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0.192.122.632

Accordo
tra la Confederazione svizzera e l’Organizzazione
mondiale del commercio per determinare
lo statuto giuridico dell’Organizzazione in Svizzera

RU 1997 816

Traduzione

Concluso il 2 giugno 1995
Entrato in vigore il 2 giugno 1995

(Stato 1° ottobre 1997)

Il Consiglio federale svizzero, a nome della Confederazione svizzera,

da una parte,

e
l’Organizzazione mondiale del commercio,

dall’altra,

visto lo Scambio di lettere del 18 agosto 1977 1 tra il Dipartimento politico federale e il Direttore generale del GATT concernente l’applicazione al GATT dell’Accordo del 19 aprile 1946 sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,

facendo riferimento all’Accordo 2 di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e, in particolare, al suo articolo VIII,

animati dal desiderio di regolare le loro relazioni in un accordo di sede,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni designano quanto precisato qui di seguito:

  1. per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione mondiale del commercio;
  2. per «missione permanente» si intende una missione permanente di un Membro dell’Organizzazione stabilita presso quest’ultima;
  3. per «membro di una missione permanente» si intende un membro di una missione permanente stabilita presso l’Organizzazione;
  4. per «delegato» si intende un delegato di un Membro dell’Organizzazione che partecipa a una conferenza o alle riunioni tenute dall’Organizzazione; egli non è membro di una missione permanente, non ha la residenza in Svizzera ed è, in linea di massima, rappresentante del suo Governo;
  5. per «esperto in missione» si intende una persona diversa dal funzionario dell’Organizzazione nominata per eseguire un compito preciso per l’Organizzazione, oppure a suo nome e per suo conto;
  6. per «domestico privato» si intende una persona impiegata nel servizio domestico di un membro di una missione permanente che non è assunta dal Membro dell’Organizzazione oppure una persona impiegata nel servizio domestico di un funzionario dell’Organizzazione;
  7. per «autorità svizzere» si intendono le autorità federali, cantonali e comunali competenti;
  8. per «diritto svizzero» si intende il diritto federale, cantonale o comunale;
  9. «assunzione illimitata» significa che il beneficiario di tale privilegio ha il diritto di importare e utilizzare un secondo veicolo non sdoganato fintanto che ne è proprietario. Nel caso in cui tale beneficiario detenga da più di tre anni il primo veicolo, acquistato in franchigia di dazio (cioè dietro assunzione limitata), egli può applicare il beneficio dell’assunzione limitata sul secondo veicolo.

I. Statuto, funzionamento, privilegi e immunità dell’Organizzazione

Art. 2 Personalità e capacità giuridica

Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Organizzazione. In particolare, quest’ultima ha la capacità di contrattare, acquistare e alienare beni mobili e immobili, nonché di stare in giudizio.

Art. 3 Libertà d’azione

Il Consiglio federale svizzero garantisce all’Organizzazione l’indipendenza e la libertà d’azione che le spettano in quanto organizzazione intergovernativa.

In particolare, riconosce all’Organizzazione, nonché ai suoi Membri nei loro rapporti con essa, l’assoluta libertà di riunione, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione, sul territorio svizzero.

Art. 4 Stabilimento delle missioni permanenti

Tutti i membri dell’Organizzazione possono stabilire presso di essa una missione permanente.

Art. 5 Disposizioni generali relative ai privilegi e alle immunità

L’Organizzazione beneficia dei privilegi e delle immunità conformemente al presente Accordo.

I delegati dei Membri, i funzionari dell’Organizzazione, i membri dell’Organo di appello, nonché gli esperti in missione beneficiano dei privilegi e delle immunità conformemente al presente Accordo.

I funzionari dell’Organizzazione sono trattati con il dovuto rispetto e vengono adottate tutte le misure appropriate affinché non siano minacciate la loro persona, la loro libertà e la loro dignità. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, i funzionari dell’Organizzazione hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.

Art. 6 Inviolabilità dei locali

Gli edifici o le parti di edifici e il terreno annesso che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati ai fini dell’Organizzazione, sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può penetrarvi senza il consenso espresso del Direttore generale dell’Organizzazione o, in caso di impedimento di quest’ultimo, del suo sostituto, o della persona da lui designata.

Gli edifici o le parti di edifici e il terreno annesso che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati dall’Organizzazione, sono esenti da ogni forma di perquisizione, requisizione, confisca o espropriazione.

L’Organizzazione esercita il controllo dei propri locali e ne tutela l’ordine.

