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Trattato di conciliazione, regolamento giudiziario ed arbitrato tra la Svizzera ed Israele Conchiuso il 2 agosto 1965 Approvato dall’Assemblea federale il 27 giugno 1966 Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 dicembre 1966 Entrato in vigore il 14 dicembre 1966

RU 1966 1577; FF 1965 III 113

(Stato 14 dicembre 1966)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo d’Israele

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra Israele e la Svizzera, nonché di favorire, nell’interesse della pace generale, il perfezionamento delle procedure di composizione pacifica delle controversie internazionali,

hanno risolto di conchiudere un trattato ed hanno all’uopo nominato i loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I Norma della composizione pacifica delle controversie

Art. 1

Le Parti si impegnano a sottoporre a procedura di conciliazione tutte le controversie, di qualunque natura, che sorgessero fra di Esse e non potessero essere risolte in via diplomatica entro un termine conveniente.

Le controversie non conciliate vanno sottoposte al regolamento giudiziario o all’arbitrato, secondo le disposizioni del presente trattato.

Le Parti restano nondimeno libere di stabilire che una determinata controversia sia sottoposta direttamente alla Corte internazionale di Giustizia od all’arbitrato, senza esperire innanzi la procedura di conciliazione menzionata qui sopra.

Capo II Della conciliazione

Art. 2

Le Parti istituiscono una Commissione permanente di conciliazione (dappresso semplicemente «Commissione») composta di cinque membri.

Ciascuna Parte nomina un commissario, scegliendolo fra i propri cittadini. Il tre commissari rimanenti sono designati di comune accordo dalle Parti, le quali Il sceglieranno fra i cittadini di Stati terzi, in modo che risultino di differenti nazionalità, senza residenza abituale sul territorio delle due Contraenti e senza rapporti di servizio con Esse.

Il presidente della Commissione è nominato dalle Parti, che lo scelgono fra i membri di designazione comune.

Art. 3

I commissari sono nominati per tre anni. Essi restano in carica sino alla sostituzione ma, comunque, sino al compimento dei lavori cui attendono al momento della cessazione del mandato. Se non sono sostituiti al cadere del triennio, sono reputati confermati per un nuovo periodo triennale, e così via.

Le vacanze cagionate da morte, dimissione o impedimento vanno tolte al più presto, ricorrendo alla procedura stabilita per le nomine.

Il commissario sostituito al membro il cui mandato non è scaduto subentra a terminare il periodo d’ufficio di questi.

La Parte, o le Parti, che han nominato il commissario impedito, da malattia od altro, di partecipare ai lavori commissionali, devono designare un supplente il quale segga temporaneamente in sua vece.

Art. 4

Ciascuna Parte può, al più tardi quindici giorni dopo aver adito la Commissione, sostituire al commissario di propria nomina una persona specialmente versata nel problema controverso.

La Parte intenzionata a prevalersi di questa facoltà, deve informarne immediatamente l’altra Parte, la quale potrà prevalersene a sua volta, entro quindici giorni dalla ricezione dell’informazione.

Art. 5

La Commissione dev’essere costituita entro sei mesi dallo scambio degli strumenti di ratificazione del presente trattato.

Se la nomina dei commissari di designazione comune non avviene nel suddetto termine, o quella d’un sostituto entro tre mesi dalla vacanza, l’una o l’altra Parte può chiedere che il Presidente della Corte internazionale di Giustizia abbia a provvedersi. Risultando questi impedito, oppure cittadino d’una delle Parti, l’incarico passa al Vicepresidente della Corte o, se anch’esso trovasi nelle condizioni del Presidente, al membro anziano della Corte che non sia cittadino d’una delle Parti.

Se la nomina dei commissari di designazione propria non avviene nel termine fissato al capoverso 1, o quella d’un sostituto entro tre mesi dalla vacanza, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso 2.

Se la nomina del presidente della Commissione non avviene entro due mesi dalla costituzione della medesima, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso 2.

Art. 6

Ciascuna Parte può adire la Commissione mediante istanza al presidente; essa deve notificare immediatamente l’istanza all’altra Parte.

L’istanza, dopo un esposto sommario dell’oggetto della controversia, deve contenere l’invito alla Commissione d’esperire ogni provvedimento idoneo a conseguire una conciliazione.

