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Protocollo su i privilegi e le immunità dell’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe Conchiuso a Parigi il 12 luglio 1974 Approvato dall’Assemblea federale il 21 settembre 1981 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 1° marzo 1982 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 1982

RU 1982 632; FF 1981 I 120

Traduzione

(Stato 21 gennaio 2020)

Preambolo

gli Stati partecipanti alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe, conchiusa a Parigi, il 5 ottobre 1962 1 e chiamata qui di seguito «Convenzione»;

considerando che la detta Organizzazione, chiamata qui di seguito l’«Organizzazione», dovrebbe godere sul territorio degli Stati Membri di uno statuto giuridico che definisca i privilegi e le immunità necessari alla realizzazione della sua missione;

considerando che l’Organizzazione è stabilita in Cile, dove il suo statuto è definito mediante l’accordo del 6 novembre 1963 fra il Governo della Repubblica del Cile e l’Organizzazione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’Organizzazione ha personalità giuridica. Segnatamente ha la capacità 4) di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni, immobili e mobili, e di stare in giudizio.

Art. 2

Gli edifici ed i locali dell’Organizzazione sono inviolabili, con riserva del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 5 e 6 qui appresso.

L’Organizzazione non permetterà che i suoi edifici o locali servano di rifugio ad una persona perseguita per crimine o per flagranza di reato 2 oppure colpita da un mandato di giustizia, una condanna penale o un decreto d’espulsione, emanati dalle autorità territorialmente competenti.

Art. 3

Gli archivi dell’Organizzazione e, in maniera generale, tutti i documenti di sua proprietà o in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi luogo essi si trovino.

Art. 4

Nel quadro delle sue attività ufficiali, l’Organizzazione gode dell’immunità da giurisdizione ed esecuzione, salvo:

  1. nella misura in cui il Direttore generale dell’Organizzazione, oppure la persona chiamata a sostituirlo in virtù dell’articolo VI della Convenzione, vi rinuncia in un caso particolare;
  2. in caso d’azione civile proposta da un terzo per danni risultanti da infortunio causato da un autoveicolo appartenente all’Organizzazione oppure circolante per conto della stessa, oppure in caso d’infrazione alla regolamentazione sulla circolazione stradale, implicante tale veicolo;
  3. in caso d’esecuzione di una sentenza arbitrale, resa in applicazione sia dell’articolo 23, sia dell’articolo 24 del presente Protocollo;
  4. in caso di pignoramento per debiti dello stipendio di un membro del personale dell’Organizzazione, a condizione che tale pignoramento sia stato deciso con sentenza giudiziaria definitiva3 ed esecutiva, conformemente alle regole in vigore nel territorio d’esecuzione;
  5. in relazione ad una domanda riconvenzionale, collegata direttamente alla domanda principale proposta dall’Organizzazione.

Le proprietà ed i beni dell’Organizzazione godono, ovunque si trovino, dell’immunità da ogni forma di requisizione, confisca, espropriazione e sequestro. Essi godono parimente dell’immunità da ogni forma di costrizione amministrativa o di provvedimento pregiudiziale, salvo per quanto sia temporaneamente necessario alla prevenzione d’un infortunio che coinvolga un autoveicolo appartenente all’Organizzazione o circolante per conto di essa e alle inchieste che possono essere determinate da tale infortunio.

Art. 5

L’Organizzazione coopera in ogni tempo con le autorità competenti degli Stati partecipanti al presente Protocollo allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l’osservanza dei regolamenti di polizia, dell’igiene pubblica e del lavoro o di altre leggi di natura analoga e di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e esenzioni previsti dal presente Protocollo.

La procedura di cooperazione menzionata nel paragrafo precedente potrà essere precisata negli accordi complementari previsti nell’articolo 27 del presente Protocollo.

Art. 6

Ogni Stato parte al presente Protocollo conserva il diritto di prendere tutte le precauzioni necessarie nell’interesse della sua sicurezza e della salvaguardia dell’ordine pubblico.

Ove giudichi necessario fare uso del suddetto diritto, il Governo dello Stato interessato si metterà, quanto rapidamente possibile stante le circostanze, in contatto con l’Organizzazione, allo scopo di emanare, in comune accordo, le misure necessarie per la protezione degli interessi di quest’ultima.

