Il Consiglio federale svizzero riconosce, ai fini del presente Accordo, la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera di GAVI Alliance.
0.192.122.818.12
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization) ai fini di determinare lo statuto giuridico di GAVI Alliance in Svizzera
Traduzione1
Concluso il 23 giugno 2009
Entrato in vigore con effetto dal 1° gennaio 2009
(Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
da una parte,
e
GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization),
dall’altra,
al fine di regolare le loro relazioni attraverso un accordo di sede,
hanno convenuto che:
I. Statuto, privilegi e immunità di GAVI Alliance
Art. 1 Personalità e capacità
Art. 2 Indipendenza e libertà d’azione
Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione di GAVI Alliance.
Il Consiglio federale svizzero riconosce a GAVI Alliance una libertà di riunione assoluta sul territorio svizzero, comprendente la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.
Art. 3 Inviolabilità dei locali
Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che sono utilizzati per i fini di GAVI Alliance, chiunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso del Direttore esecutivo di GAVI Alliance o della persona da lui designata.
Art. 4 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi di GAVI Alliance e, in generale, tutti i documenti, come pure i supporti di dati che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili sempre e ovunque essi si trovino.
Art. 5 Immunità di giurisdizione e di esecuzione
Nell’ambito delle sue attività, GAVI Alliance beneficia dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne nei casi in cui:
- l’immunità è formalmente revocata, in un caso particolare, dal Direttore esecutivo di GAVI Alliance o dalla persona da lui designata;
- un’azione di responsabilità civile è intentata contro GAVI Alliance per danni provocati in Svizzera da veicoli che le appartengono o che circolano per suo conto;
- un pignoramento è ordinato per decisione giudiziaria, sulla base della remunerazione, del salario e di altri emolumenti dovuti da GAVI Alliance a uno dei suoi funzionari;
- è presentata una domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedura avviata a titolo principale da GAVI Alliance; ed
- è eseguita una sentenza arbitrale in applicazione dell’articolo 29 del presente Accordo.
Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni di proprietà di GAVI Alliance o utilizzati da questa ai suoi fini, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il proprietario, sono esenti da:
- qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione;
- qualsiasi forma di sequestro, coazione amministrativa o misura preliminare a una sentenza, fatti salvi i casi previsti dal paragrafo 1.
Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni
Le pubblicazioni e le comunicazioni di GAVI Alliance non sottostanno ad alcuna restrizione.
Art. 7 Regime fiscale
GAVI Alliance, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Nel caso degli immobili, tuttavia, tale esenzione si applica soltanto agli edifici di cui GAVI Alliance è proprietaria, e che sono occupati dai suoi servizi, nonché ai redditi che ne derivano.
GAVI Alliance è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In particolare, è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutte le acquisizioni destinate ad uso ufficiale e per tutti i servizi effettuati per uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera.
GAVI Alliance è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali, purché non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di particolari servizi resi.
Se del caso, le esenzioni di cui sopra sono effettuate mediante rimborso, previa esplicita domanda di GAVI Alliance e applicando una procedura da stabilire tra GAVI Alliance e le autorità competenti.
Art. 8 Regime doganale
Il trattamento alla dogana degli oggetti destinati all’uso ufficiale di GAVI Alliance è disciplinato dall’ordinanza del 13 novembre 1985 2 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 9 Libera disposizione dei fondi
GAVI Alliance può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, divisa, numerario, oro e altro valore mobile, disporne liberamente, sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 10 Comunicazioni
GAVI Alliance beneficia, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore pari almeno a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, in misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 1992 3 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
GAVI Alliance ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali. Ha il diritto di inviare e ricevere la corrispondenza, inclusi i supporti di dati, mediante corrieri o valigie debitamente identificati, che beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali debitamente autentificate da GAVI Alliance non possono essere censurate.
GAVI Alliance è esonerata dall’obbligo di omologare gli impianti terminali di telecomunicazione via cavo (comunicazione via cavo), allestiti e utilizzati esclusivamente nel perimetro dei suoi edifici o di parti di essi o del terreno adiacente. Gli impianti di telecomunicazione dovranno essere allestiti e utilizzati in modo da non mettere in pericolo le persone e i beni e da non perturbare le telecomunicazioni e la radiodiffusione.
