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0.211.112.113

Traduzione Convenzione relativa al rilascio di estratti e certificati plurilingue e codificati di atti di stato civile (Convenzione n. 34 CIEC)

RU 2022 354

Conclusa a Strasburgo il 14 marzo 2014
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 marzo 2022
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2022

(Stato 1° luglio 2022)

Gli Stati firmatari della presente convenzione,
membri della Commissione internazionale dello stato civile
(«Commission Internationale de l’État Civil; CIEC»),

vista la Convenzione della CIEC sul rilascio di alcuni estratti di registri dello stato civile, destinati all’estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956 1 ,

vista la convenzione della CIEC relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l’8 settembre 1976 2 ,

visto il Protocollo addizionale alla Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, firmato a Patrasso il 6 settembre 1989,

vista la Convenzione della CIEC relativa alla codifica delle indicazioni che figurano nei documenti di stato civile, firmata a Bruxelles il 6 settembre 1995,

vista la Convenzione della CIEC sull’utilizzazione della piattaforma della Commissione internazionale dello stato civile per la comunicazione internazionale di dati di stato civile per via elettronica, firmata a Roma il 19 settembre 2012,

desiderosi di estendere ad altri eventi dello stato civile la portata della Convenzione summenzionata del 1976 e di adeguare i modelli dei documenti di stato civile all’evoluzione del diritto della famiglia,

desiderosi di migliorare le prescrizioni relative al rilascio di documenti di stato civile plurilingue e codificati, in particolare se destinati all’estero,

determinati ad agevolare la circolazione internazionale dei documenti di stato civile alle persone tenute a legittimare il loro stato civile in uno Stato diverso da quello di registrazione,

nell’intento di evitare qualsiasi esigenza di traduzione e di legalizzazione tra gli Stati contraenti,

coscienti del fatto che l’agevolazione della circolazione internazionale di documenti di stato civile si fonda sulla fiducia reciproca degli Stati contraenti nell’affidabilità del sistema di registrazione e del rilascio di estratti in ogni Stato contraente,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente convenzione si applica al rilascio di estratti plurilingue e codificati degli atti di stato civile attestanti la nascita, il riconoscimento di un figlio, il matrimonio, l’unione domestica registrata o la morte.

Si applica parimenti al rilascio di un certificato plurilingue e codificato attestante la registrazione di un’unione domestica da parte di un’autorità pubblica che non sia un ufficiale di stato civile.

Art. 2 Rilascio di estratti e certificati

Gli estratti degli atti di stato civile e i certificati di cui all’articolo 1 sono allestiti, su richiesta di una persona interessata o di un’autorità competente, conformemente all’articolo 3 della presente Convenzione, in particolare se la loro utilizzazione avrebbe richiesto una traduzione o una legalizzazione.

I suddetti estratti e certificati sono rilasciati unicamente alle persone o autorità competenti legittimate a ottenere copie integrali conformemente alle disposizioni del diritto interno dello Stato di rilascio.

Art. 3 Allestimento degli estratti e certificati

Gli estratti degli atti di stato civile e i certificati di cui all’articolo 1 sono allestiti sulla base delle indicazioni dell’atto originale e delle relative annotazioni.

I suddetti estratti e certificati sono rilasciati conformemente ai modelli CIEC riportati nell’allegato 1 della presente Convenzione. Le indicazioni invariabili che vi figurano sono provviste dei codici numerici riportati nell’allegato 2.

Le disposizioni applicabili ai modelli CIEC sono riportate nell’allegato 3.

Art. 4 Deposito delle traduzioni e degli elenchi dei simboli

Prima di ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, di aderirvi o di rilasciare la dichiarazione di applicazione provvisoria di cui all’articolo 13, ogni Stato deve depositare presso il Segretario generale della CIEC la traduzione nella sua o nelle sue lingue ufficiali delle indicazioni invariabili che devono figurare sugli estratti e sui certificati conformemente all’allegato 2 della presente Convenzione, nonché la traduzione delle disposizioni applicabili riportate nell’allegato 3. Qualsiasi modifica apportata a tali traduzioni deve essere depositata presso il Segretario generale della CIEC. Le traduzioni e loro modifiche successive devono essere approvate dall’Ufficio della CIEC.

Prima di ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, di aderirvi o di rilasciare la dichiarazione di applicazione provvisoria di cui all’articolo 13, ogni Stato deve depositare presso il Segretario generale della CIEC l’elenco dei simboli utilizzati per le annotazioni successive che possono figurare nella casella «1-4-4 Altre indicazioni» dei modelli CIEC 1, 3 e 4. Qualsiasi modifica apportata a questo elenco deve essere depositata presso il Segretario generale della CIEC. Quest’ultimo riprende tali informazioni nella tabella che figura nell’allegato 4.