L’Organizzazione collabora con le autorità degli Stati partecipanti al presente Protocollo allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza ed all’ordine pubblico degli stessi in seguito alla sua attività.

Art. 7

Nell’ambito delle sue attività ufficiali, l’Organizzazione, i beni ed i redditi della stessa sono esenti da imposta diretta.

Allorché l’Organizzazione fa un acquisto importante di beni o di servizi, compresa l’edizione di pubblicazioni, strettamente necessari ad una sua attività ufficiale, il cui prezzo comprenda dei diritti o delle tasse, lo Stato parte al presente Protocollo che ha percepito tali diritti o tasse prenderà disposizioni appropriate per il condono o il rimborso di questi diritti o tasse, sempre che siano identificabili.

Nessun esonero è concesso per le imposte, le tasse ed i diritti che di fatto costituiscono la mera retribuzione di servizi resi.

Art. 8

Ogni Stato parte al presente Protocollo accorda l’esonero oppure il rimborso dei diritti e delle tasse d’importazione e d’esportazione, non costituenti una mera retribuzione di servizi resi, per i prodotti ed i materiali destinati alle attività ufficiali dell’Organizzazione, come pure per le pubblicazioni corrispondenti alla sua missione, importate o esportate da essa. Questi prodotti e materiali sono esenti da ogni proibizione e restrizione all’importazione ed all’esportazione.

Art. 9

Le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente Protocollo non sono applicabili agli acquisti di beni e di servizi e alle importazioni di beni destinati al fabbisogno personale del Direttore generale e dei membri del personale dell’Organizzazione.

Art. 10

I beni appartenenti all’Organizzazione, acquistati conformemente all’arti colo 7 oppure importati conformemente all’articolo 8, possono essere venduti, ceduti, prestati o affittati, sul territorio dello Stato che ha concesso le esenzioni suddette, soltanto alle condizioni fissate dal medesimo.

I trasferimenti di beni o la prestazione di servizi operati fra gli stabilimenti dell’Organizzazione non sono soggetti ad alcun onere o restrizione; se necessario, i Governi degli Stati parte al presente Protocollo prendono i provvedimenti adeguati per il condono o il rimborso dell’importo di tali oneri, o per la levata di tali restrizioni.

Art. 11

Ai fini del presente Protocollo, per «attività ufficiali dell’Organizzazione» si intendono tutte le attività dell’Organizzazione destinate alla realizzazione dei suoi obiettivi, quali definiti nella Convenzione, compreso anche il suo funzionamento 4 amministrativo.

Art. 12

La circolazione delle pubblicazioni e di altri materiali d’informazione, spediti dall’Organizzazione, oppure ad essa inviati, e corrispondenti ai suoi scopi, non sarà soggetta a restrizione alcuna.

Per le sue comunicazioni ufficiali e per il trasferimento di tutti i suoi documenti, l’Organizzazione beneficia di un trattamento altrettanto’favorevole di quello accordato da ogni Stato, partecipe del presente Protocollo, alle altre organizzazioni internazionali analoghe.

Art. 13

L’Organizzazione può ricevere, detenere 5 e trasferire qualsiasi fondo, divisa o valuta; essa può disporne liberamente per le proprie attività ufficiali e può avere dei conti in qualsiasi valuta 6 , nella misura necessaria per permetterle di far fronte ai suoi impegni.

Nell’esercizio dei diritti che le sono accordati in virtù dei presente articolo, l’Organizzazione tien conto delle richieste formulate dal Governo di un Paese parte al presente Protocollo, sempre che non rechino pregiudizio ai suoi interessi.

Art. 14

I rappresentanti degli Stati parti al presente Protocollo, che assistono alle riunioni dell’Organizzazione, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni come pure durante i viaggi d’andata e ritorno, dell’immunità da arresto personale o detenzione, come pure dal sequestro del loro bagaglio personale, salvo in caso di flagrante delitto. In un caso del genere, le autorità competenti informano immediatamente dell’arresto o del sequestro il Direttore generale dell’Organizzazione o il suo rappresentante.