Art. 7 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi dell’Organizzazione e, in generale, i documenti, nonché i supporti di dati di sua proprietà o in suo possesso sono inviolabili in ogni momento e in qualsiasi luogo si trovino.

Art. 8 Immunità di giurisdizione e di esecuzione

L’Organizzazione beneficia dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, salvo nel caso in cui tale immunità sia stata formalmente tolta dal Direttore generale dell’Organizzazione o, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal suo sostituto, o dalla persona da lui designata.

Gli edifici o le parti di edifici, il terreno annesso nonché i beni mobili che, chiunque ne sia il proprietario, dovunque si trovino e chiunque li detenga, sono utilizzati dall’Organizzazione, sono esenti da ogni forma di sequestro e da ogni altra forma di obbligo esecutivo, amministrativo, giudiziario o legislativo, salvo nel caso previsto dal paragrafo 1.

Art. 9 Regime fiscale

L’Organizzazione, gli averi, i redditi e gli altri beni di questa sono esentati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per quanto riguarda gli immobili, tale esenzione si applica soltanto a quelli che sono di proprietà dell’Organizzazione e che sono occupati dai suoi servizi, nonché ai redditi che ne derivano. L’Organizzazione non può essere soggetta a un’imposta sulla pigione che paga per i locali di cui è locataria e che sono occupati dai suoi servizi.

L’Organizzazione è esentata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In particolare, è esentata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti destinati all’uso ufficiale e le prestazioni di servizi eseguite per uso ufficiale. Tale esenzione è accordata mediante sgravio alla fonte a partire dalla somma di 100 franchi per fattura, senza limitazione di massimale. Per ragioni amministrative e in consultazione con l’Organizzazione, questa somma può essere riveduta la prima volta cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, in funzione dell’andamento del costo della vita in Svizzera. L’IVA è dedotta senza limite di minimale dalle fatture delle PTT e dei servizi industriali.

L’Organizzazione è esentata dalle tasse federali, cantonali e comunali, purché non si tratti di tasse percepite quale remunerazione di servizi particolari resi.

In caso di necessità, le suddette esenzioni sono effettuate mediante rimborso, su richiesta dell’Organizzazione e secondo una procedura da stabilire tra l’Organizzazione e le autorità competenti.

Art. 10 Regime doganale

Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’uso ufficiale dell’Organizzazione è disciplinato dalle disposizioni pertinenti del diritto svizzero applicabili alle organizzazioni intergovernative. Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accordare all’Organizzazione privilegi doganali almeno pari a quelli previsti, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, dall’ordinanza del 13 novembre 1985 3 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 11 Pubblicazioni

L’importazione di pubblicazioni destinate all’Organizzazione e l’esportazione di pubblicazioni dell’Organizzazione non sono soggette ad alcuna restrizione.

Art. 12 Libera disponibilità dei fondi

L’Organizzazione può ricevere, detenere, convertire e trasferire fondi, oro, divise, numerario e altri valori mobiliari, e può disporne liberamente sia all’interno della Svizzera, sia nelle relazioni con l’estero.

Art. 13 Comunicazioni

Nelle sue comunicazioni ufficiali, l’Organizzazione beneficia di un trattamento almeno pari a quello garantito alle altre organizzazioni intergovernative in Svizzera, compatibilmente con la Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni del 22 dicembre 1992 4 .

L’Organizzazione ha il diritto di utilizzare codici per le sue comunicazioni ufficiali, nonché di spedire e ricevere corrispondenza, compresi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificate che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione debitamente autentificate non possono essere censurate.

L’Organizzazione è esente dall’obbligo di approvare gli impianti via filo di utenti (comunicazioni via filo) che sistema e utilizza esclusivamente entro le mura degli edifici o parti di edifici oppure entro i terreni annessi. Tali impianti devono essere sistemati e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e non disturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione.

L’utilizzazione degli impianti di telecomunicazione (comunicazioni via filo e senza filo) deve essere coordinata, sul piano tecnico, con l’Ufficio federale delle comunicazioni e l’Azienda svizzera delle PTT.

Art. 14 Immatricolazione dei veicoli

Ferma restando una perizia del veicolo, i veicoli dell’Organizzazione che sono ammessi alla circolazione internazionale possono essere immatricolati in Svizzera senza restrizioni. Sono necessari una licenza di circolazione svizzera e targhe svizzere.