L’espletamento delle formalità di cui ai paragrafi 1 e 2 è oggetto di una conferma del Segretario generale.

Art. 5 Valore probatorio degli estratti e dei certificati

Gli estratti e i certificati rilasciati in applicazione della presente Convenzione hanno il medesimo valore probatorio degli estratti di atti e dei certificati rilasciati conformemente alle disposizioni del diritto interno dello Stato rilasciante.

I suddetti estratti e certificati sono riconosciuti senza legalizzazione o formalità equivalenti in tutti gli Stati contraenti.

In caso di grave dubbio sull’autenticità o il contenuto di un estratto o di un certificato rilasciato in applicazione della presente Convenzione, le autorità dello Stato in cui tale documento è utilizzato possono chiedere all’autorità rilasciante di verificarne l’autenticità o il contenuto o, in caso di errore, di inviare loro un nuovo estratto o certificato. Gli scambi tra tali autorità avvengono direttamente.

Art. 6 Riscossione di emolumenti

Fatti salvi gli accordi internazionali che prevedono la gratuità, gli estratti o i certificati rilasciati in applicazione della presente Convenzione non possono dare adito alla riscossione di un emolumento superiore a quello riscosso per estratti o certificati allestiti conformemente alle disposizioni del diritto interno dello Stato rilasciante.

Art. 7 Ottenimento di copie integrali

La presente Convenzione non osta all’ottenimento di copie integrali di atti allestite conformemente alle disposizioni del diritto interno dello Stato in cui tali atti sono stati redatti o trascritti. Non osta neppure al rilascio di altri documenti di stato civile.

Art. 8 Firma, ratifica, accettazione e approvazione

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della CIEC.

La Convenzione deve essere ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, corredati dall’attestazione di cui all’articolo 4 paragrafo 3, sono depositati presso il Consiglio federale svizzero.

Art. 9 Adesione

Tutti gli Stati membri della CIEC possono aderire alla presente Convenzione.

Tutti gli altri Stati possono aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore.

Lo strumento d’adesione, corredato dall’attestazione di cui all’articolo 4 paragrafo 3, è depositato presso il Consiglio federale svizzero.

Art. 10 Obiezione a un’adesione

L’adesione di uno Stato non membro della CIEC esplica effetto unicamente nell’ambito delle relazioni tra lo Stato aderente e lo Stato contraente che non solleva obiezioni nei cinque mesi successivi alla notifica di cui all’articolo 19 paragrafo 1 lettera a. Siffatta obiezione può pure essere formulata da qualsiasi Stato quando ratifica, accetta o approva la Convenzione o quando vi aderisce. Tutte le obiezioni sono notificate al Consiglio federale svizzero.

Art. 11 Riserve

Al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, ogni Stato può fare salvo il diritto di non applicare la presente Convenzione agli estratti o ai certificati riguardanti:

  1. il matrimonio di persone dello stesso sesso;
  2. l’unione domestica registrata o una o più sue forme.

Non è ammessa alcun’altra riserva.

Ogni Stato può ritirare in qualsiasi momento una riserva fatta in applicazione del paragrafo 1. Il ritiro è notificato al Consiglio federale svizzero e diventa effettivo il primo giorno del quarto mese successivo a quello della ricezione della notifica.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di due Stati membri della CIEC.

Per lo Stato membro della CIEC che la ratifica, accetta o approva, o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello del deposito da parte di tale Stato dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Per lo Stato non membro della CIEC, la Convenzione entra in vigore tra lo Stato aderente e gli Stati che non hanno formulato alcuna obiezione all’adesione, il primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza del termine di cinque mesi previsto all’articolo 10.

Art. 13 Applicazione provvisoria

  1. 1. Nell’attesa che la presente Convenzione entri in vigore nei suoi confronti alle condizioni previste all’articolo 12, uno Stato membro della CIEC che ha firmato la Convenzione può dichiarare in qualsiasi momento che le disposizioni della presente Convenzione gli siano applicate a titolo provvisorio. Il periodo di applicazione provvisoria non può superare i cinque anni.
  2. 2. Le dichiarazioni rilasciate in applicazione del paragrafo 1 e corredate dall’attestazione di cui all’articolo 4 paragrafo 3 sono notificate al Consiglio federale svizzero. Esse esplicano effetto il primo giorno del quarto mese successivo a quello della ricezione della notifica.