Le persone suddette godono parimente dell’immunità da giurisdizione, anche dopo la conclusione della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da loro commessi nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. Questa immunità non si applica nel caso di un’infrazione alla regolamentazione sulla circolazione degli autoveicoli, commessa dagli interessati, oppure di danni causati da un autoveicolo di loro proprietà o da essi guidato.

Art. 15

Oltre ai privilegi ed immunità previsti agli articoli 16 e 17 che seguono 7 , il Direttore generale dell’Organizzazione, o la persona chiamata a sostituirlo, gode, per la durata delle sue funzioni, dei privilegi e delle immunità riconosciuti, dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 8 sulle relazioni diplomatiche, agli agenti diplomatici di rango equivalente.

Art. 16

Le persone al servizio dell’Organizzazione godono, anche dopo la fine delle loro funzioni, dell’immunità rispetto ad ogni azione giudiziaria 9 per i loro atti, compresi le parole e gli scritti, compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

Questa immunità non si applica nel caso di un’infrazione alla regolamentazione sulla circolazione degli autoveicoli, commessa dalle persone menzionate nel paragrafo 1 qui sopra, oppure di danni causati da un autoveicolo di loro proprietà o da essi guidato.

Art. 17

I membri del personale dell’Organizzazione che dedicano a questa tutta la loro attività professionale:

  1. godono, per quanto concerne i trasferimenti di fondi, dei privilegi generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali nell’ambito delle relative regolamentazioni nazionali;
  2. godono, se sono legati all’Organizzazione da un contratto della durata minima di un anno, del diritto d’importare in franchigia il loro mobilio ed i loro effetti personali in occasione del loro primo trasferimento nello Stato interessato, e del diritto, alla cessazione delle loro funzioni nel detto Stato, di esportarli in franchigia, con riserva, nell’uno o nell’altro caso, delle condizioni e restrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato dove tale diritto è esercitato;
  3. godono, assieme ai loro familiari conviventi, delle stesse eccezioni alle disposizioni sulla limitazione dell’immigrazione e la registrazione degli stranieri, di quelle generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
  4. godono dell’inviolabilità per tutte le loro carte ed i loro documenti ufficiali;
  5. sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio militare o a qualsiasi altro servizio obbligatorio;
  6. godono, durante eventuali crisi internazionali, assieme ai loro familiari conviventi, delle facilitazioni per il rimpatrio concesse ai membri delle missioni diplomatiche.

Art. 18

l’Organizzazione, il suo Direttore generale ed i membri del suo personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di previdenza sociale, qualora essa stessa abbia stabilito un proprio sistema di previdenza sociale con prestazioni sufficienti, fatti salvi gli accordi da stipulare con gli Stati in questione, parti al presente Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 qui appresso, oppure le misure corrispondenti emanate da questi stessi Stati.

Art. 19

Nelle condizioni e secondo la procedura stabilita dal Consiglio, che decide al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore del Protocollo, il Direttore generale dell’Organizzazione ed i membri del personale della stessa menzionati nell’articolo 17, possono essere soggetti, a profitto di quest’ultima, ad un’imposta sui salari e gli emolumenti da essa versati. A contare dalla data dell’applicazione di questa imposta, detti salari ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati parti al presente Protocollo si riservano la possibilità di tener conto di questi salari ed emolumenti per il calcolo dell’importo dell’imposta da riscuotere sui redditi provenienti da altre fonti.

Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non sono applicabili alle rendite e pensioni versate dall’Organizzazione ai propri ex‑direttori generali ed ex membri del suo personale, per i servizi da essi prestati.

Art. 20

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale dell’Organizzazione menzionati nell’articolo 17 del presente Protocollo vanno comunicati periodicamente ai Governi degli Stati partecipanti al Protocollo.

Art. 21

I privilegi e le immunità, previsti dal presente Protocollo, non sono stabiliti allo scopo di accordare vantaggi personali ai loro beneficiari, bensì unicamente allo scopo di assicurare, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione e la completa indipendenza del suo personale.

