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Scambio di lettere del 10 agosto 1961 tra la Svizzera e l’Associazione europea di libero scambio concernente lo statuto fiscale dei funzionari svizzeri al servizio di questa Associazione
(Stato 5 novembre 1999)
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Entrato in vigore il 10 agosto 1961
Traduzione 2
Associazione europea | Ginevra, 10 agosto 1961 |
di libero scambio | |
Segretariato | |
Alla Divisione | |
delle Organizzazioni internazionali | |
del Dipartimento politico federale | |
Berna |
Signor Ministro,
Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera dei 10 agosto 1961 del seguente tenore:
- «Nel corso della sua seduta del 2 giugno 1961 il Consiglio federale svizzero, al quale era stato convenuto di sottoporre la questione dello statuto fiscale dei funzionari svizzeri al servizio dell’Associazione europea di libero scambio, ha accettato, fino a nuovo avviso, che i funzionari dell’Associazione europea di libero scambio godano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dell’esenzione fiscale sugli stipendi, sulle gratificazioni e le indennità versati dall’Associazione.
- In applicazione di questa decisione, i funzionari di nazionalità svizzera al servizio dell’Associazione europea di libero scambio beneficiano delle disposizioni dell’articolo 17 lettera a dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Associazione europea di libero scambio per determinare lo statuto giuridico di questa Associazione in Svizzera3. In altri termini, questi funzionari sono esenti dalle imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, per quanto concerne gli stipendi, le gratificazioni e le indennità pagati dall’Associazione; l’esenzione concerne anche il versamento di prestazioni in capitale, fatte, a qualsiasi titolo, da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza, ai sensi dell’articolo 20 del suddetto Accordo; essa non concerne invece i redditi dei capitali versati, né le rendite o le pensioni pagate agli ex‑funzionari dell’Associazione.
- Le saremmo infinitamente grati se volesse confermarci il Suo consenso. Il nostro scambio di lettere sarà allora considerato come una convenzione tra il Consiglio federale e l’Associazione europea di libero scambio. Questa convenzione resterà in vigore fino al 31 dicembre 1962 e, se non sarà disdetta sei mesi prima di questa data, sarà ritenuta rinnovata alle stesse condizioni per un periodo di due anni e così di seguito.»
A nome dell’Associazione, ho l’onore di confermarLe che siamo d’accordo con i termini della Sua lettera.
Voglia gradire, Signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.
Frank E. Figgures | |
Segretario generale |