Le Parti si impegnano a sottoporre a procedura di conciliazione tutte le controversie, di qualunque natura, che sorgessero fra di Esse e non potessero essere risolte in via diplomatica entro un termine conveniente.
Le controversie non conciliate vanno sottoposte al regolamento giudiziario o all’arbitrato, secondo le disposizioni del presente trattato.
Le Parti restano nondimeno libere di stabilire che una determinata controversia sia sottoposta direttamente alla Corte internazionale di Giustizia od all’arbitrato, senza esperire innanzi la procedura di conciliazione menzionata qui sopra.