1. I rappresentanti dei membri dell’Unione, i loro aggiunti, i periti tecnici, consulenti e segretari di delegazioni inviate in Svizzera in qualità ufficiale presso organi principali e sussidiari dell’Unione come anche alle conferenze da lei convocate, godono, nell’esercizio delle loro funzioni in Svizzera e durante i viaggi in Svizzera in destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi e immunità:a) immunità di arresto o di detenzione e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, parole e scritti compresi, immunità di qualsiasi giurisdizione;b) inviolabilità della persona, del luogo di residenza e di qualsiasi oggetto appartenente all’interessato;c) esenzione per loro stessi e il loro coniuge da qualsiasi provvedimento restrittivo quanto all’immigrazione, da qualsiasi formalità di registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;d) agevolazioni in materia doganale concesse conformemente al regolamento doganale;e) le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici quanto al bagaglio personale;f) le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale quanto ai disciplinamenti monetari o cambiari.
I rappresentanti dei Membri hanno il diritto di usare cifre nelle loro comunicazioni ufficiali e di ricevere o d’inviare documenti o corrispondenza mediante corriere o valigia diplomatica conformemente all’articolo 27 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
3. Nell’intento di garantire ai rappresentanti dei Membri dell’Unione presso i suoi organi principali e sussidiari e alle conferenze convocate dal l’Unione una completa libertà di parola e una completa indipendenza nel l’adempimento delle loro funzioni, l’immunità di giurisdizione quanto alle parole o agli scritti o agli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni continuerà ad esser loro concessa, anche se tali persone non sono più rappresentanti dei Membri.