0.192.120.194.11
Scambio di lettere del 26 maggio 2015
tra la Confederazione svizzera e GCERF, Fonds mondial pour l’Engagement de la Communauté et la Résilience concernente lo statuto dei membri del personale di nazionalità svizzera in materia
di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD)
RU 20153777
Entrato in vigore il 26 maggio 2015
(Stato 26 maggio 2015)
Traduzione 1
Direttore esecutivo GCERF, Ginevra | Ginevra, 26 maggio 2015 |
Signor Consigliere federale Didier Burkhalter Capo del Dipartimento federale degli affari esteri Berna |
Signor Consigliere federale,
mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 26 maggio 2015, del tenore seguente:
«con riferimento all’articolo 26 capoverso 2 lettera c della legge federale del 22 giugno 2007 2 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (LSO), che autorizza il Consiglio federale a concludere accordi internazionali concernenti lo statuto dei membri del personale di nazionalità svizzera dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), ho l’onore di comunicarle quanto segue.
In nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporle che a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo del 26 maggio 2015 3 tra il Consiglio federale svizzero e il GCERF, Fonds mondial pour l’Engagement de la Communauté et la Résilience, ai fini di determinare lo statuto giuridico del GCERF in Svizzera, i funzionari di nazionalità svizzera del GCERF non siano più considerati dallo Stato ospite come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI), all’indennità di perdita di guadagno (IPG) e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) purché siano affiliati a un sistema di previdenza previsto dal GCERF. Se esercitano le loro funzioni in Svizzera avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, sia all’AVS/AI/IPG/AD sia alla sola AD. A tale scopo, dovranno inoltrare una richiesta di adesione presso la cassa di compensazione del Cantone in cui hanno il domicilio entro un termine di tre mesi a partire dalla loro affiliazione a un sistema di previdenza previsto dal GCERF o entro tre mesi dalla firma dello scambio di lettere.
Inoltre, ho l’onore di proporle che i coniugi, svizzeri o stranieri, dei funzionari internazionali di nazionalità svizzera del GCERF che sono domiciliati in Svizzera non siano più obbligatoriamente assicurati all’AVS/AI/IPG se non esercitano un’attività lucrativa al momento dell’affiliazione del funzionario internazionale al sistema di previdenza previsto dal GCERF o se cessano in un secondo tempo la loro attività lucrativa. Essi avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, all’AVS/AI/IPG. A tale scopo, dovranno inoltrare una richiesta presso la cassa di compensazione del Cantone in cui hanno il loro domicilio entro un termine di tre mesi a partire dall’affiliazione del funzionario internazionale a un sistema di previdenza previsto dal GCERF o entro un termine di tre mesi dalla cessazione della loro attività lucrativa. La regolamentazione descritta sopra si applica, inoltre, nella misura in cui essi non beneficiano di privilegi e di immunità, ai coniugi dei funzionari internazionali stranieri esentati dalla sicurezza sociale svizzera in virtù dell’articolo 1 a capoverso 2 lettera a LAVS 4 .
Gli assicurati potranno in ogni momento disdire la totalità della copertura assicurativa da loro scelta per la fine del mese in cui la disdetta è data. I funzionari assicurati all’AVS/AI/IPG/AD avranno tuttavia la possibilità di scegliere di disdire soltanto l’AVS/AI/IPG e mantenere l’affiliazione all’AD. La disdetta vale per tutta la durata dell’impiego del funzionario internazionale al servizio del GCERF. Fatte salve le condizioni particolari previste nella presente lettera, le disposizioni dell’AVS/ AI/IPG saranno applicabili a tutti gli assicurati; le disposizioni dell’AD saranno applicabili solamente ai funzionari. Gli assicurati che non adempieranno ai loro obblighi entro i termini prescritti saranno esclusi previo richiamo.
Il GCERF fornisce al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari di nazionalità svizzera affiliati a un sistema di previdenza previsto dal GCERF stesso al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo di sede e notificherà per iscritto ogni ammissione e uscita di un funzionario svizzero a o da tale sistema.
Le sarò grato di comunicarmi se quanto precede trova la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo a mezzo di scambio di lettere. Esso entrerà in vigore il giorno della sua firma. Potrà essere denunciato da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.»
In nome di GCERF, accetto le disposizioni contenute nella Sua lettera. Di conseguenza, la Sua lettera e la mia costituiscono un accordo a mezzo di scambio di lettere che entra in vigore in data odierna. Potrà essere denunciato da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.
Gradisca, Signor Consigliere federale, l’espressione della mia alta considerazione.
Khalid Koser |