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0.211.112.416.3

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria su l’abolimento della legalizzazione, lo scambio di atti dello stato civile e il rilascio di certificati di capacità al matrimonio Conchiuso il 26 aprile 1962

RU 1962 1681

Traduzione1

Entrato in vigore il 1° febbraio 1963

(Stato 24 agosto 1976)

Capo I Abolimento della legalizzazione

Art. 1

Gli atti compilati, rilasciati o autenticati da un ufficiale dello stato civile dell’uno degli Stati contraenti e provveduti del sigillo ufficiale possono essere adoperati nell’altro Stato senza legalizzazione.

Capo II Scambio di atti dello stato civile

Art. 2

Se la nascita d’un cittadino dell’uno degli Stati contraenti è iscritta nell’altro Stato, l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di nascita, recante la menzione del luogo, del giorno del matrimonio dei genitori del neonato e del loro indirizzo o, nel caso di filiazione naturale, la menzione del luogo e del giorno della nascita della madre, dell’indirizzo e dell’ultimo domicilio della stessa in Austria; l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce un atto di nascita, recante la menzione del luogo di attinenza dei genitori del neonato o, nel caso di filiazione naturale, del luogo e del giorno della nascita, e del luogo di attinenza della madre.

Se l’iscrizione della nascita porta delle annotazioni marginali e salvo il caso di cui all’Art. 6 l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di nascita, recante quelle annotazioni; l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel libro delle nascite. Vi saranno aggiunte le menzioni di cui al capoverso 1.

Art. 3

Se il matrimonio di un cittadino dell’uno degli Stati è iscritto nell’altro Stato, l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di matrimonio, recante la menzione dell’indirizzo degli sposi e dell’ufficio austriaco di stato civile che ha rilasciato il certificato di capacità al matrimonio; l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce un atto di matrimonio, recante la menzione del luogo di attinenza dello sposo svizzero.

Se l’iscrizione del matrimonio porta delle annotazioni marginali e salvo il caso di cui all’Articolo 4 l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di matrimonio, recante quelle annotazioni; l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel libro delle famiglie. Vi saranno aggiunte le menzioni di cui al capoverso 1.

Art. 4

Se nell’uno dei due Stati contraenti è pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e
il matrimonio è stato contratto sul territorio dell’altro Stato
oppure tra sposi di cui uno sia cittadino dell’altro Stato,

  1. nel caso di divorzio pronunciato in Austria: l’ufficiale dello stato civile del luogo del matrimonio celebrato in Austria spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel libro delle famiglie e una copia della sentenza di divorzio, corredata di dichiarazione certificante che essa è passata in giudicato,
  2. se il matrimonio è stato celebrato in Svizzera, il tribunale che ha pronunciato il divorzio spedisce una copia corredata di dichiarazione certificante che la sentenza di divorzio è passata in giudicato;
  3. nel caso di divorzio pronunciato in Svizzera: l’ufficiale dello stato civile del luogo del matrimonio celebrato in Svizzera spedisce un atto di matrimonio con le annotazioni marginali e una copia autenticata e corredata d’una dichiarazione certificante che la sentenza di divorzio è passata in giudicato, se il matrimonio è stato celebrato in Austria, l’ufficiale dello stato civile del luogo di domicilio dei coniugi divorziati spedisce una copia autenticata della sentenza di divorzio e corredata di dichiarazione certificante che essa è passata in giudicato.

Queste norme si applicano per analogia nel caso di annullamento del matrimonio o qualora sia accertata l’esistenza o la non esistenza del medesimo.

Le prescrizioni del capoverso 1 non si applicano se nessuno degli sposi è cittadino degli Stati contraenti.

Art. 5

Se la morte di un cittadino dell’uno degli Stati è iscritta nell’altro Stato, l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di morte, recante la menzione dell’indirizzo e dell’ultimo domicilio del defunto in Austria; se il defunto era coniugato, l’atto deve recare anche il luogo e il giorno del matrimonio; l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce un atto di morte, recante la menzione del luogo di attinenza del defunto.

Se l’iscrizione della morte porta delle annotazioni marginali, l’ufficiale dello stato civile svizzero spedisce un atto di morte, recante quelle annotazioni; l’ufficiale dello stato civile austriaco spedisce una copia autenticata dell’iscrizione contenuta nel libro delle morti. Vi saranno aggiunte le menzioni di cui al capoverso 1.