Art. 14 Applicazione territoriale

Al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell'adesione o in qualsiasi altro momento successivo, ogni Stato composto di più unità territoriali può dichiarare che la Convenzione si applica soltanto in una o in alcune di queste unità.

Se uno Stato non rilascia una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, la Convenzione è applicabile su tutto il suo territorio.

Una dichiarazione rilasciata in applicazione del paragrafo 1 può essere modificata o ritirata mediante una nuova dichiarazione.

Tutte le dichiarazioni rilasciate in applicazione dei paragrafi 1 o 3 sono notificate al Consiglio federale svizzero. Diventano effettive con l’entrata in vigore della Convenzione per lo Stato in questione o, se sono posteriori, il primo giorno del quarto mese successivo a quello della ricezione della notifica.

Art. 15 Revisione degli allegati

Gli allegati 1−3 della presente Convenzione possono essere modificati mediante una risoluzione votata dalla maggioranza semplice degli Stati membri della CIEC e dalla maggioranza semplice degli Stati contraenti riuniti ad hoc in Assemblea generale. Le modifiche adottate sono vincolanti per tutti gli Stati contraenti.

Tutte le risoluzioni prese in applicazione del paragrafo 1 sono depositate presso il Consiglio federale svizzero. Esse diventano effettive alla data ivi stabilita.

Art. 16 Durata e denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore senza limiti di tempo.

Ogni Stato parte della presente Convenzione ha tuttavia la facoltà di denunciarla in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di un anno a partire dall’entrata in vigore della Convenzione per lo Stato in questione. La denuncia è notificata al Consiglio federale svizzero e diventa effettiva il primo giorno del settimo mese successivo a quello della ricezione della notifica. La Convenzione rimane in vigore tra gli altri Stati.

Art. 17 Relazione con la Convenzione dell’8 settembre 1976

La presente Convenzione sostituisce dalla sua entrata in vigore la Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l’8 settembre 1976. Quest’ultima resta tuttavia in vigore tra gli Stati firmatari fino a quando uno di loro continua a essere vincolato unicamente a questa.

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione sono escluse ogni nuova ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione dell’8 settembre 1976 e ogni nuova adesione a quest’ultima.

Art. 18 Relazione con il Protocollo di Patrasso del 6 settembre 1989

I modelli CIEC 3 e 5 riportati nell’allegato 1 della presente Convenzione sono considerati modelli secondo l’articolo 1 del Protocollo addizionale, firmato a Patrasso il 6 settembre 1989, alla convenzione concernente lo scambio internazionale d’informazioni in materia di stato civile, firmata a Istanbul il 4 settembre 1958, nelle relazioni tra gli Stati parte alla presente Convenzione e al suddetto Protocollo addizionale.

Art. 19 Obblighi del depositario

Il Consiglio federale svizzero notifica agli Stati membri della CIEC e a ogni altro Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

  1. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  2. ogni data d’entrata in vigore della Convenzione;
  3. ogni obiezione sollevata in applicazione dell’articolo 10;
  4. ogni riserva fatta in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1 oppure il suo ritiro con la data a partire dalla quale quest’ultimo esplica effetto;
  5. ogni dichiarazione rilasciata in applicazione dell’articolo 13 paragrafo 1;
  6. ogni dichiarazione rilasciata in applicazione dell’articolo 14 paragrafo 1, la sua modifica o il suo ritiro con la data a partire dalla quale la dichiarazione, la modifica o il ritiro esplica effetto;
  7. ogni risoluzione presa in applicazione dell’articolo 15 paragrafo 1 con la data a partire dalla quale esplica effetto;
  8. ogni denuncia della Convenzione fatta in applicazione dell’articolo 16 paragrafo 2 con la data a partire dalla quale esplica effetto.

Il Consiglio federale svizzero avvisa il Segretario generale della CIEC in merito a ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1.

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio federale svizzero trasmette una copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Strasburgo il 14 marzo 2014, in un solo esemplare in lingua francese depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero e di cui una copia certificata conforme è consegnata tramite via diplomatica a ogni Stato membro della CIEC e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme è pure trasmessa al Segretario generale della CIEC.

(Seguono le firme)

Allegato 1

Modelli CIEC

Modello 1:

Estratto dell’atto di nascita

Modello 2:

Estratto dell’atto di riconoscimento

Modello 3:

Estratto dell’atto di matrimonio

Modello 4:

Estratto dell’atto di unione domestica registrata/Certificato attestante la registrazione di un’unione domestica

Modello 5:

Estratto dell’atto di morte

Estratto rilasciato in applicazione della Convenzione CIEC n. 34 del 14 marzo 2014

…………

…………

Modello 1(recto o pag. 1)

2-1

Stato

1-1-1

Ufficio dello stato civile di

1-3-1-6

Estratto dell’atto di nascita

9-3-2

□ N. dell’atto

9-3-3

□ N. dell’estratto

…………………………

…………………………

8-2

Data di nascita

2-2

Luogo di nascita

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ....