Art. 15 Cassa pensioni

Le casse pensioni o gli istituti di previdenza che esercitano ufficialmente la loro attività a favore dei funzionari dell’Organizzazione hanno, in Svizzera, la stessa capacità giuridica dell’Organizzazione. Per quanto riguarda i beni mobili, la cassa pensioni beneficia, nella misura della sua attività a favore dei funzionari, degli stessi privilegi e delle stesse immunità dell’Organizzazione.

Art. 16 Previdenza sociale

Quale datore di lavoro, l’Organizzazione non è soggetta né alla legislazione svizzera relativa all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, all’assicurazione per l’invalidità, all’assicurazione contro la disoccupazione, alle indennità per perdita di guadagno, alla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, né alla legislazione relativa all’assicurazione contro le malattie.

I funzionari dell’Organizzazione che non possiedono la nazionalità svizzera non sono soggetti alla legislazione svizzera relativa all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, all’assicurazione per l’invalidità, all’assicurazione contro la disoccupazione, alle indennità per perdita di guadagno e alla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. La situazione dei funzionari di nazionalità svizzera è regolata mediante scambio di lettere.

I funzionari dell’Organizzazione non sono soggetti all’assicurazione svizzera obbligatoria contro gli infortuni, purché l’Organizzazione accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze degli infortuni professionali e non professionali e delle malattie professionali.

I funzionari dell’Organizzazione non sono soggetti alla legislazione svizzera relativa all’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

II. PPrincipi che disciplinano i privilegi e le immunità accordati
alle missioni permanenti e ai loro membri

A. MMissioni permanenti

Art. 17 Disposizioni generali relative ai privilegi e alle immunità

Le missioni permanenti beneficiano dei privilegi e delle immunità conformemente al diritto consuetudinario, alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 5 sulle relazioni diplomatiche, che si applica per analogia, e alle pertinenti disposizioni del presente Accordo.

Art. 18 Regime fiscale

Per quanto riguarda la missione permanente, il Membro dell’Organizzazione beneficia dei privilegi fiscali conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 6 sulle relazioni diplomatiche, applicabile per analogia.

Il Membro dell’Organizzazione beneficia per la sua missione permanente dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti destinati all’uso ufficiale e le prestazioni di servizi eseguite per uso ufficiale. Tale esenzione è accordata mediante sgravio alla fonte a partire dalla somma di 100 franchi per fattura, senza limite di massimale. Questa somma è adattata a quella fissata per l’Organizzazione conformemente alle modalità definite nell’articolo 9 del presente Accordo. L’IVA è dedotta senza limite di minimale dalle fatture delle PTT e dei servizi industriali.

Nel Cantone di Ginevra e nel Cantone di Vaud, il Membro dell’Organizzazione è esentato dall’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari qualora acquisti, a suo nome, abitazioni di servizio per alloggiarvi membri, effettivamente in funzione, della missione permanente.

Art. 19 Regime doganale

Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’uso ufficiale della missione permanente è disciplinato dall’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 7 sulle relazioni diplomatiche, applicabile per analogia, e dalle pertinenti disposizioni del diritto svizzero applicabili alle missioni permanenti. Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accordare alle missioni permanenti privilegi doganali almeno pari a quelli previsti, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, dall’ordinanza del 13 novembre 1985 8 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 20 Esenzione dall’obbligo di approvare gli impianti via filo di utenti

Per i bisogni della missione permanente, il Membro dell’Organizzazione è esente dall’obbligo di approvare gli impianti via filo di utenti (comunicazioni via filo) che sistema esclusivamente entro le mura della missione permanente. Tali impianti devono essere sistemati e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e non disturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione.

Art. 21 Immatricolazione dei veicoli

Ferma restando una perizia del veicolo, i veicoli di servizio delle missioni permanenti che sono ammessi alla circolazione internazionale possono essere immatricolati in Svizzera senza restrizioni. Sono necessari una licenza di circolazione svizzera e targhe svizzere.

Art. 22 Composizione delle controversie

Per quanto riguarda le disposizioni relative alle missioni permanenti, ogni divergenza di opinione è esaminata per la via diplomatica abituale.

B. MMembri delle missioni permanenti

Art. 23 Disposizioni generali relative ai privilegi e alle immunità

I membri delle missioni permanenti beneficiano dei privilegi e delle immunità conformemente al diritto consuetudinario, alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 9 sulle relazioni diplomatiche, che si applica per analogia, e alle pertinenti disposizioni del presente Accordo.