Art. 6

Se nell’uno dei due Stati è iscritto un matrimonio che produca la legittimazione di un figlio la cui nascita è iscritta nell’altro Stato o che era cittadino dell’altro Stato al momento del matrimonio dei genitori, l’ufficiale dello stato civile svizzero che ha iscritto la legittimazione spedisce l’atto di matrimonio dei genitori, se il matrimonio fu celebrato da un ufficiale dello stato civile svizzero; un estratto del registro delle famiglie, se i genitori non si unirono in matrimonio innanzi all’ufficiale dello stato civile svizzero ma sono iscritti nel registro delle famiglie; l’atto di nascita del figlio, qualora la nascita sia stata iscritta da un ufficiale dello stato civile svizzero; l’atto di legittimazione; l’ufficiale dello stato civile austriaco che ha celebrato il matrimonio spedisce, se la nascita del figlio non è iscritta in Austria, l’atto di matrimonio dei genitori, recante la menzione del luogo d’attinenza, del luogo e del giorno della nascita del figlio; se la nascita del figlio è iscritta in Austria, una copia autenticata delle iscrizioni del libro delle famiglie nel quale il figlio fu iscritto come legittimo dopo la legittimazione, una copia del decreto del tribunale delle tutele che accerta la legittimazione, corredata di dichiarazione attestante che il decreto è passato in giudicato, e l’atto di nascita del figlio.

La comunicazione obbligatoria prevista nel capoverso 1 si applica per analogia quanto alle iscrizioni toccanti l’iscrizione della legittimazione o la legittimazione stessa, all’ufficiale dello stato civile che iscrisse la legittimazione; all’ufficiale dello stato civile che celebrò il matrimonio, se la nascita del figlio non è iscritta in Austria o all’ufficiale dello stato civile che tiene il libro delle nascite.

Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 si applicano anche se, al momento del matrimonio, era cittadino dell’altro Stato il padre, non il figlio.

Art. 7

Se l’obbligo della comunicazione degli atti dello stato civile risulta dall’appartenere la persona della quale si tratta all’altro Stato, la comunicazione dev’essere fatta anche se, insieme con tale cittadinanza, essa abbia la cittadinanza del secondo Stato o di uno Stato terzo.

Gli apolidi che abbiano il domicilio o la dimora abituale nell’altro Stato sono parificati ai cittadini dello stesso per quanto concerne l’obbligo della comunicazione.

Art. 8

Gli atti dello stato civile sono spediti almeno una volta il mese al consolato competente dell’altro Stato.

Capo III Rilascio di certificati di capacità al matrimonio

Art. 9

Se un cittadino dell’uno dei due Stati intende contrarre matrimonio nell’altro Stato, l’ufficiale dello stato civile del luogo della celebrazione trasmette la domanda dello sposo intesa a ottenere dall’ufficiale dello stato civile competente dello Stato d’origine un certificato di capacità al matrimonio. Alla domanda egli unisce per entrambi gli sposi i documenti menzionati nell’allegato 1 del presente accordo.

Art. 10

L’ufficiale dello stato civile dello Stato d’origine invia il certificato di capacità al matrimonio all’ufficiale dello stato civile del luogo della celebrazione del matrimonio. Nel medesimo tempo sono restituiti i documenti prodotti; la domanda è però tenuta dall’ufficiale dello stato civile.

Le cause che impedissero il rilascio del certificato devono essere comunicate.

Art. 11

La domanda per il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio è compilata su modulo trilingue secondo il modello unito al presente accordo come allegato 2.

Art. 12

Dei documenti che non siano compilati in tedesco lo sposo allega una traduzione tedesca autenticata.

Art. 13

I certificati di capacità al matrimonio sono rilasciati gratuitamente.

Art. 14

Ciascuno Stato comunica all’altro Stato le disposizioni sulla competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile a rilasciare i certificati di capacità al matrimonio.

Le disposizioni presentemente in vigore sono indicate nell’allegato 3.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 15

Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.

Entrando in vigore il presente accordo, è abrogato quello del 9 dicembre 1953 2 concernente il rilascio di certificati di capacità al matrimonio e lo scambio di atti dello stato civile.

Art. 16

Il presente accordo è conchiuso per uno spazio di cinque anni a contare dal giorno della sua entrata in vigore. Ove non sia disdetto sei mesi prima del decorso del quinquennio, esso sarà prorogato di anno in anno.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Governi hanno apposto al presente accordo la loro firma e i loro sigilli.

Vienna, 26 aprile 1962

Per la
Confederazione Svizzera

Per la
Repubblica d’Austria

B. v. Fischer

Kreisky

Allegato 1

Documenti necessari

agli Svizzeri

agli Austriaci

per contrarre matrimonio in Austria

per contrarre matrimonio nella Svizzera

I

Persone celibi o nubili che hanno l’esercizio dei diritti civili

1.

Documento giustificativo del domicilio;

1.

Documento giustificativo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza abituale in Austria;

2.3

Certificato di stato civile del Comune di attinenza;

durata di validità: 6 mesi;

2.