Art. 7

La Commissione, tranne diverso accordo fra le Parti, s’aduna nel luogo indicato dal presidente.

Art. 8

La Commissione, salva restando ogni diversa stipulazione, ordina da sé la propria procedura, la quale, in ogni caso, dev’essere contraddittoria. Quanto all’inchiesta, la Commissione, tranne diversa decisione unanime, deve conformarsi ai disposti del titolo 111 della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 1 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.

Art. 9

Le Parti sono rappresentate in Commissione da agenti deputati a servire d’intermediari fra Esse e la Commissione; le Parti, inoltre, possono farsi assistere da consulenti e periti di loro nomina nonché chiedere l’escussione d’ogni teste ritenuto utile.

La Commissione, dal canto suo, ha facoltà di chiedere spiegazioni orali agli agenti, consulenti e periti delle due Parti, e ad ogni altra persona che, con l’assenso del governo della medesima, essa reputi utile di udire.

Art. 10

Le decisioni della Commissione, qualora le Parti non stabiliscano altrimenti, sono prese a maggioranza dei voti e, tranne nelle questioni procedurali, son valide solo se tutti i commissari sono presenti.

Art. 11

Le Parti agevolano i lavori della Commissione, segnatamente fornendole, con larghezza, documenti e notizie. Esse ricorrono a tutti i mezzi di cui dispongono per consentirle di procedere, sul loro territorio e giusta la loro legislazione, alla citazione ed audizione dei testi e dei periti nonché all’effettuazione dei sopralluoghi.

Art. 12

I lavori della Commissione possono essere pubblicati solo per decisione presa dalla Commissione stessa con l’assenso delle Parti.

Art. 13

La Commissione ha il compito di chiarire le questioni controverse, radunando all’uopo, mediante inchiesta od altro, tutte le informazioni utili, e di sforzarsi a conciliare le Parti.

La Commissione dà il suo rapporto sulla controversia entro sei mesi dal giorno in cui ne è stata adita od entro il maggior termine che le Parti, di comune accordo, avessero stabilito. Il rapporto deve includere un progetto di composizione della controversia, sempreché le circostanze lo consentano.

A ciascuna delle Parti va consegnato un esemplare del rapporto.

La Commissione fissa un termine, di tre mesi al massimo, entro il quale le Parti devono pronunciarsi sulle sue proposte.

Capo III Dei regolamento giudiziario

Art. 14

Se la conciliazione non ha avuto successo o se era stato convenuto di non esperirla, le Parti possono adire, con istanza comune o separata, la Corte internazionale di Giustizia, giusta lo Statuto 2 della medesima, purché la controversia sia di carattere giuridico e verta

  1. sull’interpretazione d’una convenzione;
  2. su una questione di diritto internazionale;
  3. sull’accertamento d’un fatto che costituirebbe una violazione d’un obbligo internazionale;
  4. sulla specie e l’entità di una riparazione dovuta per trasgressione d’un obbligo internazionale

La Corte si pronuncia anche sulle contestazioni della propria competenza.

Le Parti possono convenire di sottoporre alla Corte vertenze esulanti dall’elencazione data al capoverso I. Il disposto non preclude alla Corte di statuire, con l’accordo delle Parti, ex aequo et bono.

Capo IV Del regolamento arbitrale

Art. 15

Le controversie, diverse da quelle indicate nell’articolo 14 e ancora pendenti fra le Parti tre mesi dopo la fine dei lavori della Commissione, di cui al capo 11, possono essere sottoposte a un Tribunale arbitrale, da costituirsi, volta per volta, secondo le disposizioni che seguono, ogni diverso accordo fra le Parti restando riservato.

Le Parti possono decidere di convenire in arbitri, secondo la procedura dei presente capitolo, anche una controversia di carattere giuridico.

Art. 16

Il Tribunale arbitrale consta di cinque membri. Ciascuna Parte ne nomina uno scegliendolo fra i propri cittadini. 1 tre arbitri rimanenti sono designati di comune accordo dalle Parti, le quali li sceglieranno fra i cittadini di Stati terzi, in modo che risultino di differenti nazionalità, senza residenza abituale sul territorio delle due Contraenti e senza rapporti di servizio con Esse.

Il presidente del Tribunale è nominato dalle Parti, che lo scelgono fra i membri di designazione comune.

