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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e l’Associazione
dei Paesi Esportatori di Minerale di Ferro per determinare lo statuto giuridico di questa associazione in Svizzera

RU 1977 1580

Traduzione1

Concluso il 9 dicembre 1976
Entrato in vigore il 28 dicembre 1976

(Stato 28 dicembre 1976)

Il Consiglio federale svizzero,
da un lato ,
l’Associazione dei Paesi Esportatori di Minerale di Ferro,
dall’altro ,

desiderosi di concludere un accordo per determinare lo statuto giuridico in Svizzera dell’Associazione dei Paesi Esportatori di Minerale di Ferro,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

I. Statuto, immunità e privilegi dell’Associazione

Art. 1 Personalità

Il Consiglio federale riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Associazione dei Paesi Esportatori di Minerale di Ferro (qui appresso: «Associazione»).

Art. 2 Libertà d’azione

Il Consiglio federale garantisce all’Associazione l’indipendenza e la libertà d’azione che le appartengono come istituzione internazionale.

Le riconosce in particolare, come anche ai suoi membri, quanto ai rapporti con la medesima, la libertà di riunione, discussione e decisione.

Art. 3 Inviolabilità

Gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che, qualunque ne sia il proprietario, sono utilizzati ai fini dell’Associazione, sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può accedervi senza l’esplicito consenso dell’Associazione. Soltanto il suo Segretario generale o il rappresentante debitamente autorizzato sono competenti per rinunciare a detta inviolabilità.

Gli archivi dell’Associazione e, in generale, tutti i documenti destinati al suo uso ufficiale, che le appartengono o si trovano in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino.

L’Associazione esercita il controllo e la polizia dei suoi locali.

Art. 4 Immunità di giurisdizione e immunità per altri provvedimenti

L’Associazione gode dell’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa, salvo la stessa sia stata espressamente levata dal Segretario generale o dal suo rappresentante debitamente autorizzato. L’inserimento in un contratto di una clausola di giurisdizione davanti a un tribunale ordinario svizzero costituisce una rinuncia formale all’immunità. Tuttavia, salvo esplicita clausola contraria, rinuncia siffatta non si estende alle misure d’esecuzione.

Gli edifici o parti di essi, il terreno adiacente e i beni di proprietà dell’Associazione o utilizzati da questa ai suoi fini, siano essi di sua proprietà o no, non possono essere oggetto di alcuna perquisizione, requisizione, sequestro o misura d’esecuzione.

Art. 5 Comunicazioni

L’Associazione beneficia, quanto alle sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello garantito alle organizzazioni internazionali in Svizzera, nella misura compatibile con la convenzione internazionale delle telecomunicazioni 2 .

L’Associazione ha il diritto d’usare codici per le sue comunicazioni ufficiali. Essa ha pure il diritto di spedire e ricevere la corrispondenza mediante corrieri o valigie debitamente identificati che beneficiano degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate dall’Associazione, non possono essere censurate.

L’esercizio degli impianti di telecomunicazione dev’essere tecnicamente coordinato con l’Azienda svizzera delle PTT.

Art. 6 Pubblicazioni

L’importazione e l’esportazione delle pubblicazioni dell’Associazione non sottostanno ad alcuna restrizione.

Art. 7 Ordinamento fiscale

L’Associazione, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili questa esenzione si applica soltanto a quelli di proprietà dell’Associazione e occupati dai suoi servizi, come anche al redditi che ne derivano. L’Associazione non può essere imposta sulla pigione che essa paga per locali che ha dato in affitto e sono occupati dai suoi servizi.

L’Associazione è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra d’affari, compresa nei prezzi o traslata in modo apparente, l’esonero è però ammesso soltanto per gli acquisti destinati all’uso ufficiale dell’Associazione, purché l’importo fatturato per un singolo acquisto superi cento franchi svizzeri.

L’Associazione è esente da qualsiasi tassa federale, cantonale e comunale, purché non si tratti di tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi.

Ove occorra le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, a domanda dell’Associazione e seguendo una procedura da determinarsi dall’Associazione e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 8 Regime doganale

Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’Associazione è disciplinato dal regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali (regolamento doganale) che è parte integrante del presente accordo.

Art. 9 Libera disposizione dei fondi

L’Associazione può ricevere, possedere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, oro, qualsiasi divisa, numerario o altro valore mobile e ha facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera, sia nelle sue relazioni con l’estero.