Estratto autenticato del libro della nascita;

durata di validità: 6 mesi;

3.

Dichiarazione dell’ufficiale dello stato civile austriaco attestante che gli sposi hanno domandato la pubblicazione della promessa nuziale;

3.

Atto di matrimonio dei genitori (per i figli naturali, atto di nascita della madre);

4.4

Per i fidanzati, parenti in linea collaterale in seguito a adozione: l’autorizzazione di celebrare il matrimonio rilasciata dal governo cantonale svizzero.

4.

Certificato di cittadinanza.

II

Minorenni o interdetti, che non hanno l’esercizio completo dei diritti civili
o il permesso di contrarre matrimonio,

(oltre ai documenti previsti nel numero I)

1.

Per lo sposo di 18 a 20 anni, per la sposa di 17 o 18 anni: la decisione del Governo cantonale svizzero che dichiara la capacità al matrimonio;

1.5

Per lo sposo di 18 a 19 anni, per la sposa di 15 a 16 anni: la decisione del tribunale austriaco concernente la dichiarazione di capacità al matrimonio;

agli Svizzeri

agli Austriaci

2.

Per la sposa di 18 a 20 anni: il consenso del rappresentante legale (padre e madre, tutore);

2.6

Per lo sposo e la sposa d’età inferiore ai 19 anni, in quanto la minore età non sia stata abbreviata con decisione del tribunale austriaco (emancipazione): il consenso del rappresentante legale e delle persone che ne hanno la cura (padre, madre, tutore) o la decisione del tribunale austriaco che surroga il denegato consenso del rappresentante legale o dei curatori;

3.

Per l’interdetto: il consenso del rappresentante legale.

3.

Per l’interdetto parziale: il consenso del rappresentante legale.

III

Persone che sono già state coniugate

(oltre ai documenti previsti nel numero I)

1.

Atto di famiglia del comune di attinenza, in luogo e vece del documento previsto nel numero I, 2; durata di validità: 6 mesi;

1.

Prova dello scioglimento o della nullità dei matrimoni precedenti (atto di morte, decisioni giudiziarie certificate esecutorie relative all’accertamento della morte o alla dichiarazione della scomparsa del coniuge, allo scioglimento del matrimonio per divorzio o annullamento oppure alla nullità dei matrimoni precedenti, atti di matrimonio precedenti; se la decisione giudiziaria emana da un tribunale dello Stato cui gli sposi appartenevano quando fu pronunciata, decisione del ministero austriaco che la riconosce);

2.

Se l’ultimo matrimonio è stato sciolto per divorzio negli ultimi 3 anni: la sentenza esecutoria;

2.

Per la sposa che contrae un nuovo matrimonio nei 10 mesi successivi allo scioglimento o alla dichiarazione di nullità del matrimonio precedente: dispensa dal termine d’aspetto, concessa dall’ufficiale dello stato civile;

agli Svizzeri

agli Austriaci

3.

Per la sposa che contrae un nuovo matrimonio nei 300 giorni successivi allo scioglimento o alla dichiarazione di nullità del matrimonio precedente: decisione del giudice svizzero, che abbrevia il termine d’aspetto.

3.

Se il matrimonio precedente è stato sciolto mediante divorzio per causa d’adulterio con l’altro sposo: la relativa dispensa;

4.

Se gli sposi sono affini in linea diretta: la relativa dispensa.

Agli atti che non possono essere prodotti saranno sostituiti altri documenti giustificativi. In loro mancanza, lo sposo fa una dichiarazione confermata con giuramento; l’ufficiale dello stato civile autentica la firma. Le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile apprezzano liberamente la forza probatoria dei documenti sostitutivi e delle dichiarazioni fatte sotto giuramento.

Allegato 2

Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses
Demande d’un certificat de capacité matrimoniale
Domanda di rilascio di un certificato di capacità al matrimonio

Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen miteinander die Ehe eingehen.

Les financés désignes ci-après désirent contracter mariage.

Gli sposi designati qui appresso intendono contrarre matrimonio.

Zu diesem Zweck stellt der/die

Dans cette intention

A tale scopo

den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses.

demande la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale.

domanda il rilascio di un certificato di capacità al matrimonio.

Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben:

Les fiancés donnent les indications suivantes:

Gli sposi forniscono le indicazioni seguenti:

der Bräutigam
le fiancé
lo sposo

die Braut
la fiancée
la sposa

1.

Familienname
Nom
Cognome

2.

Vornamen
Prénoms
Nomi

3.

Beruf
Profession
Professione

4.

Staatsangehörigkeit
Nationalité
Cittadinanza

5.