Art. 17

Se la nomina degli arbitri di designazione comune non avviene entro tre mesi dalla domanda dell’una all’altra Parte di costituire il Tribunale arbitrale, l’una o l’altra Parte può chiedere che il Presidente della Corte internazionale di Giustizia abbia a provvedervi. Risultando questi impedito, oppure cittadino d’una delle Parti, l’incarico passa al Vicepresidente della Corte o, se anch’esso trovasi nelle condizioni del Presidente, al membro anziano della Corte che non sia cittadino d’una delle Parti.

Se la nomina degli arbitri di designazione propria non avviene nel termine fissato al capoverso 1, vi si deve procedere giusta le disposizioni del medesimo.

Se la nomina del presidente del Tribunale non avviene entro due mesi dalla costituzione del medesimo, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso I.

Art. 18

Il Tribunale arbitrale, costituito che sia, permane nella stessa composizione sino a sentenza resa.

Ciascuna Parte, tuttavia, può sostituire l’arbitro di propria nomina fintanto che la procedura non è ancora avviata presso il Tribunale. Avviata che sia, la sostituzione è possibile solo di comune accordo fra le Parti.

Vale come avvio della procedura il momento in cui il presidente del Tribunale dà la stia prima ordinanza.

Art. 19

Le vacanze cagionate da morte, dimissione o impedimento vanno tolte al più presto, ricorrendo alla procedura stabilita per le nomine.

Ciascuna Parte si riserva la facoltà di designare immediatamente un supplente temporaneo, qualora l’arbitro di propria nomina sia momentaneamente impedito per malattia od altro. La Parte intenzionata a prevalersi di questa facoltà deve informarne subito l’altra Parte.

Art. 20

Le Parti, per ogni singola controversia, precisano, in un compromesso, l’oggetto litigioso, la competenza dei Tribunale arbitrale, la procedura da seguire ed ogni altra condizione voluta.

Il compromesso è stabilito mediante scambio dì note fra i due governi.

Art. 21

Il Tribunale arbitrale ritiene la competenza necessaria per interpretare il compromesso.

Art. 22

Se il compromesso manca d’indicazioni sufficientemente precise circa i punti di cui all’articolo 20, la procedura resta disciplinata dal capo 111 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia 3 (articoli 39 a 64) nonché dal titolo Il del Regolamento della medesima 4 (articoli 31 a 81).

Art. 23

Se il compromesso non è conchiuso entro tre mesi dalla costituzione del Tribunale arbitrale, quest’ultimo è adito per istanza dell’una o dell’altra Parte. Esso procede all’esame della controversia ed al giudizio della medesima.

Art. 24

Il Tribunale arbitrale, qualora la controversia onde è adito abbia carattere giuridico, statuisce conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, dello statuto della Corte internazionale di Giustizia 5 .

Qualora invece la controversia abbia altro carattere, il Tribunale può pronunciarsi ex aequo et bono, valutando debitamente i diritti e gli interessi di ciascuna Parte.

Capo V Disposizioni generali

Art. 25

I disposti del presente trattato non s’applicano:

  1. alle controversie vertenti su materie che il diritto internazionale lascia all’esclusiva competenza degli Stati;
  2. alle controversie insorte innanzi l’entrata in vigore del trattato stesso.

Qualora sia revocato in dubbio che una controversia determinata rientri fra quelle elencate qui sopra, spetta alla Commissione, alla Corte internazionale di Giustizia, rispettivamente al Tribunale arbitrale di decidere.

Art. 26

La controversia il cui oggetto, giusta il diritto interno d’una Parte, rientra nella competenza delle autorità giudiziarie o amministrative della medesima, proponibile alla conciliazione, al regolamento giudiziario o all’arbitrato, in conformità del presente trattato, solo dopo che dette autorità abbiano reso, entro un ragionevole termine, la loro decisione definitiva.

Ove sia data una decisione nell’ordine interno, le procedure del presente trattato non possono più avere luogo dopo cinque anni dalla medesima.

Art. 27

In tutti i casi in cui una controversia è oggetto d’una procedura giudiziaria o arbitrale, e segnatamente allorché la questione litigiosa risulta da atti effettuati o imminenti, la Corte internazionale di Giustizia, secondo l’articolo 41 del proprio Statuto 6 , oppure il Tribunale arbitrale, devono al più presto definire i provvedimenti provvisionali da prendere. Le Parti sono obbligate a conformarvisi.

