I membri del personale dell’Unione, che non sono cittadini svizzeri, sono esonerati, per la durata della loro funzione, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale su gli stipendi, le rimunerazioni e le indennità loro pagate dall’Unione.
Le prestazioni in capitale, dovute, per qualsiasi motivo, da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza sociale sono pure esenti, al momento del loro pagamento in Svizzera, da qualunque imposta sul capitale e il reddito. Lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale eventualmente pagate come indennità per malattia, infortunio, invalidità ecc. Per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi di capitali, come anche le rendite e le pensioni che l’Unione paga agli ex membri del suo personale.
Resta per altro inteso che la Svizzera mantiene la possibilità di tener conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati, per determinare l’aliquota di tassazione applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del personale.