7

Cognome

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

1-8-2-1

□ Sesso maschile

1-8-2-2

□ Sesso femminile

9-3-5-1

Numero personale d’identificazione

3-4-1

□ Padre

□ Padre

3-4-2

□ Madre

□ Madre

7

Cognome

7-2-1

Cognome alla nascita

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

1-4-4

Altre indicazioni

8-6-3

Data di rilascio

7-7-1-2

Nome del firmatario

9-4-1

Firma

9-4-6

Bollo

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ....

Simboli: Abs = Scomparsa / AbsC = Scomparsa del coniuge/ AbsP = Scomparsa del partner / AMar = Annullamento del matrimonio /
APF = Annullamento dell’unione domestica registrata / AS = Adozione semplice / D = Morte / DC = Morte del coniuge / DP = Morte del partner di un’unione domestica registrata / Div = Divorzio / DPE = Scioglimento dell’unione domestica registrata / Mar = Matrimonio /
Na = Nome altro / Ni = Nome intermedio / Nob = Titolo nobiliare / Np = Nome patronimico / PE = Unione domestica registrata /
SC = Separazione personale.

Modello 1(verso o pag. 2)

1-1-1

1-3-1-6

1-4-4

1-8-2-1

1-8-2-2

2-1

2-2

3-4-1

3-4-2

7

7-2-1

7-7-1-2

7-7-6

7-9

8-1

8-2

8-6-3

9-3-2

9-3-3

9-3-5-1

9-4-1

9-4-6

Estratto rilasciato in applicazione della Convenzione CIEC n. 34 del 14 marzo 2014

…………

…………

Modello 2(recto o pag. 1)

2-1

Stato

1-1-1

Ufficio dello stato civile di

1-3-4-7

Estratto dell’atto di riconoscimento

9-3-2

□ N. dell’atto

9-3-3

□ N. dell’estratto

…………………………

…………………………

8-8-1-1

Data del riconoscimento

2-9-1

Luogo del riconoscimento

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ....

3-6-3

□ Riconoscimento della paternità

3-6-4

□ Riconoscimento della maternità

3-6-1-6

□ Riconoscimento congiunto

3-6-1-1

□ Riconoscimento prima della nascita

3-4-2-1

Futura madre:

3-6-1-2

□ Riconoscimento dopo la nascita

3-4-2

Madre:

3-6-1-3

□ Riconoscimento post mortem

3-2

Minore

7-2-2-5

Cognome prima del riconoscimento

7-2-2-6

Cognome dopo il riconoscimento

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

8-2

Data di nascita

1-8-2-1

□ Sesso maschile

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ....

1-8-2-2

□ Sesso femminile

2-2

Luogo di nascita

9-3-5-1

Numero personale d’identificazione

3-6-2

Autore/i del riconoscimento

3-4-1

□ Padre

□ Padre

3-4-2

□ Madre

□ Madre

7

Cognome

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

8-2

Data di nascita

.. / .. / ....

.. / .. / ....

[8-1]

[GG/MM/AAAA]

2-2

Luogo di nascita

9-3-5-1

Numero personale d’identificazione

9-8-2

Consenso/i dato/i

3-4-1

3-4-2

3-2

9-8-3

□ Padre

□ Madre

□ Minore

□ Altra persona o istituzione

8-6-3

Data del rilascio

7-7-1-2

Nome del firmatario

9-4-1

Firma

9-4-6

Bollo

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ....

Simboli: Na = Nome altro / Ni = Nome intermedio / Nob = Titolo nobiliare / Np = Nome patronimico.

Modello 2(verso o pag. 2)

1-1-1

1-3-4-7

1-8-2-1

1-8-2-2

2-1

2-2

2-9-1

3-2

3-4-1

3-4-2

3-4-2-1

3-6-1-1

3-6-1-2

3-6-1-3

3-6-1-6

3-6-2

3-6-3

3-6-4

7

7-2-2-5

7-2-2-6

7-7-1-2

7-7-6

7-9

8-1

8-2

8-6-3

8-8-1-1

9-3-2

9-3-3

9-3-5-1

9-4-1

9-4-6

9-8-2

9-8-3

Estratto rilasciato in applicazione della Convenzione CIEC n. 34 del 14 marzo 2014

…………

…………

Modello 3(recto o pag. 1)

2-1

Stato

1-1-1

Ufficio dello stato civile di

1-3-2-4

Estratto dell’atto di matrimonio

9-3-2

□ N. dell‘atto

9-3-3

□ N. dell‘estratto

…………………………

…………………………

8-3

Data del matrimonio

2-3

Luogo del matrimonio

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ....

