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Scambio di lettere del 13 dicembre 2004
tra la Confederazione svizzera e il Fondo mondiale
per la lotta contro l’aids, la tubercolosi e la malaria
concernente lo statuto dei funzionari internazionali
di nazionalità svizzera riguardo alle assicurazioni sociali
svizzere (AVS/AI/APG e AD)

RU 2005 3593

Entrato in vigore il 13 dicembre 2004

(Stato 13 dicembre 2004)

Traduzione 1

Il Direttore esecutivo
del Fondo mondiale per la lotta contro
l’aids, la tubercolosi e la malaria

Ginevra, 13 dicembre 2004

Ambasciatore Paul Seger
Direttore della Direzione del diritto
internazionale pubblico
Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna

Egregio Direttore,

Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 13 dicembre 2004, del tenore seguente:

  1. «Con riferimento al decreto federale del 22 marzo 19962 concernente la conclusione di accordi con le organizzazioni internazionali sullo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/APG e AD), ho l’onore di comunicarle quanto segue:
  2. In nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporle che a partire dall’entrata in vigore dell’accordo del 13 dicembre 20043 tra il Consiglio federale svizzero e il Fondo mondiale per la lotta contro l’aids, la tubercolosi e la malaria ai fini di determinare lo statuto giuridico del Fondo mondiale in Svizzera, i funzionari di nazionalità svizzera del Fondo mondiale non siano più considerati dallo Stato ospite come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI), all’indennità di perdita di guadagno (APG) e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), nella misura in cui siano affiliati a un sistema di previdenza previsto dal Fondo mondiale. Se esercitano le loro funzioni in Svizzera, avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, sia all’AVS/AI/APG/AD, sia alla sola AD. A tale scopo dovranno inoltrare una richiesta di adesione presso la cassa di compensazione del Cantone in cui hanno il loro domicilio entro un termine di tre mesi a partire dalla loro affiliazione a un sistema di previdenza previsto dal Fondo mondiale.
  3. Inoltre ho l’onore di proporvi che i coniugi, svizzeri o stranieri, dei funzionari internazionali di nazionalità svizzera del Fondo mondiale, che sono domiciliati in Svizzera, non siano più obbligatoriamente assicurati all’AVS/AI/APG se non esercitano attività lucrativa al momento dell’affiliazione del funzionario internazionale al sistema di previdenza previsto dal Fondo mondiale o se cessano in un secondo tempo la loro attività lucrativa. Essi avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, all’AVS/AI/APG. A tale scopo dovranno inoltrare una richiesta presso la cassa di compensazione del Cantone in cui hanno il loro domicilio entro un termine di tre mesi a partire dall’affiliazione del funzionario internazionale a un sistema di previdenza previsto dal Fondo mondiale, o entro un termine di tre mesi dalla cessazione della loro attività lucrativa. La regolamentazione descritta sopra si applica inoltre, nella misura in cui essi non beneficiano di privilegi e di immunità, ai coniugi dei funzionari internazionali stranieri esentati dalla sicurezza sociale svizzera in virtù dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a LAVS4.
  4. Gli assicurati potranno in ogni momento disdire la totalità della copertura di assicurazione da loro scelta per la fine del mese in cui la disdetta è data. Gli assicurati all’AVS/AI/APG/AD avranno tuttavia la possibilità di disdire soltanto l’AVS/AI/APG e mantenere l’affiliazione all’AD. La disdetta vale per tutta la durata dell’impiego del funzionario internazionale al servizio del Fondo mondiale. Fatte salve le condizioni particolari previste dalla presente lettera, le disposizioni dell’AVS/AI/APG/AD saranno loro applicabili. Gli assicurati che non adempieranno ai loro obblighi entro i termini prescritti saranno esclusi previo richiamo.
  5. Il Fondo mondiale fornisce al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari di nazionalità svizzera affiliati a un sistema di previdenza previsto dal Fondo mondiale al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo di sede e notificherà per scritto ogni ammissione e uscita di un funzionario svizzero a o da tale sistema.
  6. Le sarò grato di comunicarmi se quanto precede trova la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo sotto forma di scambio di lettere. Esso entrerà in vigore alla stessa data dell’Accordo di sede. Potrà essere disdetto da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.»

In nome del Fondo mondiale, accetto le disposizioni contenute nella Sua lettera. Di conseguenza la Sua lettera e la mia costituiscono un accordo sotto forma di scambio di lettere che entra in vigore a questa data. Potrà essere disdetto da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.

Gradisca, Egregio Direttore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Richard G.A. Feachem