I membri delle missioni permanenti sono trattati con il dovuto rispetto e vengono adottate tutte le misure appropriate affinché non siano minacciate la loro persona, la loro libertà e la loro dignità. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, i membri delle missioni permanenti hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.

Art. 24 Regime fiscale

I membri delle missioni permanenti beneficiano dei privilegi fiscali previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 10 sulle relazioni diplomatiche, applicabile per analogia.

I membri delle missioni permanenti, che godono di uno statuto diplomatico, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti destinati a uso strettamente personale e le prestazioni di servizi eseguite a uso strettamente personale. Tale esenzione è accordata mediante sgravio alla fonte a partire dalla somma di 100 franchi per fattura, senza limite di massimale. Questa somma è adattata a quella fissata per l’Organizzazione conformemente alle modalità definite nell’articolo 9 del presente Accordo. L’IVA è dedotta senza limite di minimale dalla fatture delle PTT e dei servizi industriali.

Art. 25 Regime doganale

I membri delle missioni permanenti beneficiano dei privilegi doganali conformemente all’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 11 sulle relazioni diplomatiche, applicabile per analogia, e alle pertinenti disposizioni del diritto svizzero applicabili ai membri delle missioni permanenti. Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accordare a questi ultimi privilegi doganali almeno pari a quelli previsti, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, dall’ordinanza del 13 novembre 1985 12 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. Inoltre, i membri delle missioni permanenti che godono di uno statuto diplomatico hanno il diritto di importare e utilizzare una seconda automobile non sdoganata dietro assunzione illimitata fintanto che ne sono proprietari.

Art. 26 Entrata, soggiorno e uscita

Le autorità svizzere adottano tutti i provvedimenti necessari a facilitare l’entrata nel territorio svizzero, il soggiorno e l’uscita dal territorio stesso delle persone menzionate qui di seguito, qualunque sia la loro nazionalità:

  1. i membri delle missioni permanenti e i loro famigliari ai sensi dei paragrafi 3 e 4 riportati qui di seguito;
  2. i domestici privati;
  3. gli invitati personali.

Le richieste di visto provenienti dalle suddette persone devono essere esaminate nel minor tempo possibile ma, nel caso dei domestici privati, non oltre un mese dal deposito della pratica completa. I visti sono rilasciati gratuitamente, fatta eccezione per quelli rilasciati ai domestici privati e agli invitati personali.

Le seguenti persone sono ammesse in Svizzera a titolo di gruppo famigliare, purché vivano nella stessa economia domestica del titolare principale:

  1. il coniuge del titolare principale;
  2. i figli celibi di età inferiore ai 25 anni.

Le seguenti persone sono ammesse in Svizzera in circostanze eccezionali e possono beneficiare di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri:

  1. i figli celibi di età superiore ai 25 anni interamente a carico del titolare principale e che vivono nella stessa economia domestica di quest’ultimo;
  2. gli ascendenti interamente a carico del titolare principale e che vivono nella stessa economia domestica di quest’ultimo.

Art. 27 Accesso al mercato del lavoro

Il coniuge di un membro delle missioni permanenti beneficia dell’accesso al mercato del lavoro, purché risieda in Svizzera e viva nella stessa economia domestica del titolare principale. Tale accesso è accordato a condizioni speciali, nei limiti del diritto svizzero e per la durata delle funzioni del titolare principale.

I figli, ammessi a titolo di gruppo famigliare prima dei 21 anni, beneficiano dell’accesso al mercato del lavoro alle stesse condizioni del coniuge, purché risiedano in Svizzera e vivano nella stessa economia domestica del titolare principale.

Il Consiglio federale svizzero disciplina le modalità di accesso al mercato del lavoro.

Art. 28 Immatricolazione dei veicoli

Ferma restando una perizia del veicolo, i veicoli dei membri delle missioni permanenti che sono ammessi alla circolazione internazionale possono essere immatricolati in Svizzera senza restrizioni. Sono necessari una licenza di circolazione svizzera e targhe svizzere.

Per «membri delle missioni permanenti» ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si intendono i membri del personale diplomatico, i membri del personale amministrativo e tecnico nonché i membri del personale di servizio, purché tali persone non siano cittadini svizzeri o non abbiano avuto la residenza permanente in Svizzera prima di entrare in funzione.