L’utilizzazione di impianti di telecomunicazione (comunicazione via cavo o comunicazione senza fili) deve essere coordinata tecnicamente con l’Ufficio federale delle comunicazioni.
Art. 11 Cassa pensioni e fondi speciali
Le casse pensioni o gli istituti di previdenza che esercitano ufficialmente la loro attività a favore di funzionari di GAVI Alliance dispongono in Svizzera della stessa capacità giuridica garantita a GAVI Alliance. Per quanto riguarda i beni mobili e proporzionalmente alla loro attività in favore dei funzionari, beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti a GAVI Alliance.
I fondi e le fondazioni, dotati o meno di una personalità giuridica, gestiti sotto gli auspici di GAVI Alliance e destinati ai suoi fini ufficiali, beneficiano delle stesse esenzioni, degli stessi privilegi e delle stesse immunità garantiti a GAVI Alliance, per quanto riguarda i loro beni mobili. I fondi e le fondazioni istituiti dopo l’entrata in vigore del presente Accordo beneficiano degli stessi privilegi e delle stesse immunità, fatto salvo l’assenso delle autorità federali competenti.
Art. 12 Previdenza sociale
GAVI Alliance non è soggetta, in qualità di datore di lavoro, alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché alla legislazione sull’assicurazione malattia.
II. Privilegi e immunità accordati alle persone chiamate in veste ufficiale presso GAVI Alliance
Art.
13
Privilegi e immunità accordati ai Membri del Consiglio
di fondazione
I Membri del Consiglio di fondazione di GAVI Alliance che agiscono in qualità ufficiale per GAVI Alliance, beneficiano in Svizzera dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di arresto o detenzione, salvo in caso di flagrante delitto, ed esenzione dalle ispezioni del bagaglio personale;
- immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- privilegi e agevolazioni doganali accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 19854 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
- esenzione, per sé e per le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli, da qualsiasi misura volta a limitare l’entrata sul territorio svizzero, da ogni formalità relativa alla registrazione degli stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale;
- per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
I privilegi e le immunità sono accordati ai Membri del Consiglio di fondazione non per conferire loro vantaggi personali, bensì per garantire l’esercizio in tutta indipendenza delle loro funzioni in rapporto con GAVI Alliance. La revoca dell’immunità dei Membri del Consiglio di fondazione e, se del caso, dei loro supplenti, è di competenza del Presidente del Consiglio di fondazione. La revoca dell’immunità del Presidente del Consiglio di fondazione è di competenza del Consiglio di fondazione
Art.
14
Privilegi e immunità accordati al Direttore esecutivo e agli alti
funzionari di GAVI Alliance
Fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo, il Direttore esecutivo di GAVI Alliance o, in caso di impedimento di questi, il suo sostituto, nonché gli alti funzionari beneficiano dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali.
Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esonerate da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gli emolumenti e le indennità versati loro da GAVI Alliance; tale esenzione si applica alle persone di nazionalità svizzera, a condizione che GAVI Alliance preveda un’imposizione interna. Sono parimenti esonerate in Svizzera, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che potrebbero essere versate a queste persone a titolo di indennità per malattia, infortunio e così via; per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate alle stesse persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso GAVI Alliance. Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tener conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito di queste persone.
Le persone di cui sopra che non hanno la nazionalità svizzera sono esonerate dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per le acquisizioni destinate ad uso strettamente personale e per tutti i servizi effettuati ad uso strettamente personale.
I privilegi doganali sono accordati conformemente all’ordinanza del 13 novembre 1985 5 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 15 Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari di GAVI Alliance
I funzionari di GAVI Alliance beneficiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni presso GAVI Alliance, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle remunerazioni, gli emolumenti e le indennità versati loro da GAVI Alliance; tale esenzione si applica ai funzionari di nazionalità svizzera, a condizione che GAVI Alliance preveda un’imposizione interna. Sono parimenti esonerate in Svizzera, al momento del loro versamento, le prestazioni in capitale, dovute a qualsiasi titolo da una cassa pensioni o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 11 del presente Accordo; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale che potrebbero essere versate a funzionari di GAVI Alliance a titolo di indennità per malattia, infortunio e così via; per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi dei capitali versati, come pure le rendite e le pensioni versate ad ex-funzionari di GAVI Alliance.
