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Convenzione d’arbitrato fra la Svizzera e la Svezia e Norvegia Conchiusa il 17 dicembre 1904 Approvata dall’Assemblea federale il 16 giugno 1905 Istrumenti di ratificazione scambiati il 13 luglio 1905

CS 11354; FF 1904VI 688 ediz. ted. 664 ediz. franc.

Traduzione

Entrata in vigore il 13 luglio 1905

(Stato 13 luglio 1995)

Il Consiglio federale svizzero
e
la Maestà del re di Svezia e Norvegia,

che hanno firmato la convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali, conchiusa all’Aja il 29 luglio 1899 1 ,

desiderando, in virtù dei principi enunciati negli articoli 15‑19 di detta convenzione, entrare in negoziati per la stipulazione di una convenzione d’arbitrato obbligatorio,

hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno stipulato i seguenti articoli:

Art. 1

Le alte parti contraenti si obbligano di sottoporre al tribunale previsto nella convenzione dell’Aja del 29 luglio 1899 2 e scelto fra i membri della corte permanente d’arbitrato istituita da detta convenzione, tutte le contestazioni che sorgessero fra di esse e che non potessero essere accomodate in via diplomatica 3 , eccettuate peraltro quelle che mettessero in causa gli interessi vitali, l’indipendenza o l’esercizio della sovranità dei paesi rispettivi o che impegnassero interessi di stati terzi.

Art. 2

Spetta a ciascuna delle alte parti contraenti il giudicare se la contestazione sorta metta in causa i suoi interessi vitali, la sua indipendenza o l’esercizio della sua sovranità e sia, per conseguenza, di tal natura da esser compresa fra quelle che, secondo l’articolo precedente, sono eccettuate dall’arbitrato obbligatorio.

Art. 3

Le alte parti contraenti si obbligano a non invocare le eccezioni previste all’articolo 2 nei casi seguenti, per i quali l’arbitrato sarà sempre obbligatorio:

  1. In caso di contestazioni circa l’interpretazione o l’applicazione di qualsiasi convenzione esistente fra le alte parti contraenti.
  2. In caso di differenze sulla determinazione dell’ammontare delle indennità pecuniarie, quando il principio dell’indennità è riconosciuto dalle parti.

Art. 4

La presente convenzione si applicherà anche se le eventuali contestazioni avessero la loro origine in fatti anteriori alla sua conclusione.

Art. 5

Quando una contestazione debba essere sottoposta ad arbitrato, le alte Parti contraenti, in mancanza di clausole contrarie, si conformeranno, per tutto ciò che riguarda la nomina degli arbitri e la procedura arbitrale, alle disposizioni stabilite dalla convenzione del 29 luglio 1899 4 , salvo per quanto concerne i punti qui appresso indicati.

Art. 6

Nessuno degli arbitri potrà essere suddito o cittadino degli Stati che hanno sottoscritto la presente convenzione, né essere domiciliato nei loro territori, né essere interessato nelle questioni che formeranno oggetto dell’arbitrato.

Art. 7

Il compromesso previsto dall’articolo 31 della convenzione del 29 luglio 1899 5 , fisserà un termine entro il quale dovrà esser eseguito fra le due parti lo scambio dei promemoria e dei documenti che si riferiscono all’oggetto della contestazione. Questo scambio deve in ogni caso essere compiuto prima che comincino le sedute del tribunale arbitrale.

Art. 8

La sentenza arbitrale indicherà i termini entro i quali essa deve, al caso, essere eseguita.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni, contando dal giorno dello scambio delle ratificazioni. Se nessuna delle alte parti contraenti avrà notificato sei mesi prima della scadenza dì detto termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, la convenzione rimarrà obbligatoria fino allo spirare di un anno a cominciare dal giorno in cui l’una o l’altra delle alte due parti contraenti l’avrà disdetta.

Art. 10

La presente convenzione sarà ratificata nel più breve termine possibile e le ratificazioni saranno scambiate in Berlino.

In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Berlino, il diciassette dicembre millenovecentoquattro.

Alfred de Claparède Taube

Protocollo di firma

Sul punto di procedere alla firma della convenzione d’arbitrato conchiusa in data d’oggi, i sottoscritti plenipotenziari dichiarano che resta inteso che la convenzione non abroga le disposizioni dell’articolo 7 del trattato fra la Norvegia e la Svizzera conchiuso a Berna il 22 marzo 1894 6 per regolare le relazioni commerciali e lo stabilimento nei due paesi.

Resta parimente inteso che le disposizioni dell’articolo 7 della convenzione non pregiudicano quanto fu stipulato nella convenzione all’Aja del 29 luglio 1899 7 riguardo alla seconda fase della procedura arbitrale (articolo 39), e specialmente le disposizioni degli articoli 43–49.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno steso il presente protocollo di firma, che avrà la stessa forza e lo stesso valore come se le disposizioni ch’esso contiene fossero inserite nella convenzione stessa.

Fatto a Berlino, in doppio esemplare, il diciassette dicembre millenovecentoquattro.

Alfred de Claparède Taube