Il presente articolo è applicabile agli Stati membri nelle loro relazioni con l’Associazione.

Art. 10 Casse pensioni e fondi speciali

Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell’Associazione ha, se osserva le modalità previste al riguardo dal diritto svizzero, la capacità giuridica in Svizzera. Beneficia, nella misura della sua attività in favore dei detti funzionari, delle stesse esenzioni e immunità e degli stessi privilegi dell’Associazione medesima.

I fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto gli auspici dell’Associazione e destinati a scopi ufficiali, beneficiano, per quanto concerne i loro beni mobili, delle stesse esenzioni e immunità e degli stessi privilegi dell’Associazione medesima.

Art. 11 Previdenza sociale

L’Associazione è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di compensazione, le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni ecc.; è inteso che l’Associazione provvede, in quanto possibile e a condizioni da convenire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione i suoi agenti che non godono di una protezione sociale equivalente.

II. Immunità e agevolazioni concesse alle persone operanti
in qualità ufficiali presso l’Associazione

Art. 12 Statuto dei rappresentanti degli Stati membri dell’Associazione

I rappresentanti degli Stati membri dell’Associazione, che sono chiamati in qualità ufficiale presso la medesima, godono, nell’esercizio delle loro funzioni in Svizzera e durante i viaggi a destinazione del luogo di riunione o in provenienza dal medesimo, delle immunità e dei privilegi riconosciuti ai rappresentanti degli Stati presso organizzazioni internazionali. 1 privilegi e le agevolazioni in materia doganale sono però accordati secondo il regolamento doganale.

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti degli Stati membri dell’Associazione non a vantaggio personale, bensì per assicurare in tutta indipendenza l’esercizio delle loro funzioni in rapporto con l’Associazione. Conseguentemente, uno Stato membro dell’Associazione non ha solamente il diritto ma anche il dovere di levare l’immunità del suo rappresentante qualora, a suo giudizio, l’immunità intralciasse il corso della giustizia e qualora essa possa essere levata senza compromettere i fini per i quali era stata concessa.

Art. 13 Statuto del Segretario generale dell’Associazione

Il Segretario generale dell’Associazione e i funzionari delle categorie da lui designate con il consenso del Consiglio federale godono dei privilegi e delle immunità, esenzioni e agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto delle genti e alle consuetudini internazionali.

I privilegi e le agevolazioni in materia doganale sono accordati conformemente al regolamento doganale.

Art. 14 Immunità e agevolazioni concesse a tutti i funzionari

I funzionari dell’Associazione, qualunque sia la loro cittadinanza, beneficiano dell’immunità di qualsiasi giurisdizione per gli atti compiti nell’esercizio delle loro funzioni, parole e scritti compresi, anche se tali persone hanno cessato d’essere funzionari.

Art. 15 Immunità e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri

I funzionari dell’Associazione che non sono cittadini svizzeri:

  1. sono esenti da qualsiasi obbligo inerente al servizio nazionale in Svizzera;
  2. non soggiacciono, unitamente al loro coniuge e ai membri della famiglia a loro carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
  3. godono, in materia di agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
  4. godono, unitamente ai membri della famiglia e al personale domestico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
  5. godono, in materia doganale, delle agevolazioni previste dal regolamento doganale;
  6. godono dell’esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale su lo stipendio, le rimunerazioni e le indennità ricevuti dall’Associazione. Le prestazioni pecuniarie dovute, per qualsiasi motivo, da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza giusta l’articolo Il del presente accordo, sono pure esenti, al momento del loro pagamento in Svizzera, da qualunque imposta su il capitale e il reddito; lo stesso vale per tutte le prestazioni eventualmente pagate ad agenti, funzionari o impiegati dell’Associazione come indennità per malattia, infortunio ecc.; per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi dei capitali pagati, come anche le rendite e le pensioni pagate agli ex funzionari dell’Associazione. Resta per altro inteso che la Svizzera mantiene la possibilità di tener conto dei salari, degli stipendi e di altri elementi di reddito esentati, per determinare l’aliquota di tassazione applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito del funzionario.

Art. 16 Libertà d’entrata, di soggiorno e d’uscita

Le autorità svizzere prendono ogni utile provvedimento per facilitare l’entrata nel territorio svizzero, l’uscita dal medesimo e il soggiorno a tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza, chiamate in qualità ufficiale presso l’Associazione, ossia:

  1. i rappresentanti degli Stati membri;
  2. il Segretario generale e il personale dell’Associazione, come anche i loro coniugi e figli di cui provvedono al sostentamento;
  3. qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza, chiamata in qualità ufficiale presso l’Associazione.

