Tribunale arbitrale
Regole di procedura
1. Se le Parti non s’intendono circa la sede del Tribunale, questo s’aduna nel luogo indicato dal suo Presidente. La sede, stabilita che sia, può essere mutata solo per decisione del Tribunale, presa con l’assenso delle Parti.
2. Sono lingue ufficiali del Tribunale il francese e l’inglese. Gli atti della procedura scritta possono essere presentati nell’una o nell’altra. La procedura orale richiede la traduzione dall’una nell’altra, a meno che il Tribunale, d’accordo con gli agenti, non decida di rinunciarvi per la totalità o parte della procedura.
3. Il Tribunale, se lo reputa necessario, nomina un cancelliere, incaricato di prendere, sotto il controllo del Presidente, i necessari provvedimenti per convocare il Tribunale, redigere i resoconti, allestire i processi verbali e compiere ogni altra attività d’assistenza al Tribunale, dal medesimo richiesta.
4. La procedura consta d’una parte scritta e d’una orale. La prima comprende la consegna al Tribunale e alle Parti dei memoriali, dei contro‑memoriali e, ove occorra, delle repliche, nonché d’ogni scritto o documento d’appoggio. La seconda comprende l’escussione dei testi e l’audizione dei periti, agenti e consulenti, ad opera del Tribunale.
5. Per ogni controversia onde il Tribunale è adito, il Presidente richiede il parere delle Parti sulle questioni procedurali. All’uopo, egli può convocare gli agenti, non appena questi siano nominati. In base alle informazioni degli agenti, e tenuto conto d’ogni intesa fra le Parti, il Presidente emana le necessarie ordinanze per definire, tra l’altro, il numero e la sequenza degli atti della procedura scritta, come anche i termini di presentazione. l~ in facoltà del Presidente di prorogare ogni termine così stabilito.
6. Ai memoriali, contro‑memoriali e altri atti procedurali, va allegata copia dei documenti d’appoggio, il cui elenco deve figurare dopo le conclusioni. Qualora, stante il volume d’un documento, l’allegato si limiti a recarne degli estratti, il documento stesso, o una sua copia completa, deve essere messo a disposizione del cancelliere, all’intenzione del Tribunale, o dell’altra Parte, eccetto nel caso in cui il documento, pubblicato, sia comunque accessibile. Il testo documentale, redatto in una lingua diversa dal francese o dall’inglese, va accompagnato da una traduzione in una di dette lingue. Se il documento è voluminoso, ci si può limitare a tradurne dei passi, salva restando ogni ulteriore decisione del Presidente o del Tribunale.
7. Ciascuna Parte è tenuta a comunicare al Presidente del Tribunale, in un termine ragionevole prima dell’inizio della procedura orale, delle precisazioni sui mezzi di prova che intende produrre o chiedere al Tribunale di procurarsi. La comunicazione deve elencare nome, cognome, generalità e residenza dei testimoni e dei periti che la Parte intende fare udire, nonché l’indicazione sommaria del o dei punti su cui la testimonianza deve cadere.
8. Il Tribunale può trasferirsi temporaneamente in qualsiasi luogo ritenuto utile al reperimento delle prove. Se esso appartiene al territorio d’uno Stato terzo, occorre l’autorizzazione di questo.
9. Le inchieste e i sopralluoghi devono essere condotti in presenza degli agenti, consulenti e periti delle Parti o, comunque, dopo averli debitamente convocati.
10. Dopo la presentazione completa, ad opera delle Parti, degli argomenti e delle prove e dopo l’escussione di tutti i testi, il Presidente dichiara chiusa l’inchiesta e il Tribunale si ritira per deliberare e pronunciare la sentenza.