4-1-1

□ Sposo

□ Sposo

4-1-1-3

□ Sposa

□ Sposa

7-6-1-5

Cognome al momento del rilascio dell’estratto

7-3-4

Cognome prima del matrimonio

7-2-1

Cognome alla nascita

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

8-2

Data di nascita

.. / .. / ….

.. / .. / ….

[8-1]

[GG/MM/AAAA]

2-2

Luogo di nascita

9-3-5-1

Numero personale d’identificazione

3-4-1

□ Padre

□ Padre

□ Padre

□ Padre

3-4-2

□ Madre

□ Madre

□ Madre

□ Madre

7

Cognome

7-2-1

Cognome alla nascita

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

1-4-4

Altre indicazioni

8-6-3

Data del rilascio

7-7-1-2

Nome del firmatario

9-4-1

Firma

9-4-6

Bollo

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ....

Simboli: Abs = Scomparsa / AMar = Annullamento del matrimonio / CM = Contratto di matrimonio /
CMP = Conversione del matrimonio in unione domestica registrata / D = Morte / Div = Divorzio / Na = Nome altro /
Ni = Nome intermedio / Nob = Titolo nobiliare / Np = Nome patronimico / SC = Separazione personale

Modello 3(verso o pag. 2)

1-1-1

1-3-2-4

1-4-4

2-1

2-2

2-3

3-4-1

3-4-2

4-1-1

4-1-1-3

7

7-2-1

7-3-4

7-6-1-5

7-7-1-2

7-7-6

7-9

8-1

8-2

8-3

8-6-3

9-3-2

9-3-3

9-3-5-1

9-4-1

9-4-6

Estratto rilasciato in applicazione della Convenzione CIEC n. 34 del 14 marzo 2014

…………

…………

Modello 4(recto o pag. 1)

2-1

Stato

1-1-1 / 1-1-1-3

Ufficio dello stato civile / Autorità competente

1-3-5-6

Estratto dell’atto di unione domestica registrata

1-6-4-1

Certificato attestante la registrazione di un’unione domestica

9-3-2

□ N. dell’atto

9-3-3

□ N. dell’estratto

…………………………

…………………………

8-6-9

Data della registrazione

2-6

Luogo della registrazione

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ....

4-2-1-1

Partner A

Partner B

7-6-1-5

Cognome al momento del rilascio dell’estratto

7-4-2

Cognome prima della registrazione dell’unione domestica

7-2-1

Cognome alla nascita

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

8-2

Data di nascita

.. / .. / ….

.. / .. / ….

[8-1]

[GG/MM/AAAA]

2-2

Luogo di nascita

1-8-2-1

Sesso maschile

1-8-2-2

Sesso femminile

9-3-5-1

Numero personale d‘identificazione

3-4-1

□ Padre

□ Padre

□ Padre

□ Padre

3-4-2

□ Madre

□ Madre

□ Madre

□ Madre

7

Cognome

7-2-1

Cognome alla nascita

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

1-4-4

Altre indicazioni

8-6-3

Data del rilascio

7-7-1-2

Nome del firmatario

9-4-1

Firma

9-4-6

Bollo

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ....

Simboli: Abs = Scomparsa / APE = Annullamento dell’unione domestica registrata / CP = Contratto di unione domestica /
CPM = Conversione dell’unione domestica in matrimonio / D = Morte / DPE = Scioglimento dell’unione domestica registrata /
Na = Nome altro / Ni = Nome intermedio / Nob = Titolo nobiliare / Np = Nome patronimico.

Modello 4(verso o pag. 2)

1-1-1

1-1-1-3

1-3-5-6

1-4-4

1-6-4-1

1-8-2-1

1-8-2-2

2-1

2-2

2-6

3-4-1

3-4-2

4-2-1-1

7

7-2-1

7-4-2

7-6-1-5

7-7-6

7-7-1-2

7-9

8-1

8-2

8-6-3

8-6-9

9-3-2

9-3-3

9-3-5-1

9-4-1

9-4-6

Estratto rilasciato in applicazione della Convenzione CIEC n. 34 del 14 marzo 2014

…………

…………

Modello 5(recto o pag. 1)

2-1

Stato

1-1-1

Ufficio dello stato civile di

1-3-3-5

Estratto dell’atto di morte

9-3-2

□ N. dell’atto

9-3-3

□ N. dell’estratto

…………………………

…………………………

8-5

Data della morte

2-4

Luogo della morte

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ....