III. Privilegi e immunità accordati alle persone chiamate
in veste ufficiale presso l’Organizzazione

Art. 29 Privilegi e immunità accordate ai delegati dei Membridell’Organizzazione

I delegati dei Membri dell’Organizzazione, chiamati in veste ufficiale per partecipare alle conferenze o alle riunioni presso l’Organizzazione, fruiscono, durante l’esercizio delle loro funzioni in Svizzera e nel corso dei viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. immunità di arresto o di detenzione e immunità di sequestro del bagaglio personale, fatto salvo il caso di reato flagrante;
  2. immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, parole e scritti compresi, anche dopo la cessazione della missione;
  3. inviolabilità delle carte, dei supporti di dati e dei documenti ufficiali;
  4. privilegi e agevolazioni in ambito doganale accordati conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto svizzero. Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accordare ai delegati dei Membri dell’Organizzazione privilegi doganali almeno pari a quelli previsti per tale categoria di persone, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, dall’ordinanza del 13 novembre 198513 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
  5. esenzione per sè e per il coniuge dalle misure che limitano l’entrata, dalle formalità di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
  6. per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni identiche a quelle accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione ufficiale temporanea;
  7. diritto di utilizzare codici nelle loro comunicazioni ufficiali e di ricevere e spedire documenti e corrispondenza per mezzo di corrieri o di valigie diplomatiche.

Nel caso in cui l’incidenza di un’imposta qualsiasi sia subordinata alla residenza del soggetto in Svizzera, i periodi durante i quali i delegati dei Membri dell’Organizzazione si trovano in Svizzera per l’esercizio delle loro funzioni presso gli organi principali e sussidiari dell’Organizzazione e alle conferenze convocate dalla medesima non sono considerati come periodi di residenza.

I privilegi e le immunità sono accordati ai delegati dei Membri dell’Organizzazione, non a loro vantaggio personale, ma allo scopo di garantirne la totale indipendenza nell’esercizio delle funzioni in relazione all’Organizzazione. Pertanto le autorità competenti di un Membro dell’Organizzazione tolgono ogni immunità qualora il mantenimento di questa possa intralciare l’azione della giustizia e qualora tali immunità possano essere tolte senza pregiudicare la realizzazione dell’obiettivo per il quale sono state accordate.

Art. 30 Privilegi e immunità accordati al Direttore generale
dell’Organizzazione

Il Direttore generale o, in caso di impedimento di quest’ultimo, il suo sostituto, beneficia dei privilegi e delle immunità che sono riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale pubblico e agli usi internazionali.

Il Direttore generale o, in caso di impedimento di quest’ultimo, il suo sostituto, beneficia delle agevolazioni accordate ai capimissione.

Il Direttore generale beneficia dell’esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, gli emolumenti e le indennità che gli sono versati dall’Organizzazione; tale esenzione si applica anche alle persone di nazionalità svizzera, a condizione che l’Organizzazione preveda un’imposizione interna. A differenza dei redditi dei capitali versati, che non beneficiano dell’esenzione, in Svizzera le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza dall’Organizzazione sono esentate al momento del versamento. Il Direttore generale è esentato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti destinati all’uso strettamente personale e le prestazioni di servizi eseguite a uso strettamente personale. Tale esenzione è accordata mediante sgravio alla fonte a partire dalla somma di 100 franchi per fattura, senza limitazione di massimale. Per ragioni amministrative, questa somma può essere riveduta, in consultazione con l’Organizzazione, la prima volta cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, in funzione dell’andamento del costo della vita in Svizzera. L’IVA è dedotta senza limite di minimale dalle fatture delle PTT e dei servizi industriali.

I privilegi e le agevolazioni in ambito doganale sono accordati conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto svizzero. Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accordare al Direttore generale privilegi doganali almeno pari a quelli previsti, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, dall’ordinanza del 13 novembre 1985 14 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. Inoltre, il Direttore generale ha il diritto di importare e utilizzare una seconda automobile non sdoganata dietro assunzione illimitata fintanto che ne è proprietario.

Art. 31 Privilegi e immunità accordati ai Direttori generali aggiunti ai membri dell’alta direzione e ai funzionari aventi rango P-5 e rango superiore

I Direttori generali aggiunti, i membri dell’alta direzione e i funzionari internazionali aventi rango P-5 e rango superiore fruiscono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale pubblico e agli usi internazionali.

