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0.193.271

Protocollo facoltativo
concernente la soluzione obbligatoria delle controversie relative
alla Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
e ai Regolamenti amministrativi

RU 1996 1242; FF 1994 I 982

Traduzione

Concluso a Ginevra il 22 dicembre 1992

Approvato dalla Svizzera con strumento depositato il 15 settembre 19941

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 15 settembre 1994

Entrato in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1994

(Stato 25 luglio 2018)

Al momento di procedere alla firma della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni 2 e della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) 3 , i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo facoltativo concernente la soluzione obbligatoria delle controversie.

I Membri dell’Unione, parti al presente Protocollo facoltativo,

esprimendo il desiderio di ricorrere, per quanto li concerne, all’arbitrato obbligatorio per la soluzione di ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi previsti all’articolo 4 della Costituzione,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

A meno che non sia stata scelta di comune accordo una delle modalità di soluzione enumerate all’articolo 56 della Costituzione, le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi di cui all’articolo 4 della Costituzione sono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad un arbitrato obbligatorio. La procedura è quella dell’articolo 41 della Convenzione, il cui paragrafo 5 (n. 511) è completato come segue:

  1. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti in causa nomina un arbitro. Se, allo scadere di questo termine, una delle Parti non ha nominato il suo arbitro, tale nomina è effettuata, su richiesta dell’altra parte, dal Segretario generale che procede in conformità con le disposizioni dei numeri 509 e 510 della Convenzione.»

Art. 2

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dei Membri nel momento in cui essi firmeranno la Costituzione e la Convenzione. Esso sarà ratificato, accettato o approvato da ogni Membro firmatario secondo le sue regole costituzionali. Sarà aperto all’adesione di tutti i Membri parti alla Costituzione ed alla Convenzione e di tutti gli Stati che diverranno Membri dell’Unione. Lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sarà depositato presso il Segretario generale.

Art. 3

Il presente Protocollo entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno ratificato, accettato, approvato o che vi avranno aderito, alla stessa data della Costituzione e della Convenzione, a condizione che almeno due strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che lo concernono siano stati depositati a questa data. Altrimenti, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 4

Il presente Protocollo può essere emendato dalle parti a questo Protocollo durante una Conferenza di plenipotenziari dell’Unione.

Art. 5

Ogni Membro parte al presente Protocollo può denunciarlo con una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale denuncia entrerà in vigore allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Segretario generale, di tale notifica.

Art. 6

Il Segretario generale notifica a tutti i Membri:

  1. le firme apposte al presente Protocollo ed il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  2. la data alla quale il presente Protocollo sarà entrato in vigore; c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento;
  3. la data effettiva di ogni denuncia.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo in un esemplare, in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, il testo francese facente fede in caso di divergenze; tale esemplare rimarrà depositato presso gli archivi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, che ne consegneranno una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.

Fatto a Ginevra, il 22 dicembre 1992.

(Seguono le firme)

0.193.271

Campo d’applicazione il 25 luglio 20184

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Australia

29 settembre

1994

29 settembre

1994

Austria

23 ottobre

1997

23 ottobre

1997

Bahrein

12 luglio

1996

12 luglio

1996

Barbados

28 luglio

1998

28 luglio

1998

Belarus

15 giugno

1994

1° luglio

1994

Belgio

18 agosto

1997

18 agosto

1997

Belize

7 dicembre

1993 A

1° luglio

1994

Benin

24 aprile

1997

24 aprile

1997

Bosnia e Erzegovina

2 settembre

1994 A

2 settembre

1994

Botswana

12 ottobre

1998

12 ottobre

1998

Canada

21 giugno

1993

1° luglio

1994

Cile

2 settembre

1998

2 settembre

1998

Cipro

1° novembre

1995

1° novembre

1995

Colombia

2 aprile

1997

2 aprile

1997

Congo (Brazzaville)

9 agosto

1994 A

9 agosto

1994

Corea (Sud)

5 agosto

1994

5 agosto

1994

Danimarca

18 giugno

1993

1° luglio

1994

Egitto

15 maggio

1996

15 maggio

1996

El Salvador

25 maggio

1998

25 maggio

1998

Emirati Arabi Uniti

2 agosto

1995

2 agosto

1995

Estonia

23 gennaio

1996

23 gennaio

1996

Filippine

23 maggio

1996

23 maggio

1996

Finlandia

30 maggio

1996

30 maggio

1996

Giappone

18 gennaio

1995

18 gennaio

1995

Giordania

16 ottobre

1995

16 ottobre

1995

Grecia

25 settembre

1998

25 settembre

1998

Guinea

5 agosto

1994

5 agosto

1994

Irlanda

16 ottobre

1996

16 ottobre

1996

Islanda

17 novembre

1997

17 novembre

1997

Italia

3 maggio

1996

3 maggio

1996

Kenya

25 agosto

1994

25 agosto

1994

Kiribati

10 gennaio

2007 A

10 gennaio

2007

Kuwait

6 giugno

1997

6 giugno

1997

Laos

24 gennaio

1994 A

1° luglio

1994

Lettonia

1° giugno

2001

1° giugno

2001

Libia

10 luglio

2007 A

10 luglio

2007

Liechtenstein

2 gennaio

1995

2 gennaio

1995

Lituania

7 dicembre

2006

7 dicembre

2006

Lussemburgo

5 febbraio

1997

5 febbraio

1997

Madagascar

3 giugno

1996

3 giugno

1996

Malta

30 agosto

1995

30 agosto

1995

Maurizio

6 dicembre

1993 A

1° luglio

1994

Messico

27 settembre

1993

1° luglio

1994

Monaco

5 agosto

1997

5 agosto

1997

Nuova Zelanda

6 dicembre

1994

6 dicembre

1994

Oman

18 maggio

1994

1° luglio

1994

Paesi Bassi

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Aruba

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Curaçao

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Sint Maarten

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Panama

13 luglio

1998

13 luglio

1998

Perù

30 settembre

1994 A

30 settembre

1994

Portogallo

30 novembre

1995

30 novembre

1995

Regno Unito

27 giugno

1994

1° luglio

1994

San Marino

31 agosto

1994

31 agosto

1994

Serbia

11 ottobre

1995 A

11 ottobre

1995

Slovenia

12 dicembre

1994

12 dicembre

1994

Sudafrica

30 giugno

1994 A

1° luglio

1994

Sudan

13 febbraio

1997

13 febbraio

1997

Svezia

15 settembre

1994

15 settembre

1994

Svizzera

15 settembre

1994

15 settembre

1994

Togo

19 settembre

1994 A

19 settembre

1994

Tunisia

27 ottobre

1997

27 ottobre

1997

Turchia

3 maggio

2000

3 maggio

2000

Uruguay

1° ottobre

1998

1° ottobre

1998

Uzbekistan

22 settembre

1994 A

22 settembre

1994

Vietnam

19 giugno

1996

19 giugno

1996

Zimbabwe

5 dicembre

1994

5 dicembre

1994