7

Cognome

7-2-1

Cognome alla nascita

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

1-8-2-1

□ Sesso maschile

1-8-2-2

□ Sesso femminile

8-2

Data di nascita

2-2

Luogo di nascita

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ….

9-3-5-1

Numero personale d’identificazione

3-4-1

□ Padre

□ Padre

3-4-2

□ Madre

□ Madre

7

Cognome

7-2-1

Cognome alla nascita

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

4-1-2-2

□ Ultimo congiunto

4-2-2-2

□ Ultimo partner

7

Cognome

7-2-1

Cognome alla nascita

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

4-3-4

Matrimoni o unioni domestiche anteriori

9-8-5

□ Sì

9-8-1

□ No

8-6-3

Data del rilascio

7-7-1-2

Nome del firmatario

9-4-1

Firma

9-4-6

Bollo

[8-1]

[GG/MM/AAAA] .. / .. / ....

Simboli: Na = Nome altro / Ni = Nome intermedio / Nob = Titolo di nobiltà / Np = Nome patronimico.

Modello 5(verso o pag. 2)

1-1-1

1-3-3-5

1-8-2-1

1-8-2-2

2-1

2-2

2-4

3-4-1

3-4-2

4-1-2-2

4-2-2-2

4-3-4

7

7-2-1

7-7-1-2

7-7-6

7-9

8-1

8-2

8-5

8-6-3

9-3-2

9-3-3

9-3-5-1

9-4-1

9-4-6

9-8-5

9-8-6

Allegato 2

Elenco delle indicazioni e loro codici

1-1-1

Ufficio dello stato civile di

1-1-1-3

Autorità competente

1-3-1-6

Estratto dell’atto di nascita

1-3-2-4

Estratto dell’atto di matrimonio

1-3-3-5

Estratto dell’atto di morte

1-3-4-7

Estratto dell’atto di riconoscimento

1-3-5-6

Estratto dell’atto di registrazione di un’unione domestica

1-4-4

Altre indicazioni

1-6-4-1

Certificato attestante la registrazione di un’unione domestica

1-8-2-1

Sesso maschile

1-8-2-2

Sesso femminile

2-1

Stato

2-2

Luogo di nascita

2-3

Luogo del matrimonio

2-4

Luogo di morte

2-6

Luogo della registrazione

2-9-1

Luogo del riconoscimento

3-2

Figlio

3-4-1

Padre

3-4-2

Madre

3-4-2-1

Futura madre

3-6-1-1

Riconoscimento prima della nascita

3-6-1-2

Riconoscimento dopo la nascita

3-6-1-3

Riconoscimento post mortem

3-6-1-6

Riconoscimento congiunto

3-6-2

Autore/i del riconoscimento

3-6-3

Riconoscimento della paternità

3-6-4

Riconoscimento della maternità

4-1-1

Sposo

4-1-1-3

Sposa

4-1-2-2

Ultimo coniuge

4-2-1-1

Partner (A/B)

4-2-2-2

Ultimo partner

4-3-4

Matrimoni o unioni domestiche anteriori

7

Cognome

7-2-1

Cognome alla nascita

7-2-2-5

Cognome prima del riconoscimento

7-2-2-6

Cognome dopo il riconoscimento

7-3-4

Cognome prima del matrimonio

7-4-2

Cognome prima dell’unione domestica

7-6-1-5

Cognome al momento del rilascio dell’estratto

7-7-1-2

Nome del firmatario

7-7-6

Altra/e parte/i del cognome

7-9

Nomi

8-1

GG/MM/AAAA

8-2

Data di nascita

8-3

Data del matrimonio

8-5

Data di morte

8-6-3

Data del rilascio

8-6-9

Data della registrazione

8-8-1-1

Data del riconoscimento

9-3-2

N. dell’atto

9-3-3

N. dell’estratto

9-3-5-1

Numero personale d’identificazione

9-4-1

Firma

9-4-6

Bollo

9-8-2

Consenso/i dato/i

9-8-3

Altra persona o istituzione

9-8-5

9-8-6

No

Allegato 3

Disposizioni applicabili ai modelli CIEC

1. I documenti di cui all’articolo 1 della presente Convenzione sono redatti conformemente ai modelli CIEC riportati nell’allegato 1.

2. Ogni documento comprende per principio un recto e un verso, e riprende tutte le indicazioni invariabili che figurano nei modelli CIEC. Tuttavia, in considerazione delle tecniche informatiche ed elettroniche, un documento può essere allestito su due pagine o riprendere unicamente le indicazioni necessarie nella fattispecie.