Se è la Commissione che s’occupa della controversia, essa può raccomandare alle Parti i provvedimenti provvisionali che stimi utili.

Art. 28

Le Parti devono astenersi da ogni misura suscettiva d’avere ripercussioni pregiudizievoli all’esecuzione della sentenza giudiziaria o arbitrale oppure all’attuazione delle proposte conciliative della Commissione, nonché, di massima, da ogni atto idoneo ad aggravare o estendere la controversia.

Art. 29

Le Parti si conformano al decreto della Corte internazionale di Giustizia o alla sentenza del Tribunale arbitrale. Decreto e sentenza vanno eseguiti in buona fede ed immediatamente, tranne ove la Corte o il Tribunale non abbiano assegnato, per la totalità o una parte dell’esecuzione, un termine preciso.

Art. 30

Se l’esecuzione d’una sentenza giudiziale o arbitrale urta contro una decisione o un provvedimento ordinato da un’autorità giudiziaria, o da ogni altra autorità dell’una delle Parti e se il diritto interno di questa non permette di mitigare, nonché di togliere, le conseguenze di tale decisione o provvedimento, la Corte internazionale di Giustizia o il Tribunale arbitrale provvede a stabilire la natura e l’entità della riparazione da accordare alla Parte lesa.

Art. 31

Dandosi contestazione sul senso e la portata d’un decreto della Corte internazionale di Giustizia, spetta alla Corte stessa d’interpretare, a domanda dell’una o dell’altra Parte, il proprio decreto.

Dandosi contestazione sul senso e la portata d’una sentenza del Tribunale arbitrale, spetta al Tribunale stesso d’interpretare, a domanda dell’una o dell’altra Parte, la propria sentenza. Il Tribunale può applicare, per analogia, le disposizioni degli articoli 79 a 81 del regolamento della Corte internazionale di Giustizia 7 .

Le domande d’interpretazione del decreto o della sentenza vanno rivolte alla Corte, rispettivamente al Tribunale, entro tre mesi dal momento in cui sono stati emanati.

Art. 32

Il presente trattato rimane applicabile fra le Parti ancorché uno Stato terzo abbia interesse nella controversia.

Nella procedura di conciliazione, le Parti possono, di comune accordo, invitare uno Stato terzo.

Nella procedura giudiziaria o arbitrale, lo Stato terzo il quale reputa che la controversia mette in causa un suo interesse giuridico, può fare istanza d’intervento, alla Corte internazionale di Giustizia o al Tribunale arbitrale.

La Corte o il Tribunale decide.

Art. 33

Per la durata effettiva della procedura di conciliazione od arbitrato, i commissari e gli arbitri di nomina comune ricevono delle indennità determinate dalle Parti e da queste pagate metà ciascuna.

Ciascuna Parte si accolla le proprie spese nonché una metà delle spese della Commissione e del Tribunale arbitrale.

Art. 34

Le controversie sull’interpretazione o l’applicazione del presente trattato vanno sottoposte, con una semplice istanza, alla Corte internazionale di Giustizia.

Il ricorso alla Corte, dianzi previsto, ha l’effetto di sospendere, fino a decisione avvenuta, la procedura di conciliazione o d’arbitrato di cui è oggetto.

L’articolo 29 s’applica alla decisione resa, in merito, dalla Corte.

Art. 35

Il presente trattato va ratificato. Gli strumenti di ratificazione devono essere scambiati in Berna il più presto possibile.

Il presente trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Esso è conchiuso per cinque anni a contare dall’entrata in vigore. Se non è disdetto sei mesi prima dello scadere del suddetto termine, il trattato è considerato rinnovato per un ulteriore quinquennio, e così via.

La procedura conciliativa, giudiziaria o arbitrale, ancora in corso alla cessazione del trattato, sarà continuata giusta le disposizioni del medesimo o di qualsiasi altro testo che le Parti avessero convenuto di sostituirgli.

In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.

Fatto in due esemplari originali, in francese ed in ebraico, i due testi facendo ugualmente fede, in Gerusalemme, il secondo giorno del mese di agosto millenovecentosessantacinque, corrispondente al quarto giorno del mese dell’Av, cinquemilasettecentoventicinque.

Per il
Consiglio federale svizzero

J. de Stoutz

Per il
Governo d’Israele

L. Eshkol