- Rimane inoltre inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tener conto dei salari, delle remunerazioni e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota di imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito dei funzionari.
Art. 16 Privilegi e immunità garantiti ai funzionari di GAVI Alliance che non hanno la nazionalità svizzera
Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all’articolo 15 del presente Accordo, i funzionari di GAVI Alliance che non hanno la nazionalità svizzera:
- sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera;
- non sottostanno, così come le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli, alle disposizioni volte a limitare l’entrata sul territorio svizzero e alle formalità relative alla registrazione degli stranieri;
- beneficiano, in materia di agevolazioni di cambio, dei medesimi privilegi riconosciuti ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
- beneficiano, così come i famigliari a loro carico, delle medesime agevolazioni per il rimpatrio accordate ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
- beneficiano, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previsti dall’ordinanza del 13 novembre 19856 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Art. 17 Previdenza sociale
I funzionari di GAVI Alliance che non hanno la nazionalità svizzera non sottostanno alla legislazione svizzera concernente l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assicurazione invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, le indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Lo statuto dei funzionari di nazionalità svizzera è disciplinato mediante scambio di lettere 7 .
I funzionari di GAVI Alliance, di nazionalità estera o svizzera, non sono tenuti ad affiliarsi all’assicurazione malattie svizzera. Cionostante possono chiedere di essere affiliati a tale assicurazione.
I funzionari di GAVI Alliance non sottostanno all’assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni, sempreché GAVI Alliance accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.
Art. 18 Servizio militare dei funzionari svizzeri
I funzionari di nazionalità svizzera di GAVI Alliance sottostanno agli obblighi militari in Svizzera, conformemente alle disposizioni del diritto svizzero in vigore.
Ai funzionari di nazionalità svizzera di GAVI Alliance, che esercitano funzioni dirigenti in seno a GAVI Alliance, può essere accordato un numero limitato di congedi militari (congedi per l’estero); i beneficiari di un congedo di questo tipo sono dispensati dal servizio, dall’ispezione e dal tiro obbligatorio fuori servizio.
Per i funzionari di nazionalità svizzera di GAVI Alliance che non rientrano nella categoria di cui al paragrafo 2, possono essere presentate domande di differimento del servizio d’istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interessato.
Le domande di congedo per l’estero e le domande di differimento del servizio d’istruzione sono presentate da GAVI Alliance al Dipartimento federale degli affari esteri, all’indirizzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art.
19
Privilegi e immunità accordati ai Membri dei Comitati consultivi
del Consiglio e agli esperti in missione per GAVI Alliance
I Membri dei Comitati consultivi del Consiglio e gli esperti in missione per GAVI Alliance beneficiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei privilegi e delle immunità seguenti:
- immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato le loro funzioni presso GAVI Alliance, fatto salvo l’articolo 20 del presente Accordo;
- inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
- esenzione da ogni misura volta a limitare l’entrata sul territorio svizzero, da ogni formalità relativa alla registrazione e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
- per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni analoghe a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
- per quanto concerne il bagaglio personale, agevolazioni analoghe a quelle accordate agli agenti diplomatici.
Art. 20 Eccezioni all’immunità di giurisdizione
Le persone di cui agli articoli 13, 14, 15 e 19 del presente Accordo non beneficiano dell’immunità di giurisdizione in caso di azione in responsabilità civile intentata nei loro confronti a seguito di danni causati in Svizzera da un veicolo di loro proprietà o da esse condotto, oppure in caso di infrazione alle disposizioni federali concernenti la circolazione stradale punibile con una multa disciplinare.
Art. 21 Oggetto delle immunità
I privilegi e le immunità previsti dal presente Accordo non sono stabiliti allo scopo di conferire vantaggi personali ai loro beneficiari. Sono istituiti unicamente per garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento di GAVI Alliance e la completa indipendenza dei suoi funzionari.
