli avvocati a cui si applicano le disposizioni del presente Accordo. Il Cancelliere comunica altresì a tutti gli Stati Parte qualsiasi cambiamento di status di dette persone.

Art. 29 Lasciapassare

Gli Stati Parte riconoscono ed accettano come titoli di viaggio validi i lasciapassare delle Nazioni Unite e i titoli di viaggio rilasciati dalla Corte ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori, al Cancelliere, al Vice Cancelliere, al personale dell’Ufficio del Procuratore e al personale della Cancelleria.

Art. 30 Visti

Le richieste di visti o i permessi di entrata e uscita, qualora necessari, presentate da tutte le persone che sono in possesso di lasciapassare delle Nazioni Unite o di titoli di viaggio rilasciati dalla Corte, nonché dalle persone di cui agli articoli 18–22 del presente Accordo, munite di certificato rilasciato dalla Corte attestante che viaggiano per conto della Corte, sono trattate dagli Stati Parte con la massima celerità e i visti sono rilasciati gratuitamente.

Art. 31 Composizione delle controversie con strati terzi

La Corte adotta, fermi restando i poteri e le responsabilità conferiti all’Assemblea dallo Statuto, disposizioni per comporre, con mezzi appropriati:

  1. le controversie derivanti da contratti o altre controversie di diritto privato in cui la Corte sia parte in causa;
  2. le controversie che coinvolgono persone di cui al presente Accordo che, in virtù della loro posizione o mansione ufficiale presso la Corte, godono di immunità, salvo che essa non sia stata revocata.

Art. 32 Composizione delle controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo

Tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo fra due o più Stati Parte o fra la Corte e uno Stato Parte sono composte mediante consultazione, negoziato o altre modalità convenute

Qualora la controversia non venga composta in conformità con il paragrafo 1 entro i tre mesi successivi alla richiesta scritta di una delle parti alla controversia, essa sarà deferita, su richiesta di una delle due parti, ad un tribunale arbitrale, in base alla procedure enunciata nei paragrafi 3–6.

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri: un membro è scelto da ciascuna parte alla controversia ed il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, è scelto dagli altri due membri. Qualora una delle due parti non abbia nominato un membro del tribunale trascorsi due mesi dalla nomina di un membro dell’altra parte, quest’ultima può invitare il Presidente della Corte internazionale di Giustizia a provvedere alla nomina. Qualora i primi due membri non concordino sulla nomina del presidente del tribunale entro due mesi dalla loro nomina, una delle parti può chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di scegliere il presidente.

Tranne nel caso in cui le parti alla controversia non concordino diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie procedure e le spese sono a carico delle parti secondo le modalità definite dal tribunale.

Il tribunale arbitrale, che decide a maggioranza dei voti, pronuncia sulla controversia in base alle disposizioni del presente Accordo ed alle norme di diritto internazionale applicabili. La sua decisione è definitiva e vincolante per le parti.

La decisione del tribunale arbitrale è comunicata alle parti alla controversia, al Cancelliere e al Segretario generale.

Art. 33 Applicabilità del presente Accordo

Il presente Accordo lascia impregiudicate le norme di diritto internazionale pertinenti, incluso il diritto internazionale umanitario.

Art. 34 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 10 settembre 2002 al 30 giugno 2004 presso la Sede delle Nazioni Unite di New York.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale.

Il presente Accordo resta aperto all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale.

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale.

Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Accordo o vi aderisce dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale.

Art. 36 Emendamenti

Ogni Stato Parte, mediante comunicazione scritta indirizzata al Segretariato dell’Assemblea, può proporre emendamenti al presente Accordo. Il Segretariato trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati Parte e all’Ufficio dell’Assemblea, e chiede agli Stati Parte di far sapere al Segretariato se sono favorevoli all’organizzazione di una Conferenza di Riesame degli Stati Parte per discutere la proposta.

Qualora, entro tre mesi dalla data di trasmissione da parte del Segretariato dell’Assemblea, la maggioranza degli Stati Parte abbia comunicato al Segretariato di essere favorevole ad una Conferenza di Riesame, il Segretariato chiede all’Ufficio dell’Assemblea di convocare tale Conferenza in concomitanza con la successiva seduta ordinaria o straordinaria dell’Assemblea.