3. Ogni documento riporta sul recto (o pagina 1) il logo della CIEC e un riferimento alla presente Convenzione.

4. Gli estratti o i certificati dei modelli CIEC 1‒−5 sono approntati sulla base delle indicazioni originarie e delle annotazioni successive e riproducono l’ultimo stato personale o famigliare che ne risulta; l’autorità rilasciante indica sul documento il numero dell’atto dal quale sono ripresi i dati o il numero dell’estratto se l’atto in sé non è numerato oppure indica entrambi i numeri se sia l’atto sia l’estratto sono numerati.

5. Il certificato del modello CIEC 4 è allestito dall’autorità competente e riprende i dati in suo possesso; nella casella «7-6-1-5 Cognome al momento del rilascio dell’estratto» l’autorità competente indica il cognome al momento del rilascio del certificato.

6. Il riferimento alla Convenzione e le indicazioni invariabili che figurano sul recto (o pagina 1) dei modelli CIEC sono redatti almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell’autorità rilasciante e in francese. Se i documenti sono trasmessi mediante la piattaforma CIEC, il riferimento e i dati invariabili sono inoltre redatti almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato destinatario e al massimo in tre lingue; per principio, la lingua ufficiale dell’autorità rilasciante sarà quella scelta dall’ufficiale di stato civile per connettersi alla piattaforma.

7. Le indicazioni invariabili che figurano sul recto (o pagina 1) dei modelli CIEC sono munite di uno dei codici elencati nell’allegato 2 della presente Convenzione.

8. Il significato dei simboli che consentono di compilare le caselle «1-4-4 Altre indicazioni» dei modelli CIEC 1, 3 e 4 e le caselle «7-7-6 Altra/e parte/i del cognome» dei modelli CIEC 1-5 deve essere indicato sul recto (o pagina 1) dei modelli almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato rilasciante e in francese. Se i documenti sono trasmessi mediante la piattaforma CIEC, il significato dei simboli è inoltre indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato destinatario e al massimo in tre lingue.

9. Tutte le indicazioni da inserire sul recto (o pagina 1) dei modelli CIEC sono scritte in caratteri tipografici latini; possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua utilizzata dall’autorità che rilascia il documento.

10. Le date sono scritte in cifre arabe indicanti in successione il giorno, il mese e l’anno (GG/MM/AAAA). Il giorno e il mese sono indicati mediante due cifre, l’anno mediante quattro. I primi nove giorni del mese e i primi nove mesi dell’anno sono indicati con le cifre da 01 a 09.

11. Per compilare le caselle «1-4-4 Altre indicazioni» dei modelli 1, 3 e 4 vanno utilizzati esclusivamente i simboli seguenti:

Abs

=

Scomparsa

AbsC

=

Scomparsa del coniuge

AbsP

=

Scomparsa del partner

AMar

=

Annullamento del matrimonio

APE

=

Annullamento dell’unione domestica registrata

AS

=

Adozione semplice

CMP

=

Conversione del matrimonio in unione domestica registrata

CM

=

Contratto di matrimonio

CP

=

Contratto di unione domestica registrata

CPM

=

Conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio

D

=

Morte

DC

=

Morte del coniuge

Div

=

Divorzio

DP

=

Morte del partner

DPE

=

Scioglimento dell’unione domestica registrata

Mar

=

Matrimonio

PE

=

Unione domestica registrata

SC

=

Separazione personale

Se del caso, i simboli sono seguiti dalla data e dal luogo dell’evento, nonché dal cognome e dal nome del coniuge o del partner.

12. Tutte le indicazioni che devono figurare sul recto (o pagina 1) dei modelli CIEC devono essere le più precise possibili. In particolare:

