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0.192.122.451.1

Scambio di lettere del 14/20 giugno 2000
relativo alla modifica dell’Accordo del 17 dicembre 1986
tra il Consiglio federale svizzero e l’Unione internazionale
per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN)
onde determinare lo statuto fiscale dell’Unione e del suo personale
in Svizzera

0.192.122.451.1 (Stato 24 settembre 2002)

RU 2002 3053

Entrato in vigore il 20 giugno 2000 (Stato 24 settembre 2002)

Traduzione 1

Unione internazionale
per la conservazione della natura
Rue Mauverney 28
1196 Gland

Signor Ambasciatore Nicolas Michel

Direttore della Direzione

del diritto internazionale pubblico

Dipartimento federale degli affari esteri

Palazzo federale – Ala ovest

3003 Berna

Gland, 20 giugno 2000

Revisione dell’accordo di natura fiscale

Signor Ambasciatore,

Ho l’onore di fare riferimento alla Sua lettera del 14 giugno 2000, il cui tenore è il seguente:

«Signora Direttrice generale,

Ho l’onore di fare riferimento ai colloqui che hanno avuto luogo in merito allo statuto in Svizzera dell’Unione mondiale per la natura, detta qui di seguito «Unione» (prima denominata Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse), segnatamente in relazione alla situazione del personale dell’Unione di cittadinanza straniera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere.

Il 17 dicembre 1986 è stato concluso l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN) onde determinare lo statuto fiscale dell’Unione e del suo personale in Svizzera 2 (di seguito: «Accordo tra l’UICN e il Consiglio federale svizzero»). Tale Accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1987, prevede nell’art. 7 numero 1 che «i membri del personale dell’Unione che non sono cittadini svizzeri e che godono delle esenzioni fiscali previste nell’articolo 6 del presente accordo non soggiacciono alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza obbligatoria professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.»

Con lettera del 31 marzo 2000, mi ha informato che il Consiglio dell’UICN aveva approvato la proposta di rivedere l’Accordo tra l’UICN e il Consiglio federale svizzero allo scopo di affiliare alle assicurazioni sociali svizzere il personale di cittadinanza straniera dell’Unione che lavora in Svizzera, come è d’ora in poi possibile grazie alla revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) 3 .

A nome del Consiglio federale, ho l’onore di proporle che, a decorrere dal 1° luglio 2000, le persone di cittadinanza straniera che lavorano per l’Unione in Svizzera soggiacciano obbligatoriamente alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Resta inteso che i cittadini svizzeri che lavorano per l’Unione in Svizzera continueranno come in passato a soggiacere obbligatoriamente alla legislazione succitata. Di conseguenza, l’art. 7 dell’Accordo tra l’UICN e il Consiglio federale svizzero sarà abrogato a decorrere da tale data.

La prego di volermi comunicare se quanto sopra proposto incontra la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere. Quest’ultimo entrerà in vigore alla data della Sua risposta e sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2000. Entrambe le parti potranno denunciare l’accordo per il primo giorno di un anno civile, con preavviso scritto di dodici mesi. Se una delle parti dovesse avvalersi di tale possibilità, sarebbe allora opportuno riesaminare la situazione del personale dell’Unione riguardo alle assicurazioni sociali, alla luce della legislazione in vigore a quel momento.

Gradisca, Signora Direttrice generale, l’espressione della mia alta considerazione.»

A nome dell’Unione mondiale per la natura, ho l’onore di confermarle che approvo il contenuto della lettera che precede. Di conseguenza, la Sua lettera e la mia costituiscono un accordo in forma di scambio di lettere. Quest’ultimo entrerà in vigore alla data della mia risposta e sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2000. Entrambe le parti potranno denunciare l’accordo per il primo giorno di un anno civile, con preavviso scritto di dodici mesi. Se una delle parti dovesse avvalersi di tale possibilità, sarebbe allora opportuno riesaminare la situazione del personale dell’Unione riguardo alle assicurazioni sociali, alla luce della legislazione in vigore a quel momento.

Gradisca, signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.

Maritta R. von Biberstein Koch-Weser

Scambio di lettere del 14/20 giugno 2000 relativo alla modifica dell’Accordo del 17 dicembre 1986 tra il Consiglio federale svizzero e l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN) onde determinare lo statuto fiscale dell’Unione e del suo personale in Svizzera | Lexipedia | Lexipedia