Il Direttore generale o la persona chiamata a sostituirlo o, se si tratta del rappresentante di uno Stato parte al presente Protocollo, il Governo di detto Stato o, se si tratta del Direttore generale stesso, il Consiglio, hanno il dovere di levare questa immunità quando giudicano che essa ostacoli il funzionamento normale della giustizia e quando risulti possibile rinunciarvi senza compromettere gli scopi per i quali essa è stata accordata.

Art. 22

Nessuno Stato parte a questo Protocollo è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità menzionati agli articoli 14, 15 e 17 a), b), c), e), f) ai propri cittadini e nemmeno ai residenti permanenti sul suo territorio.

Art. 23

L’Organizzazione è tenuta a inserire in tutti i contratti scritti, da essa stipulati, salvo quelli conchiusi conformemente all’ordinamento del personale, una clausola compromissoria, secondo la quale ogni controversia circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto può, a domanda d’una delle parti, essere sottoposta ad un arbitrato privato. Questa clausola arbitrale specificherà il modo di designazione degli arbitri, la legge applicabile e lo Stato nel quale siederanno gli arbitri. La procedura di arbitrato sarà quella di questo Stato.

L’esecuzione della sentenza arbitrale sarà regolata dalle norme in vigore nello Stato sul cui territorio essa avverrà.

Art. 24

Ogni Stato parte al presente Protocollo può sottoporre ad un Tribunale arbitrale internazionale ogni controversia:

  1. concernente un danno causato dall’Organizzazione;
  2. implicante qualsiasi obbligo non contrattuale dell’Organizzazione;
  3. implicante qualsiasi persona che potesse prevalersi dell’immunità di giurisdizione conformemente agli articoli 15 e 16, se questa immunità non è stata levata conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del presente Protocollo. Nelle vertenze nelle quali l’immunità di giurisdizione è richiesta10 conformemente agli articoli 15 e 16, la responsabilità dell’Organizzazione sarà sostituita a quella delle persone indicate in questi articoli.

Se uno Stato parte al presente Protocollo intende sottoporre una controversia all’arbitrato, lo notifica al Direttore generale che ne informerà immediatamente ogni Stato parte al presente Protocollo.

La procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle controversie fra l’Organizzazione ed il Direttore generale, i membri del personale o i periti, circa le loro condizioni di servizio.

La sentenza del Tribunale arbitrale è definitiva e inappellabile; essa è vincolante per le parti. Se il senso o la portata della sentenza sono controversi, tocca al Tribunale arbitrale interpretarla, a domanda d’una delle parti.

Art. 25

Il Tribunale arbitrale, previsto nell’articolo 24, si compone di tre arbitri, uno nominato dallo Stato che l’ha adito, uno nominato dall’Organizzazione ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dai due primi arbitri.

Gli arbitri vanno scelti su un elenco comprendente non più di sei arbitri designati da ciascuno Stato parte al presente Protocollo e sei arbitri designati dall’Organizzazione.

Ove, nel termine di tre mesi dalla notificazione menzionata nel paragrafo 2 dell’articolo 24, une delle parti s’astenga dal procedere alla nomina prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, la scelta dell’arbitro è fatta, a domanda dell’altra parte, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia fra le persone indicate nell’elenco suddetto. Lo stesso avviene a domanda della parte più diligente, ove, nel termine d’un mese dalla nomina del secondo arbitro, i due primi arbitri non s’intendano sulla designazione dei terzo. Nondimeno, un cittadino dello Stato attore non può essere scelto come arbitro eligendo dall’Organizzazione, né una persona designata nell’elenco dall’Organizzazione, come arbitro eligendo dallo Stato attore). Le persone appartenenti a questi due gruppi non possono essere scelte neppure per assumere la presidenza del Tribunale 11 .

Il Tribunale arbitrale fissa le proprie regole di procedura.