  1. il nome di ogni luogo menzionato in un documento è seguito dal nome dello Stato in cui tale luogo è situato, se lo Stato in questione è diverso da quello in cui è rilasciato il documento;
  2. il numero personale d’identificazione viene indicato laddove possibile; è seguito dal nome dello Stato che l’ha attribuito; se lo Stato rilasciante e lo Stato destinatario utilizzano entrambi un numero uguale, vanno indicati entrambi i numeri, ciascuno seguito dal nome dello Stato;
  3. se le indicazioni originali e le annotazioni successive non consentono di compilare una casella o una parte di una casella del modello CIEC, la casella in questione o parte di essa è resa inutilizzabile mediante dei trattini; questa disposizione si applica soltanto se un’autorità rilasciante non dispone di un’informazione, ma non osta a che la rubrica sia compilata ogni volta che l’informazione è sicura, in particolare se figura nell’atto e concerne la filiazione, ma anche se può essere facilmente dedotta dall’applicazione della legge o di altre disposizioni legali; nel caso di una persona di sesso indeterminato, le caselle «1-8-2-1 Sesso maschile» e «1-8-2-2 Sesso femminile» vengono lasciate in bianco;
  4. per compilare le caselle «3-4-1 Padre» e «3-4-2 Madre», volte a determinare il sesso di ogni genitore, l’autorità rilasciante contrassegna la casella «padre» in una colonna e la casella «madre» nell’altra colonna se i genitori sono di sesso differente; contrassegna la medesima casella «padre» o «madre» in entrambe le colonne se i genitori sono dello stesso sesso;
  5. per compilare le caselle «4-1-1 Sposo» e «4-1-1-3 Sposa», volte a determinare il sesso di ogni coniuge, l’autorità rilasciante contrassegna la casella «sposo» in una colonna e la casella «sposa» nell’altra colonna se gli sposi sono di sesso differente; contrassegna la medesima casella «sposo» o «sposa» in entrambe le colonne se gli sposi sono dello stesso sesso;
  6. per compilare le caselle «7-2-1 Cognome alla nascita», l’autorità rilasciante indica in linea di massima il cognome attribuito alla nascita e iscritto nell’atto di nascita; se tale cognome è stato cambiato successivamente, mediante una dichiarazione volontaria o a seguito di una decisione di cambiamento del cognome o di modifica della filiazione, segnatamente a causa di un’adozione, l’autorità rilasciante contrassegna il cognome risultante dal cambiamento;
  7. le caselle «7-3-4 Cognome prima del matrimonio», «7-4-2 Cognome prima dell’unione domestica» e «7-6-1-5 Cognome al momento del rilascio dell’estratto» devono consentire di coprire tutte le ipotesi, segnatamente quelle in cui il cognome della persona prima della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica non corrisponde al suo cognome alla nascita (nel senso di cui sopra), ma è un altro cognome legale, per esempio un cognome matrimoniale scelto durante un matrimonio o un’unione domestica precedenti e che la persona potrebbe avere conservato dopo lo scioglimento del suddetto matrimonio o unione domestica; se del caso, nella casella «7-6-1-5» del modello 4 viene indicato il cognome utilizzato al momento del rilascio del certificato;
  8. le caselle «7-7-6 Altra/e parte/i del cognome» consentono, se del caso, di indicare altri cognomi utilizzati dalla persona o sotto i quali è conosciuta; vi vengono indicati pure i secondi nomi (middle names) e i patronimici; il secondo nome deve essere seguito dal simbolo «Ni», il patronimico dal simbolo «Np» e gli altri nomi o elementi di nome da «Na». Vengono pure iscritti in questa casella i titoli nobiliari, seguiti dal simbolo «Nob»;
  9. per compilare la casella «7-9 Nomi», l’autorità rilasciante indica in linea di massima tutti i nomi, nella maniera e nell’ordine in cui sono iscritti nell’atto d’origine o modificati successivamente; occorre tuttavia osservare che alcuni Stati danno agli interessati la possibilità di scegliere il nome o i nomi che desiderano far figurare sugli estratti rilasciati a partire dai registri.

13. Sul retro (o pagina 2) di ogni modello CIEC deve figurare la traduzione dei dati invariabili e dei simboli che figurano sul recto (o pagina 1) in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati contraenti non utilizzata sul recto (o pagina 1) e in inglese.

14. Ogni documento indica il nome e la qualifica della persona che l’ha allestito. Un documento rilasciato in forma cartacea deve essere datato e munito della firma e del bollo richiesti. Se è trasmesso tramite la piattaforma CIEC, la firma e il bollo del mittente sono apposti conformemente alla Convenzione sull’utilizzazione della piattaforma della Commissione internazionale dello stato civile per la comunicazione internazionale di dati di stato civile per via elettronica, firmata a Roma il 19 settembre 2012; se del caso, l’autorità ricevente rilascia una copia cartacea, che dichiara conforme ai dati ricevuti.

Allegato 4

Elenco dei simboli utilizzati dagli Stati contraenti nelle caselle «1-4-4 Altre indicazioni» dei modelli CIEC.

Modello 1

Modello 3

Modello 4

Stati membri
della CIEC

Stati non membri

0.211.112.113

Campo d’applicazione il 1° giugno 20223

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Belgio

26 giugno

2017

1° luglio

2022

Germania

31 ottobre

2017

1° luglio

2022

Svizzera

25 marzo

2022

1° luglio

2022