Geburtsdatum und -ort
Date et lieu de naissance
Data e luogo di nascita

6.

a)

Wohnsitz (Ort, Bezirk, Strasse, Haus-Nr.)
Domicile (localité, district, rue, no)
Domicilio (località, distretto, strada, numero)

b)

Letzter gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich (Ort, Bezirk, Strasse, Haus-Nr.)
Dernière résidence habituelle en Autriche (localité, district, rue, no)
Ultima residenza in Austria (località, distretto, strada, numero)

c)

Heimatort in der Schweiz
Lieu d’origine en Suisse
Luogo di attinenza in Svizzera

7.

Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden)
Etat civil (célibataire, veuf, divorcé)
Stato civile (celibre, vedovo, divorziato)

8.

Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe
Mariages antérieurs et causes de leur dissolution
Matrimoni precedenti e cause del loro scioglimento

Wir sind nicht miteinander verwandt oder verschwägert*.

Nous ne sommes pas parents de sang ou par alliance*.

Non siamo nè consanguinei nè altrimenti imparentati*.

Wir sind in folgender Weise miteinander verwandt oder verschwägert*:

Nous sommes apparentés comme suit*:

Siamo imparentati come segue*:

Wir stehen in keinem Adoptionsverhältnis zueinander.

Nous ne sommes, l’un à l’égard de l’autre, ni adoptant ni adopté.

Non siamo, vicendevolmente, nè adottati nè adottandi.

Wir stehen – nicht – unter Vormundschaft*.

Nous sommes – ne sommes pas – sous tutelle*.

Siamo – non siamo – sotto tutela*.

Wir wollen in der Schweiz/Österreich heiraten*.

Nous désirons nous marier en Suisse/Autriche*.

Intendiamo sposarci in Svizzera/Austria*.

Wir überreichen folgende Urkunden**:

Nous remettons les pièces suivantes**:

Produciamo i seguenti documenti**:

Für den Bräutigam

pour le fiancé

per lo sposo

Für die Braut

pour la fiancée

per la sposa

,

den
le
il ............................................................. 19

Unterschriften – Signatures – Firme

Die Richtigkeit der Unterschriften wird beglaubigt.

L’autheniticité des signatures est certifiée.

È certificata l’autenticità delle firme.

Der Zivilstandsbeamte/Standesbeamte:

L’officier de l’état civil:

L’ufficiale dello stato civile:

*

Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Biffer ce qui ne convient pas.

Cancellare quanto non fa al caso.

**

Die Urkunden sind mit dem Ehefähigkeitszeugnis zurückzugeben.

Les pièces seront rendues avec le certificat de capacité matrimoniale.

I documenti presentati saranno restituiti al momento del rilascio del certificato di capacità
al matrimonio.

Allegato 3

Disposizioni
circa la competenza per territorio dell’ufficiale dello stato civile
a rilasciare il certificato di capacità al matrimonio

a) Repubblica d’Austria

Competente a rilasciare il certificato di capacità al matrimonio indispensabile al cittadino austriaco per contrarre matrimonio all’estero è l’ufficiale dello stato civile nel cui circondario lo sposo ha il domicilio o, in difetto di questo, la sua residenza. Se lo sposo non abita nè dimora in Austria, è determinante il luogo della sua ultima dimora abituale; se non ha mai risieduto in Austria o vi ha soggiornato solo temporaneamente, è competente l’ufficiale dello stato civile dell’Ufficio dello stato civile «Innere Stadt‑Mariahilf», a Vienna.

Se i due sposi sono austriaci, è sufficiente che un solo ufficiale dello stato civile austriaco rilasci il certificato di capacità al matrimonio, anche se i due sposi non hanno abitato o risieduto nello stesso circondario dello stato civile.

b) Confederazione Svizzera

Il certificato di capacità al matrimonio necessario allo Svizzero (sposo o sposa) per contrarre matrimonio è rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile svizzero soltanto dopo la pubblicazione.

È competente a rilasciare il certificato di capacità al matrimonio:

  1. se lo sposo abita la Svizzera – indipendentemente dalla cittadinanza della sposa – l’ufficiale dello stato civile del suo domicilio;
  2. se solo la sposa abita la Svizzera – indipendentemente dalla cittadinanza dello sposo – l’ufficiale dello stato civile del suo domicilio;
  3. se nè lo sposo nè la sposa abitano la Svizzera, l’ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza dello sposo svizzero. Se i due sposi sono svizzeri, la domanda di un certificato di capacità al matrimonio può essere presentata, a scelta, all’ufficiale dello stato civile del luogo di attinenza dello sposo o a quello del luogo di attinenza della sposa; in questo caso, il certificato di capacità al matrimonio vale per entrambi gli sposi.