Le suddette persone beneficiano dell’esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, gli emolumenti e le indennità che sono loro versati dall’Organizzazione; tale esenzione si applica anche alle persone di nazionalità svizzera, a condizione che l’Organizzazione preveda un’imposizione interna. A differenza dei redditi dei capitali versati, che non beneficiano dell’esenzione, in Svizzera le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza dall’Organizzazione sono esentate al momento del versamento. Le suddette persone sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti destinati all’uso strettamente personale e le prestazioni di servizi eseguite a uso strettamente personale. Tale esenzione è accordata mediante sgravio alla fonte a partire dalla somma di 100 franchi per fattura, senza limitazione di massimale. Per ragioni amministrative, questa somma può essere riveduta, in consultazione con l’Organizzazione, la prima volta cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, in funzione dell’andamento del costo della vita in Svizzera. L’IVA è dedotta senza limite di minimale dalle fatture delle PTT e dei servizi industriali.

I privilegi e le agevolazioni in ambito doganale sono accordati conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto svizzero. Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accordare a tali persone privilegi doganali almeno pari a quelli previsti, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, dall’ordinanza del 13 novembre 1985 15 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. Inoltre, le suddette persone hanno il diritto di importare e utilizzare una seconda automobile non sdoganata dietro assunzione illimitata fintanto che ne sono proprietarie.

Art. 32 Privilegi e immunità accordati agli altri funzionari

Qualunque sia la loro nazionalità, gli altri funzionari dell’Organizzazione fruiscono della:

  1. immunità di arresto o di detenzione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni;
  2. immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, parole e scritti compresi, anche dopo la cessazione della missione;
  3. inviolabilità delle carte, dei supporti di dati e dei documenti ufficiali;
  4. immunità di sequestro e di ispezione del loro bagaglio ufficiale;
  5. esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, gli emolumenti, e le indennità che sono loro versati dall’Organizzazione; tale esenzione si applica anche ai funzionari di nazionalità svizzera, a condizione che l’Organizzazione preveda un’imposizione interna. A differenza dei redditi dei capitali versati, che non beneficiano dell’esenzione, in Svizzera le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza dall’Organizzazione sono esentate al momento del versamento.

Art. 33 Privilegi e immunità accordati agli altri funzionari non svizzeri

I funzionari dell’Organizzazione che non possiedono la nazionalità svizzera:

  1. non sono soggetti, unitamente al coniuge e ai famigliari che vivono a loro carico, alle misure che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
  2. fruiscono, per quanto riguarda le agevolazioni di cambio e di trasferimento dei loro averi in Svizzera e all’estero, degli stessi privilegi che sono riconosciuti ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
  3. fruiscono, unitamente ai famigliari che vivono a loro carico e al personale domestico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
  4. sono esenti dagli obblighi relativi al servizio nazionale in Svizzera;
  5. fruiscono, in ambito doganale, dei privilegi previsti dalle pertinenti disposizioni del diritto svizzero che sono applicabili alle organizzazioni intergovernative. Il Consiglio federale svizzero si impegna ad accordare a tale categoria privilegi doganali almeno pari a quelli previsti, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, dall’ordinanza del 13 novembre 198516 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 34 Privilegi e immunità accordati ai membri dell’Organo di appello

I membri dell’Organo di appello fruiscono dei privilegi e delle immunità che sono riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale pubblico e agli usi internazionali.

L’articolo 31 del presente Accordo si applica per analogia.

Art. 35 Esperti in missione

Per la durata della missione, viaggio compreso, gli esperti ai quali l’Organizzazione fa ricorso fruiscono dei privilegi e delle immunità seguenti, se tali privilegi e immunità risultano necessari all’esercizio delle loro funzioni:

  1. immunità di giurisdizione per gli atti, parole e scritti compresi, da loro compiuti nel corso della missione;
  2. inviolabilità delle carte, dei supporti di dati e dei documenti ufficiali;
  3. esenzione dalle misure che limitano l’immigrazione, dalle formalità di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
  4. per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni identiche a quelle che sono accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione ufficiale temporanea;
  5. per quanto riguarda il bagaglio personale, immunità e agevolazioni identiche a quelle che sono accordate agli agenti diplomatici.

Art. 36 Servizio militare dei funzionari svizzeri

I funzionari dell’Organizzazione che possiedono la nazionalità svizzera rimangono soggetti agli obblighi militari in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto svizzero in vigore.

Un numero limitato di congedi militari (congedi per l’estero) può essere accordato ai funzionari svizzeri dell’Organizzazione che esercitano funzioni dirigenziali in seno all’Organizzazione; i beneficiari di tale congedo sono dispensati dai servizi, dalla visita e dal tiro obbligatorio fuori del servizio.

