A meno che non sia stata scelta di comune accordo una delle modalità di soluzione enumerate all’articolo 56 della Costituzione, le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi di cui all’articolo 4 della Costituzione sono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad un arbitrato obbligatorio. La procedura è quella dell’articolo 41 della Convenzione, il cui paragrafo 5 (n. 511) è completato come segue:
- Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti in causa nomina un arbitro. Se, allo scadere di questo termine, una delle Parti non ha nominato il suo arbitro, tale nomina è effettuata, su richiesta dell’altra parte, dal Segretario generale che procede in conformità con le disposizioni dei numeri 509 e 510 della Convenzione.»