Art. 17 Carte di legittimazione

Il Dipartimento politico federale consegna all’Associazione, all’intenzione di ogni funzionario, una carta dì legittimazione provvista della fotografia del titolare. Tale carta, autenticata dal Dipartimento politico federale e dall’Associazione, serve a legittimare il titolare verso qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale. Una carta identica è consegnata parimente all’Associazione all’intenzione dei membri della famiglia dei funzionari non svizzeri menzionati nell’articolo 15, se vivono a loro carico e nella stessa economia domestica e non esplicano alcuna attività lucrativa.

L’Associazione comunica regolarmente al Dipartimento politico federale l’elenco dei funzionari dell’Associazione e dei membri delle loro famiglie, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione cui appartengono.

Art. 18 Oggetto delle immunità

I privilegi e le immunità previsti nel presente accordo non sono istituiti per accordare ai funzionari dell’Associazione vantaggi e comodità personali. Essi sono stabiliti soltanto per assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell’Associazione e la completa indipendenza dei suoi agenti.

Il Segretario generale dell’Associazione ha il diritto e il dovere di levare l’immunità di un funzionario se giudica che essa intralcia il corso normale della giustizia e che essa può essere levata senza pregiudicare gl’interessi dell’Associazione. Il Consiglio Esecutivo ha facoltà decisionale per levare l’immunità del Segretario generale.

Art. 19 Prevenzione degli abusi

L’Associazione e le autorità svizzere coopereranno in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia e di garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e d’impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le agevolazioni previste nel presente accordo.

Art. 20 Contestazioni di carattere privato

L’Associazione prende provvedimenti appropriati allo scopo di comporre in modo soddisfacente:

  1. le contestazioni in materia di contratti di cui l’Associazione è partecipe e altre contestazioni di diritto privato;
  2. le contestazioni in cui è implicato un funzionario o un perito dell’Associazione che, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora questa non sia stata levata conformemente alle disposizioni dell’articolo 18.

III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera

Art. 21 Non responsabilità della Svizzera

Dall’attività dell’Associazione in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Associazione e dei suoi agenti che operano o omettono nell’ambito delle loro funzioni.

Art. 22 Sicurezza della Svizzera

Nessuna disposizione del presente accordo può impedire al Consiglio federale svizzero di prendere tutte le precauzioni utili nell’interesse della sicurezza della Svizzera.

Qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si metterà in contatto, il più presto possibile, nella misura in cui le circostanze lo permettono, con l’Associazione allo scopo di stabilire di comune intesa le misure necessarie per proteggere gli interessi dell’Associazione.

L’Associazione coopera con le autorità svizzere per evitare, nell’esercizio delle sue attività, qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

IV. Esecuzione, modificazione, disdetta ed entrata
in vigore dell’accordo

Art. 23 Esecuzione da parte della Svizzera

Il Dipartimento politico federale è l’autorità svizzera incaricata di applicare il presente accordo.

Art. 24 Giurisdizione

Qualsiasi contestazione circa l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo che non può essere composta mediante negoziati diretti tra le parti, può essere sottoposta, dall’una o dall’altra parte, al giudizio di un tribunale arbitrale composto di tre membri.

Il Consiglio federale svizzero e l’Associazione designano ciascuno un membro del tribunale.

I membri così designati cooptano il loro presidente.

Qualora i membri non si accordino sulla scelta del presidente, quest’ultimo è designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia, a richiesta dei membri del tribunale.

Il tribunale stabilisce la propria procedura.

Art. 25 Modificazione

Il presente accordo può essere modificato a domanda dell’una o dell’altra parte.

In tal caso, le due parti si concertano sulle modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.

Art. 26 Disdetta

Il presente accordo può essere disdetto in ogni momento, dall’una o dall’altra parte, con il preavviso di un anno.

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui il Comitato dell’Associazione ne avrà comunicato l’approvazione alle autorità svizzere.

In fede di che, il presente Accordo è stato firmato a Berna, il 9 dicembre 1976, in doppio esemplare nelle lingue francese e inglese. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevale il testo francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

F. de Ziegler

Per l’Associazione
dei Paesi Esportatori di Minerale di Ferro:

B. K. Sanyal