Per i funzionari di nazionalità svizzera dell’Organizzazione che non rientrano nella categoria del suddetto paragrafo 2, possono essere presentate richieste di permutazione del servizio d’istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interessato.

Le richieste di congedo per l’estero e le richieste di permutazione del servizio d’istruzione sono presentate dall’Organizzazione al Dipartimento federale degli affari esteri all’indirizzo del Dipartimento militare federale.

Art. 37 Immatricolazione dei veicoli

Ferma restando una perizia del veicolo, i veicoli dei funzionari dell’Organizzazione che sono ammessi alla circolazione internazionale possono essere immatricolati in Svizzera senza restrizioni. Sono necessari una licenza di circolazione svizzera e targhe svizzere.

Per «funzionari dell’Organizzazione» ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si intendono le persone che non sono cittadini svizzeri o non hanno avuto la residenza permanente in Svizzera prima di entrare in funzione.

Art. 38 Oggetto delle immunità

I privilegi e le immunità previsti dal presente Accordo non sono accordati a vantaggio personale di coloro che ne beneficiano, ma unicamente al fine di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione e la totale indipendenza delle persone interessate nell’esercizio delle loro funzioni in relazione all’Organizzazione.

Il Direttore generale o, in caso di impedimento di quest’ultimo, il suo sostituto, non solo ha il diritto, ma anzi il dovere di togliere l’immunità a un funzionario o a un esperto qualora ritenga che tale immunità possa intralciare l’azione della giustizia e possa essere tolta senza pregiudicare la realizzazione dell’obiettivo per il quale è stata accordata. Il Consiglio generale è legittimato a pronunciare la rimozione delle immunità nei confronti del Direttore generale o del suo sostituto.

Art. 39 Entrata, soggiorno e uscita

Le autorità svizzere adottano tutti i provvedimenti necessari a facilitare l’entrata nel territorio svizzero, il soggiorno e l’uscita dal territorio stesso delle persone, qualunque sia la loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso l’Organizzazione, ossia:

  1. i delegati dei Membri e il loro coniuge;
  2. il Direttore generale, i Direttori generali aggiunti, i membri dell’alta direzione, i funzionari aventi rango P-5 e rango superiore e gli altri funzionari, nonché i familiari ai sensi dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo;
  3. i membri dell’Organo di appello;
  4. gli esperti in missione per l’Organizzazione;
  5. qualunque altra persona, di qualsiasi nazionalità, chiamata in veste ufficiale presso l’Organizzazione.

Le autorità svizzere adottano tutti i provvedimenti necessari a facilitare l’entrata nel territorio svizzero, il soggiorno e l’uscita dal territorio stesso delle seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalità:

  1. i domestici privati dei funzionari dell’Organizzazione;
  2. gli invitati personali dei funzionari dell’Organizzazione.

Le richieste di visto provenienti dalle suddette persone devono essere esaminate nel minor tempo possibile ma, nel caso dei domestici privati, non oltre un mese dal deposito della pratica completa. I visti sono rilasciati gratuitamente, fatta eccezione per quelli rilasciati ai domestici privati e agli invitati personali.

Le seguenti persone sono ammesse in Svizzera a titolo di gruppo famigliare, purché vivano nella stessa economia domestica del titolare principale:

  1. il coniuge del titolare principale;
  2. i figli celibi di età inferiore ai 25 anni.

Le seguenti persone sono ammesse in Svizzera in circostanze eccezionali e possono beneficiare di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri:

  1. i figli celibi di età superiore ai 25 anni che sono interamente a carico del titolare principale e che vivono nella stessa economia domestica di quest’ultimo;
  2. le persone a carico ai sensi dello statuto del personale dell’Organizzazione e che vivono nella stessa economia domestica del titolare principale.

Art. 40 Accesso al mercato del lavoro

Il coniuge di un funzionario dell’Organizzazione beneficia dell’accesso al mercato del lavoro, purché risieda in Svizzera e viva nella stessa economia domestica del titolare principale. Tale accesso è accordato a condizioni speciali, nei limiti del diritto svizzero e per la durata delle funzioni del titolare principale.

I figli, ammessi a titolo di gruppo famigliare prima dei 21 anni, beneficiano dell’accesso al mercato del lavoro alle stesse condizioni del coniuge, purché risiedano in Svizzera e vivano nella stessa economia domestica del titolare principale.

Il Consiglio federale svizzero disciplina le modalità di accesso al mercato del lavoro.

