Le disposizioni che precedono non s’applicano alle controversie che, a parere d’una delle parti, dipendessero, secondo i principi del diritto internazionale, esclusivamente dalla sua sovranità o rientrassero, secondo i trattati in vigore fra esse, nella sua esclusiva competenza. Tuttavia, l’altra parte potrà, se essa è di opposto parere, far decidere preliminarmente dalla corte permanente di giustizia internazionale 2 se la controversia è di competenza di essa, quale risulta dal presente trattato. 3 Il fatto per una delle parti di accettare puramente e semplicemente il ricorso a una procedura di conciliazione non pregiudica il suo diritto di declinare, nelle condizioni previste nel capoverso precedente, una domanda di regolamento giudiziario o arbitrale nel senso degli articoli 6 a 8 del presente trattato. Le parti contraenti avranno sempre la facoltà di convenire che una controversia sarà regolata direttamente in via giudiziaria o arbitrale, senza ricorrere all’esperimento preliminare di conciliazione.
Le parti contraenti si impegnano a sottoporre, a domanda di una di esse, ad una procedura di conciliazione e, dato il caso, a una procedura di regolamento giudiziario o arbitrale tutte le controversie che non avessero potuto essere risolte in via diplomatica entro un termine ragionevole e a proposito delle quali le parti si contestassero reciprocamente un diritto, e specialmente le controversie che hanno per oggetto:
- l’interpretazione di un trattato;
- qualsiasi punto di diritto internazionale;
- la realtà di qualsiasi fatto che, se fosse stabilito, costituirebbe la rottura d’un obbligo internazionale;
- i limiti o la natura della riparazione dovuta per una rottura siffatta.4