Un emendamento su cui non sia possibile raggiungere l’unanimità potrà essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti, fermo restando che la maggioranza degli Stati Parte deve essere presente.

L’Ufficio dell’Assemblea comunica senza indugio al Segretario generale gli emendamenti adottati dagli Stati Parte alla Conferenza di Riesame. Il Segretario generale trasmette a tutti gli Stati Parte ed agli Stati firmatari l’emendamento adottato in occasione della Conferenza di Riesame.

Un emendamento entra in vigore per gli Stati Parte che lo hanno ratificato o accettato sessanta giorni dopo che i due terzi degli Stati che erano Parte alla data di adozione dell’emendamento avranno depositato gli strumenti di ratifica o accettazione presso il Segretario generale.

Per ogni Stato Parte che ratifica o accetta un emendamento dopo il deposito del numero richiesto di strumenti di ratifica o accettazione, l’emendamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di ratifica o accettazione.

Uno Stato che diventa Parte al presente Accordo dopo l’entrata in vigore di un emendamento in conformità con il paragrafo 5 è considerato, se non manifesta un’intenzione diversa:

  1. Parte al presente Accordo così emendato;
  2. Parte all’Accordo non emendato nei confronti di qualsiasi Stato Parte non vincolato dall’emendamento.

Art. 37 Denuncia

Uno Stato Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica, salvo che quest’ultima non preveda una data successiva.

La denuncia non incide in alcun modo sul dovere di ogni Stato Parte di ottemperare ad ogni obbligo contenuto nel presente Accordo a cui sarebbe soggetto ai sensi del diritto internazionale indipendentemente dal presente Accordo.

Art. 38 Depositario

Il Segretario generale è il depositario del presente Accordo.

Art. 39 Testi facenti fede

L’originale del presente Accordo, i cui esemplari in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

(Seguono le firme)

0.192.110.931.2

Campo d’applicazione il 20 marzo 20253

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

2 agosto

2006 A

1° settembre

2006

Andorra

11 febbraio

2005

13 marzo

2005

Argentina*

1° febbraio

2007

3 marzo

2007

Austria*

17 dicembre

2003

22 luglio

2004

Belgio

28 marzo

2005

27 aprile

2005

Belize

14 settembre

2005

14 ottobre

2005

Benin

24 gennaio

2006

23 febbraio

2006

Bolivia*

20 gennaio

2006

19 febbraio

2006

Bosnia ed Erzegovina

24 gennaio

2012 A

23 febbraio

2012

Botswana*

13 novembre

2008 A

13 dicembre

2008

Brasile

12 dicembre

2011

11 gennaio

2012

Bulgaria

28 luglio

2006

27 agosto

2006

Burkina Faso

10 ottobre

2005

9 novembre

2005

Canada*

22 giugno

2004

22 luglio

2004

Ceca, Repubblica*

4 maggio

2011 A

3 giugno

2011

Centrafricana, Repubblica

6 ottobre

2006 A

5 novembre

2006

Cile*

26 settembre

2011 A

26 ottobre

2011

Cipro

18 agosto

2005

17 settembre

2005

Colombia

15 aprile

2009

15 maggio

2009

Congo (Kinshasa)

