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0.192.122.972.111

Scambio di lettere del 20 marzo 1997
tra il Consiglio federale svizzero e il Centro Sud
concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD)

0.192.122.972.111 (Stato 6 novembre 2001)

RU 20012606

Entrato in vigore il 20 marzo 1997

(Stato 6 novembre 2001)

Traduzione 1

Centro Sud

Ginevra, 20 marzo 1997

1211 Ginevra 19

Signor Flavio Cotti

Vicepresidente del Consiglio federale

Capo del Dipartimento federale degli affari esteri

3003 Berna

Onorevole Vicepresidente del Consiglio federale,

Ho l’onore di fare riferimento alla Sua lettera odierna, dal tenore seguente:

«Facendo riferimento al decreto federale del 22 marzo 1996 2 concernente la conclusione di accordi con le organizzazioni internazionali sullo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), ho l’onore di comunicarle quanto segue:

A nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporle che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo del 20 marzo 1997 3 tra il Consiglio federale svizzero e il Centro Sud concernente lo statuto giuridico del Centro Sud in Svizzera, i funzionari di cittadinanza svizzera del Centro Sud non vengano più considerati dallo Stato ospitante come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI), all’assicurazione d’indennità per perdita di guadagno (IPG) e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), se saranno affiliati ad un sistema di previdenza previsto dal Centro Sud. Se esercitano le proprie funzioni in Svizzera avranno la possibilità di aderire, volontariamente, o all’AVS/AI/IPG/AD, o solo all’AD. A tal fine, dovranno inoltrare richiesta d’adesione presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro il termine di tre mesi a decorrere dalla loro affiliazione ad un sistema di previdenza previsto dal Centro Sud.

Inoltre ho l’onore di proporle che i coniugi, svizzeri o stranieri, dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera, domiciliati in Svizzera, non siano più assicurati obbligatoriamente all’AVS/AI/IPG, se non esercitano un’attività lucrativa al momento dell’affiliazione del funzionario internazionale al sistema di previdenza previsto dal Centro Sud o se cessano in seguito la loro attività lucrativa. Avranno la possibilità di aderire, volontariamente, all’AVS/AI/IPG. A tal fine, dovranno inoltrare richiesta presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro un termine di tre mesi a decorrere dall’affiliazione del funzionario internazionale ad un sistema di previdenza previsto dal Centro Sud o entro un termine di tre mesi a decorrere dalla cessazione della loro attività lucrativa. La regolamentazione qui descritta si applica anche ai coniugi – che non fruiscono di privilegi e immunità – di funzionari internazionali stranieri, esentati dalla sicurezza sociale svizzera in virtù dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a LAVS 4 .

Gli assicurati potranno, in qualsiasi momento, rescindere tutti i contratti di copertura assicurativa che hanno scelto per la fine del mese corrente. Tuttavia, gli assicurati all’AVS/AI/IPG/AD potranno rescindere anche i soli contratti dell’AVS/AI/IPG e mantenere la loro affiliazione all’AD. La rescissione vale per tutta la durata dell’impiego del funzionario internazionale presso il Centro Sud. Fatte salve le condizioni particolari previste nella presente lettera, le disposizioni AVS/AI/IPG/AD saranno loro applicabili. Gli assicurati che non adempiranno ai loro obblighi entro i termini previsti ne saranno esclusi dopo diffida.

Il Centro Sud fornisce al Dipartimento federale degli affari esteri la lista dei funzionari di cittadinanza svizzera affiliati ad un sistema di previdenza previsto dal Centro Sud all’entrata in vigore dell’accordo di sede e notifica per scritto ogni caso in cui un funzionario svizzero aderisce al sistema citato o ne esce.

La prego di volermi comunicare se quanto sopra proposto incontra la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo a mezzo di scambio di lettere. Quest’ultimo entrerà in vigore contemporaneamente all’accordo di sede. Entrambe le parti potranno denunciare l’accordo per il primo giorno di un anno civile, con preavviso scritto di dodici mesi».

A nome dal Centro Sud, accetto le disposizioni contenute nella Sua lettera.

Gradisca, onorevole Consigliere federale, l’espressione della mia alta considerazione.

Julius K. Nyerere
Presidente del Centro Sud