Art. 41 Lasciapassare

L’Organizzazione può rilasciare ai suoi funzionari dei lasciapassare. In considerazione del paragrafo 2 del presente articolo, tali lasciapassare sono riconosciuti e accettati dalle autorità svizzere come documenti di viaggio validi.

Le richieste di visto provenienti dai titolari di tali lasciapassare e accompagnate da un certificato che attesti che tali funzionari viaggiano per conto dell’Organizzazione, devono essere esaminate nel minor tempo possibile. I visti sono rilasciati gratuitamente.

Agevolazioni analoghe a quelle menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo sono accordate agli esperti e alle persone che, privi di un lasciapassare dell’Organizzazione, sono latori di un certificato attestante che viaggiano per conto dell’Organizzazione.

Art. 42 Carte di legittimazione

Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia all’Organizzazione, per i funzionari dell’Organizzazione e per i famigliari che vivono nella stessa economia domestica e a loro carico, una carta di legittimazione munita della fotografia del titolare. Tale carta, autentificata dal Dipartimento federale degli affari esteri e dall’Organizzazione, serve alla legittimazione del titolare di fronte alle autorità federali, cantonali o comunali.

L’Organizzazione comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri i nomi dei funzionari dell’Organizzazione e dei loro famigliari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio e la categoria o la classe di funzione alla quale appartengono.

Art. 43 Prevenzione degli abusi

L’Organizzazione e le missioni permanenti per ciò che le riguarda, da una parte, e le autorità svizzere, dall’altra, cooperano in ogni momento per garantire una buona amministrazione della giustizia e il rispetto dei regolamenti di polizia e per prevenire l’abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni previsti dal presente Accordo.

Art. 44 Controversie di ordine privato

L’Organizzazione adotta i provvedimenti appropriati al fine di disporre di un sistema di composizione delle controversie:

  1. risultanti da contratti di cui l’Organizzazione è parte e di altre che vertono su una questione di diritto privato;
  2. in cui è implicato un funzionario dell’Organizzazione che, grazie alla sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, se quest’ultima non è stata tolta conformemente all’articolo 38.

Su richiesta dell’una o dell’altra parte, le autorità svizzere contribuiscono alla composizione amichevole delle suddette controversie.

IV. NNon-responsabilità e sicurezza della Svizzera

Art. 45 Non-responsabilità della Svizzera

Per quanto riguarda l’attività dell’Organizzazione sul proprio territorio, la Svizzera non incorre in alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Organizzazione o dei suoi funzionari.

Art. 46 Sicurezza della Svizzera

Si riserva la competenza del Consiglio federale svizzero di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza della Svizzera.

Nel caso in cui ritenga necessario esercitare tale competenza nei confronti dell’Organizzazione, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto il più rapidamente possibile con l’Organizzazione allo scopo di stabilire di comune accordo le misure necessarie a proteggere gli interessi dell’Organizzazione.

L’Organizzazione collabora con le autorità svizzere per evitare qualsiasi pregiudizio della sicurezza della Svizzera che potrebbe derivare dalla sua attività.

V. Disposizioni finali

Art. 47 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Il Consiglio federale svizzero controlla che le disposizioni del presente Accordo siano rispettate dalle autorità incaricate della sua applicazione.

Art. 48 Composizione delle controversie

Le divergenze di opinione tra le parti del presente Accordo concernenti l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo, che non siano state composte mediante negoziati diretti tra le parti, possono essere presentate su richiesta dell’una o dell’altra parte a un tribunale arbitrale composto di tre membri.

Il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione designano ognuno un membro del tribunale arbitrale.

I membri così designati scelgono di comune accordo il terzo membro, che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza d’accordo entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia su richiesta dell’una o dell’altra parte.

Il tribunale stabilisce la propria procedura.

Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia, definitivo e inappellabile.

Art. 49 Revisione

Il presente Accordo può essere riveduto su richiesta dell’una o dell’altra parte.

In tal caso, entrambe le parti si accordano sulle modifiche che potrebbero essere apportate alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 50 Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato a una data fissata d’intesa tra le parti oppure dall’una o dall’altra parte, con un preavviso scritto di 24 mesi.

Art. 51 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. È applicabile a partire dal 1° gennaio 1995, giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. Fatto a Berna il 2 giugno 1995, in duplice esemplare, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Il capo del Dipartimento federale
degli affari esteri:

Flavio Cotti

Per l’Organizzazione mondiale
del commercio:

Il presidente del Consiglio generale:
Krishnasamy Kesapavany

Il direttore generale:
Renato Ruggiero