Il Direttore esecutivo ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità di un funzionario, di un membro di un Comitato consultivo o di un esperto, nei casi in cui ritenga che tale immunità impedisca l’azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi di GAVI Alliance. La revoca dell’immunità del Direttore esecutivo è di competenza del Presidente del Consiglio di fondazione.
Art. 22 Entrata, soggiorno e uscita
Le autorità svizzere prendono tutte le misure utili a facilitare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita dal medesimo e il soggiorno di tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso GAVI Alliance, ovvero:
- i Membri del Consiglio di fondazione di GAVI Alliance e le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli;
- il Direttore esecutivo, gli alti funzionari e i funzionari di GAVI Alliance, così come le persone autorizzate dal Dipartimento federale degli affari esteri ad accompagnarli;
- i Membri dei Comitati consultivi;
- gli esperti in missione per GAVI Alliance;
- qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua nazionalità, chiamata in veste ufficiale presso GAVI Alliance.
Art. 23 Documenti di legittimazione
Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia a GAVI Alliance, per ogni funzionario, così come per ogni famigliare ammesso a titolo di ricongiungimento famigliare che vive a suo carico, in comunione domestica e che non esercita un’attività lucrativa, un documento di legittimazione munito di fotografia del titolare. Tale documento serve a legittimare il titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
GAVI Alliance comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei suoi funzionari e dei loro famigliari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio e la categoria o la classe di funzione alla quale appartengono.
Art. 24 Prevenzione degli abusi
GAVI Alliance e le autorità svizzere cooperano sempre, allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità, delle agevolazioni e delle esenzioni previsti dal presente Accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.
Art. 25 Vertenze private
GAVI Alliance prende disposizioni adeguate allo scopo di comporre in modo soddisfacente:
- vertenze derivanti da contratti dei quali GAVI Alliance è parte e altre vertenze di diritto privato;
- vertenze nelle quali sono implicate persone menzionate agli articoli 13, 14, 15 e 19 e che, in virtù del loro statuto ufficiale, beneficiano dell’immunità, sempreché questa non sia stata revocata ai sensi degli articoli 13 paragrafo 2 e 21 del presente Accordo.
III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera
Art. 26 Non responsabilità della Svizzera
La Svizzera non incorre in alcuna responsabilità internazionale per gli atti o le omissioni di GAVI Alliance, o per quelli dei funzionari di questa, legati all’attività di GAVI Alliance sul suo territorio.
Art. 27 Sicurezza della Svizzera
È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza della Svizzera.
Qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto il più rapidamente possibile con GAVI Alliance, allo scopo di decidere di comune intesa i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi di GAVI Alliance.
GAVI Alliance collabora con le autorità svizzere per evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera legato alle proprie attività.
IV. Disposizioni finali
Art. 28 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Art. 29 Composizione delle vertenze
Le vertenze tra le Parti al presente Accordo concernenti la sua interpretazione o la sua applicazione, che non hanno potuto essere composte mediante negoziazioni tra le Parti, possono essere sottoposte da ciascuna Parte, mediante una richiesta, a un tribunale arbitrale composto da tre membri.
Il Consiglio federale svizzero e GAVI Alliance designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.
I membri così designati scelgono di comune accordo un terzo membro, che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia su richiesta di una delle Parti.
Il tribunale stabilisce la propria procedura.
La sentenza arbitrale è obbligatoria e definitiva per le Parti in causa.
Art. 30 Revisione dell’Accordo
Il presente Accordo può essere riveduto su domanda di una delle Parti.
In tal caso, le due Parti si concertano per stabilire le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 31 Denuncia dell’Accordo
Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti, mediante preavviso scritto di due anni per la fine di un anno civile.
Art. 32 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma ed è applicabile a contare dal 1° gennaio 2009. Fatto a Berna, il 23 giugno 2009, in doppio esemplare, in lingua francese.
Per il Consiglio federale svizzero: | Per GAVI Alliance: |
Paul Seger | Julian Lob-Levyt |