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Scambio di lettere del 2 giugno 1995 tra la Confederazione Svizzera e l’Organizzazione mondiale del commercio concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD) Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 1996

(Stato 5 novembre 1999)0.192.122.632.11Nicht löschen bitte "1 " !!

Entrato in vigore il 3 luglio 1996

(Stato il 1° ottobre 1997)

Traduzione 2

Il Capo

Berna, 2 giugno 1995

del Dipartimento federale

degli affari esteri

Signor Renato Ruggiero

Direttore generale

dell’Organizzazione mondiale del commercio

Ginevra

Signor Direttore generale,

Ho l’onore di fare riferimento ai colloqui che hanno visto partecipare, da un lato, i rappresentanti dell’Organizzazione mondiale del commercio, a Ginevra, detta qui di seguito «Organizzazione», e di altre organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, e dall’altro, il mio Dipartimento a proposito di una sentenza pronunciata il 25 febbraio 1991 dal Tribunale federale delle assicurazioni. Secondo tale decisione, un funzionario internazionale di cittadinanza svizzera, esentato per «doppio onere che non si potrebbe equamente imporre» in virtù dell’articolo 1 capoverso 2 lettera b) della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 3 (LAVS), resta affiliato all’assicurazione contro la disoccupazione ed è tenuto a versare i relativi contributi. Invocando la libertà e l’indipendenza di cui le organizzazioni internazionali e i loro funzionari devono poter fruire nei confronti dello Stato ospitante –fatto che la Svizzera non intende affatto rimettere in causa –nonché il principio fondamentale della parità di trattamento tra funzionari e basandosi sullo statuto particolare di cui essa beneficia in Svizzera in virtù dell’Accordo concluso con il Consiglio federale svizzero il 2 giugno 1995 4 per determinare lo statuto giuridico dell’Organizzazione in Svizzera, la Sua Organizzazione ha fatto sapere che non poteva sottoscrivere ad una tale affiliazione.

A nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporle che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, i funzionari di cittadinanza svizzera della Sua Organizzazione non vengano più considerati dallo Stato ospitante come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI), all’assicurazione d’indennità per perdita di guadagno (IPG) e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), se saranno affiliati ad un sistema di previdenza previsto dall’Organizzazione. Avranno la possibilità di aderire, volontariamente, o all’AVS/AI/IPG/AD, o solo all’AD, fermo restando che una tale affiliazione individuale non comporterà alcuna contribuzione finanziaria obbligatoria da parte dell’Organizzazione. A tal fine, dovranno inoltrare richiesta d’adesione presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro il termine di tre mesi a decorrere dalla loro affiliazione ad un sistema di previdenza previsto dall’Organizzazione o, per chi è già al servizio dell’Organizzazione, entro sei mesi dalla data della Sua risposta alla presente lettera.

Inoltre, ho l’onore di proporle che i coniugi, svizzeri o stranieri, dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera, domiciliati in Svizzera, non siano più assicurati obbligatoriamente all’AVS/AI/IPG, se non esercitano un’attività lucrativa al momento dell’affiliazione del funzionario internazionale al sistema di previdenza previsto dall’Organizzazione o se cessano in seguito la loro attività lucrativa. Avranno la possibilità di aderire, volontariamente, all’AVS/AI/ IPG. A tal fine, dovranno inoltrare richiesta presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro un termine di tre mesi a decorrere dall’affiliazione del funzionario internazionale ad un sistema di previdenza previsto dall’Organizzazione o entro un termine di tre mesi a decorrere dalla cessazione della loro attività lucrativa o, ancora, entro sei mesi dalla data della Sua risposta alla presente lettera, se il funzionario internazionale è già al servizio dell’Organizzazione. La regolamentazione qui descritta si applica anche ai coniugi –che non fruiscono di privilegi e immunità –di funzionari internazionali stranieri, esentati dalla sicurezza sociale svizzera in virtù dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a) LAVS.

Gli assicurati potranno, in qualsiasi momento, rescindere per la fine del mese corrente tutti i contratti di copertura assicurativa che hanno scelto. Tuttavia, gli assicurati all’AVS/AI/IPG/AD potranno rescindere anche i soli contratti dell’AVS/AI/IPG e mantenere la loro affiliazione all’AD. La rescissione vale per tutta la durata dell’impiego del funzionario internazionale presso l’Organizzazione. Fatte salve le condizioni particolari previste nella presente lettera, le disposizioni AVS/AI/IPG/AD saranno loro applicabili. Gli assicurati che non adempiranno ai loro obblighi entro i termini previsti ne saranno esclusi dopo diffida.

L’Organizzazione fornisce al Dipartimento federale degli affari esteri la lista aggiornata al 1° gennaio 1995 dei funzionari di cittadinanza svizzera affiliati, a quella data, ad un sistema di previdenza previsto dall’Organizzazione e notifica per scritto ogni caso in cui un funzionario svizzero aderisce al sistema citato o ne esce.

La prego di volermi comunicare se quanto sopra proposto incontra la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo a mezzo di scambio di lettere. Quest’ultimo entrerà in vigore il giorno in cui le autorità federali avranno notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste a tale scopo. Fino a tale data e a decorrere dal 1° gennaio 1995 l’accordo verrà applicato a titolo provvisorio.

Entrambe le parti potranno denunciare l’accordo per il primo giorno di un anno civile, con preavviso scritto di dodici mesi.

Gradisca, Signor Direttore generale, l’espressione della mia alta considerazione.

Flavio Cotti
Consigliere federale

A nome dell’Organizzazione, accetto le disposizioni contenute nella Sua lettera. Di conseguenza, la Sua lettera e la mia costituiscono un accordo a mezzo di scambio di lettere. Quest’ultimo entrerà in vigore il giorno in cui le autorità federali avranno notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste a tale scopo. Fino a tale data e a decorrere dal 1° gennaio 1995 l’accordo verrà applicato a titolo provvisorio.

Gradisca, onorevole Consigliere federale, l’espressione della mia alta considerazione.

Renato Ruggiero

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