Art. 26

Ogni controversia fra l’Organizzazione ed il Governo di uno Stato partecipante al presente Protocollo, circa l’interpretazione o l’applicazione del medesimo, non composta per mezzo di negoziati diretti, sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti e salvo restando un diverso modo di composizione, ad un Tribunale arbitrale composto di tre membri, cioè di un arbitro designato dal Direttore generale dell’Organizzazione o dalla persona chiamata a sostituirlo, di un secondo arbitro designato dallo Stato o dagli Stati partecipanti interessati, e di un terzo arbitro scelto di comune accordo dagli altri due, il quale non potrà essere né un funzionario dell’Organizzazione, né un cittadino dello Stato o degli Stati in causa, e che presiederà il Tribunale. La richiesta introduttiva dell’istanza dovrà indicare il nome dell’arbitro designato dalla parte attrice; la parte convenuta dovrà designare il suo arbitro e comunicarne il nome all’altra parte entro due mesi dalla ricezione’) della richiesta introduttiva d’istanza. Ove la parte convenuta non scelga il proprio arbitro entro il termine suddetto, o se i due arbitri designati non riescono a mettersi d’accordo sulla scelta del terzo arbitro entro il termine di due mesi dopo la designazione dei secondo arbitro, la scelta verrà fatta dal Presidente della Corte internazionale oppure di Giustizia su domanda della parte più diligente. Il Tribunale stabilirà le sue norme di procedura. Le sue decisioni sono definitive, vincolanti per le parti e inappellabili.

Art. 27

L’Organizzazione può, per decisione del Consiglio, conchiudere degli accordi completivi con uno o più Stati parti al presente Protocollo, per l’esecuzione delle disposizioni del medesimo.

Art. 28

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati parti alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione, del 5 ottobre 1962 12 .

Il presente Protocollo soggiace alla ratificazione o all’approvazione. Gli strumenti di ratificazione o d’approvazione saranno depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

Art. 29

Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno di deposito del terzo strumento di ratificazione o d’approvazione.

Art. 30

Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo rimarrà aperto all’adesione di ogni Stato parte alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione, del 5 ottobre 1962 13 .

Gli strumenti d’adesione saranno depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

Art. 31

Per ogni Stato che ratifica o approva il presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore, oppure per ogni Stato che vi aderisce, il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno del deposito dello strumento di ratificazione, d’approvazione o d’adesione.

Art. 32

Il Governo della Repubblica francese notificherà a tutti gli Stati che avranno firmato il presente Protocollo o che vi avranno aderito, e al Direttore generale dell’Organizzazione, il deposito di ogni strumento di ratificazione, approvazione o adesione, come pure l’entrata in vigore del presente Protocollo.

Art. 33

Il presente Protocollo rimarrà in vigore fino al termine della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione, del 5 ottobre 1962 14 .

Ogni Stato che recede dall’Organizzazione, o cessa di farne parte in virtù dell’articolo XI della precitata Convenzione, cessa d’essere partecipe del presente Protocollo.

Art. 34

Il presente Protocollo dev’essere interpretato alla luce del suo obiettivo essenziale, che è quello di permettere all’Organizzazione di adempiere integralmente ed efficacemente alla sua missione e di esercitare le funzioni che le sono assegnate dalla Convenzione.

Art. 35

Al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo, il Governo della Repubblica francese lo farà registrare presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. Fatto a Parigi il 12 luglio 1974 in un solo esemplare, nelle lingue tedesca, danese, francese, olandese e svedese, il testo francese facendo fede in caso di contestazione. Questo esemplare sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari esteri della Repubblica francese, che ne rilascerà copia certificata conforme agli Stati firmatari o aderenti. (Seguono le firme)

0.192.110.942.7

Campo d’applicazione il 21 aprile 202015

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

1° luglio

2009 A

1° luglio

2009

Ceca, Repubblica

13 ottobre

2010 A

13 ottobre

2010

Danimarca

1° marzo

1976

1° marzo

1976

Francia

25 luglio

1975

25 luglio

1975

Germania**

2 luglio

1975

25 luglio

1975

Italia

24 maggio

1982 A

24 maggio

1982

Paesi Bassi

16 settembre

1975

16 settembre

1975

Regno Unito*

25 settembre

2012 A

25 settembre

2012

Spagna

20 settembre

2017 A

20 settembre

2017

Svezia

9 luglio

1975

25 luglio

1975

Svizzera

1° marzo

1982 A

1° marzo

1982

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.