3 luglio

2007 A

2 agosto

2007

Corea del Sud*

18 ottobre

2006

17 novembre

2006

Costa Rica

28 aprile

2011

28 maggio

2011

Croazia*

17 dicembre

2004

16 gennaio

2005

Danimarca a

3 giugno

2005

3 luglio

2005

Dominicana, Repubblica

10 settembre

2009 A

10 ottobre

2009

Ecuador

19 aprile

2006

19 maggio

2006

Estonia

13 settembre

2004

13 ottobre

2004

Finlandia

8 dicembre

2004

7 gennaio

2005

Francia

17 febbraio

2004

22 luglio

2004

Gabon

22 settembre

2010 A

22 ottobre

2010

Georgia

10 marzo

2010 A

9 aprile

2010

Germania*

2 settembre

2004

2 ottobre

2004

Grecia*

6 luglio

2007

5 agosto

2007

Guyana

16 novembre

2005 A

16 dicembre

2005

Honduras

1° aprile

2008 A

1° maggio

2008

Irlanda

20 novembre

2006

20 dicembre

2006

Islanda

1° dicembre

2003

22 luglio

2004

Italia*

20 novembre

2006

20 dicembre

2006

Lesotho

16 settembre

2005 A

16 ottobre

2005

Lettonia*

23 dicembre

2004

22 gennaio

2005

Liberia

16 settembre

2005 A

16 ottobre

2005

Liechtenstein

21 settembre

2004 A

21 ottobre

2004

Lituania*

30 dicembre

2004

29 gennaio

2005

Lussemburgo

20 gennaio

2006

19 febbraio

2006

Macedonia del Nord

19 ottobre

2005 A

18 novembre

2005

Malawi

7 ottobre

2009 A

6 novembre

2009

Mali

8 luglio

2004

7 agosto

2004

Malta*

21 settembre

2011 A

21 ottobre

2011

Messico*

26 settembre

2007 A

26 ottobre

2007

Moldova*

17 maggio

2017 A

16 giugno

2017

Mongolia

25 aprile

2022

25 maggio

2022

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Namibia

29 gennaio

2004

22 luglio

2004

Norvegia

10 settembre

2002

22 luglio

2004

Nuova Zelanda*

14 aprile

2004

22 luglio

2004

Paesi Bassi

24 luglio

2008

23 agosto

2008

Aruba

24 luglio

2008

23 agosto

2008

Curaçao

24 luglio

2008

23 agosto

2008

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

24 luglio

2008

23 agosto

2008

Sint Maarten

24 luglio

2008

23 agosto

2008

Palestina

2 gennaio

2015 A

1° febbraio

2015

Panama

16 agosto

2004

15 settembre

2004

Paraguay

19 luglio

2005

18 agosto

2005

Perù

17 gennaio

2017

16 febbraio

2017

Polonia*

10 febbraio

2009

12 marzo

2009

Portogallo*

3 ottobre

2007

2 novembre

2007

Regno Unito*

25 gennaio

2008

24 febbraio

2008

Akrotiri e Dhekelia

11 marzo

2010

11 marzo

2010

Anguilla

11 marzo

2010

11 marzo

2010

Bermuda

11 marzo

2010

11 marzo

2010

Cayman, Isole

11 marzo

2010

11 marzo

2010

Falkland, Isole

11 marzo

2010

11 marzo

2010

Gibilterra

20 aprile

2015

20 aprile

2015

Man, Isola di

11 febbraio

2013

13 marzo

2013

Montserrat

11 marzo

2010

11 marzo

2010

Pitcairn, Isole (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)

11 marzo

2010

11 marzo

2010

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

11 marzo

2010

11 marzo

2010

Turks e Caicos, Isole

11 marzo

2010

11 marzo

2010

Vergini Britanniche, Isole

11 marzo

2010

11 marzo

2010

Romania*

17 novembre

2005

17 dicembre

2005

Samoa

8 aprile

2016 A

8 maggio

2016

San Marino

12 marzo

2020 A

11 aprile

2020

Senegal

30 settembre

2014

30 ottobre

2014

Serbia

7 maggio

2004

22 luglio

2004

Slovacchia*

26 maggio

2004

22 luglio

2004

Slovenia

23 settembre

2004

23 ottobre

2004

Spagna*

24 settembre

2009

24 ottobre

2009

Svezia

13 gennaio

2005

12 febbraio

2005

Svizzera*

25 settembre

2012

25 ottobre

2012

Trinidad e Tobago

6 febbraio

2003

22 luglio

2004

Tunisia

29 giugno

2011 A

29 luglio

2011

Ucraina*

29 gennaio

2007 A

28 febbraio

2007

Uganda

21 gennaio

2009

20 febbraio

2009

Ungheria

22 marzo

2006

21 aprile

2006

Uruguay

3 novembre

2006

3 dicembre

2006

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. La Conv. non si applica alle Isole Faeröer.
  2. La Conv. non vale per il Tokelau.

Dichiarazione

Svizzera

La Svizzera dichiara che, in conformità all’articolo 23 dell’Accordo, le persone di cui a detto articolo che sono cittadini svizzeri o residenti permanenti in Svizzera godono, nel territorio svizzero, solo dei privilegi e immunità di cui a quest’articolo.