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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il «Fund for the Afghan People» concernente i privilegi e le immunità del «Fund for the Afghan People» in Svizzera

RU 2024 64

Traduzione

Concluso il 1° febbraio 2024
Entrato in vigore il 1° febbraio 2024

(Stato 1° febbraio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
il «Fund for the Afghan People»,
dall’altro,

desiderosi di concludere un Accordo concernente i privilegi e le immunità del «Fund for the Afghan People» in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Capacità giuridica

Il Consiglio federale riconosce la capacità giuridica in Svizzera del «Fund for the Afghan People», fondazione di diritto svizzero costituita nel 2022 (di seguito «Fund»).

Art. 2 Libertà d’azione

Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione del Fund.

Esso gli riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione, sul territorio svizzero.

Art. 3 Inviolabilità dei beni, degli archivi, dei documenti e della corrispondenza

I beni e gli archivi del Fund e, in generale, tutti i documenti e la corrispondenza a prescindere dal loro formato (fisico o digitale), come pure tutti i supporti di dati che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque essi si trovino.

Art. 4 Immunità di giurisdizione e di esecuzione

Nell’ambito delle sue attività, il Fund beneficia dell’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa, e dell’immunità di esecuzione, tranne:

  1. in singoli casi nei quali tale immunità è stata formalmente revocata dal Consiglio di fondazione del Fondo;
  2. in caso di un’azione di responsabilità civile intentata contro il Fund per danni provocati in Svizzera da veicoli di sua proprietà o che circolano per suo conto;
  3. in caso di pignoramento, ordinato per decisione giudiziaria, di stipendi, salari e altri emolumenti dovuti dal Fund a uno dei suoi funzionari o a qualsiasi altra persona che intrattiene un rapporto di lavoro con esso;
  4. in caso di domanda riconvenzionale direttamente connessa con un’azione in giudizio principale dal Fund;
  5. in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale emanata in applicazione dell’articolo 17 del presente Accordo.

Art. 5 Rinuncia all’immunità di giurisdizione e di esecuzione

Il Fund rinuncia alla propria immunità di giurisdizione e di esecuzione se, in un procedimento giudiziario relativo ad accuse di gravi violazioni dei diritti umani, la produzione di documenti, di dati o di altre informazioni in suo possesso è necessaria per salvaguardare i diritti della vittima.

Il Fund rinuncia alla propria immunità di giurisdizione e di esecuzione anche in tutti i casi in cui ritiene che l’immunità intralci l’azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare i propri interessi.

Il Fund consegna, per il tramite del Dipartimento federale degli affari esteri o direttamente all’autorità richiedente, i documenti, i dati o le altre informazioni richiesti.

Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni

Le pubblicazioni e le comunicazioni del Fund non sottostanno ad alcuna restrizione.

Art. 7 Regime fiscale

Il Fund, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Nel caso degli immobili, tuttavia, tale esonero si applica soltanto a quelli di proprietà del Fondo e occupati dai suoi servizi, nonché ai redditi che ne derivano.

Il Fondo è esonerato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. In particolare, è esonerato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per tutti gli acquisti di beni e prestazioni di servizi destinati esclusivamente all’uso ufficiale.

Il Fondo è esonerato da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono remunerazione di particolari prestazioni di servizi rese.

Se del caso, gli esoneri di cui sopra sono garantiti mediante rimborso su domanda del Fund conformemente alla legislazione svizzera.

Art. 8 Libera disposizione dei fondi

Il Fund può ricevere, detenere, convertire e trasferire tutti i tipi di fondi, tutte le divise, il contante, l’oro e altri valori mobiliari, nonché disporne liberamente, sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.

Art. 9 Sicurezza sociale

In quanto datore di lavoro, il Fund è soggetto alla legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e in particolare è soggetto all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, all’assicurazione invalidità, all’assicurazione contro la disoccupazione, al regime delle indennità per perdita di guadagno, al regime delle indennità familiari, alla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nonché all’assicurazione malattie e a quella contro gli infortuni.

Art. 10 Personale straniero

Il Consiglio federale esonera il Fund dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.

Art. 11 Privilegi e immunità accordati ai membri del Consiglio di fondazione del Fund

I membri del Consiglio di fondazione del Fund, e se del caso i loro supplenti, che agiscono in veste ufficiale per il Fund beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni in Svizzera, dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. immunità di arresto o detenzione, salvo in caso di flagrante delitto, ed esenzione dalle ispezioni del bagaglio personale, salvo se vi sono validi motivi di credere che contengano beni o merci vietati o soggetti a tributi;
  2. immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, salvo nel caso di azione di responsabilità civile intentata nei loro confronti a seguito di danni causati in Svizzera da un veicolo di loro proprietà o da essi condotto, oppure in caso di infrazione alle disposizioni federali concernenti la circolazione stradale punibile con una multa disciplinare;
  3. inviolabilità di qualsiasi scritto, supporto di dati e documento ufficiale;
  4. esenzione da ogni misura volta a limitare l’entrata, da ogni formalità relativa alla registrazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
  5. per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, agevolazioni identiche a quelle accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

I privilegi e le immunità sono concessi ai membri del Consiglio di fondazione del Fund e, se del caso, ai loro supplenti, non per conferire loro vantaggi personali, ma per garantire l’esercizio in piena indipendenza delle loro funzioni in relazione al Fund. La revoca dell’immunità del presidente o dei copresidenti del Consiglio di fondazione, dei membri del Consiglio di fondazione e, se del caso, ai loro supplenti è di competenza del Consiglio di fondazione del Fund.

Art. 12 Prevenzione degli abusi

Il Fund e le autorità svizzere competenti collaborano in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Accordo.

Il presente Accordo non pregiudica alcun obbligo internazionale della Svizzera.

Art. 13 Controversie di ordine privato

Il Fund adotta le disposizioni opportune allo scopo di comporre in modo soddisfacente le controversie di diritto privato che non possono essere sottoposte a un tribunale ordinario a causa delle immunità previste dal presente Accordo.

Art. 14 Non responsabilità della Svizzera

La Svizzera, per quanto riguarda l’attività del Fund sul proprio territorio, non incorre in alcuna responsabilità internazionale per gli atti o le omissioni del Fund o per quelli dei funzionari di quest’ultimo.

Art. 15 Sicurezza della Svizzera

È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza della Svizzera.

Qualora ritenesse necessario applicare il capoverso 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto il più rapidamente possibile con il Fund allo scopo di decidere di comune intesa i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi del Fund.

Il Fund collabora con le autorità svizzere per evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera legato alla propria attività.

Art. 16 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 17 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo che le Parti non sono state in grado di dirimere mediante negoziati può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra parte, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.

Le Parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.

I membri così designati cooptano di comune accordo il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due Parti.

Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.

La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le Parti implicate nella controversia.

Art. 18 Revisione dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento su domanda di una delle Parti.

In tal caso, le due Parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 19 Denuncia dell’Accordo

Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra Parte. La denuncia ha effetto alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui una Parte notifica all’altra la denuncia dell’Accordo.

D’intesa tra le Parti, il preavviso suindicato può essere più breve, ma la denuncia del presente Accordo ha sempre effetto alla fine di un anno civile.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della seconda firma. Fatto in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Berna, 1° febbraio 2024
Ambasciatore Franz Perrez

Per il
«Fund for the Afghan People»:

Washington, 29 gennaio 2024
Anwar ul-Haq Ahady
Shah Mohammed Mehrabi