Lexipedia

0.211.213.01

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari Conchiusa all’Aia il 2 ottobre 1973 Approvata dall’Assemblea federale il 4 marzo 1976 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1976

RU 1977 1620; FF 1975 II 1365

Traduzione1

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1977

(Stato 12 settembre 2016)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Desiderosi di stabilire disposizioni comuni concernenti la legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso gli adulti,

Desiderosi di coordinare queste disposizioni e quelle della Convenzione del 24 ottobre 1956 2 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli,

hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine e hanno convenuto le
seguenti disposizioni:

Capitolo I Campo d’applicazione della convenzione

Art. 1

La presente Convenzione si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari verso i figli non legittimi.

Art. 2

La Convenzione disciplina soltanto i conflitti di legge in materia d’obbligazioni alimentari. Le decisioni rese in applicazione della Convenzione non pregiudicano l’esistenza di un rapporto secondo l’articolo 1.

Art. 3

La legge designata dalla Convenzione s’applica indipendentemente da qualsiasi condizione di reciprocità, anche ove trattasi della legge di uno Stato non contraente.

Capitolo II Legge applicabile

Art. 4

La legge interna della dimora abituale del creditore di alimenti regge le obbligazioni alimentari di cui all’articolo 1. In caso di cambiamento della dimora abituale del creditore, la legge interna della nuova dimora abituale s’applica dal momento in cui è intervenuto il cambiamento.

Art. 5

La legge nazionale comune si applica qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore in virtù della legge di cui all’articolo 4.

Art. 6

La legge interna dell’autorità adita si applica qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore in virtù delle leggi di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7

Nelle relazioni alimentari tra collaterali e tra affini, il debitore può opporre alla pretesa del creditore l’assenza d’obbligazione nei suoi riguardi secondo la loro legge nazionale comune o, in mancanza di cittadinanza comune, secondo la legge interna della sua dimora abituale.

Art. 8

In deroga agli articoli 4 a 6, la legge applicata al divorzio regge, nello Stato contraente in cui questo è pronunciato o riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati e la revisione delle decisioni relative a queste obbligazioni. L’alinea precedente s’applica pure nei casi di separazione, di nullità o di annullamento del matrimonio.

Art. 9

Il diritto di un’istituzione pubblica di ottenere il rimborso della prestazione fornita al creditore è sottoposto alla legge che regge l’istituzione.

Art. 10

La legge applicabile all’obbligazione alimentare determina segnatamente:

  1. se, in quale misura e a chi il creditore può chiedere gli alimenti;
  2. chi è ammesso a proporre l’azione alimentare e quali sono i termini per proporla;
  3. i limiti dell’obbligazione del debitore, qualora l’istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore domandi il rimborso della sua prestazione.

Art. 11

L’applicazione della legge designata dalla Convenzione può essere omessa soltanto se manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico. Tuttavia, anche se la legge applicabile dispone altrimenti, nella determinazione dell’ammontare della prestazione alimentare deve essere tenuto conto dei bisogni del creditore e delle risorse del debitore.

Capitolo III Disposizioni diverse

Art. 12

La Convenzione non si applica agli alimenti rivendicati in uno Stato contraente per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore in questo Stato.

Art. 13

Qualsiasi Stato contraente può, conformemente all’articolo 24, riservarsi il diritto di applicare la Convenzione soltanto alle obbligazioni alimentari:

  1. tra coniugi e ex coniugi;
  2. verso una persona minore di ventun anni e non coniugata.

Art. 14

Qualsiasi Stato contraente può, conformemente all’articolo 24, riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione alle obbligazioni alimentari:

  1. tra collaterali;
  2. tra affini;
  3. tra coniugi divorziati o separati o il cui matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato, qualora la decisione di divorzio, di separazione, di nullità o d’annullamento sia stata resa in contumacia in uno Stato in cui la parte contumace non aveva la sua dimora abituale.

Art. 15

Qualsiasi Stato contraente può, conformemente all’articolo 24, fare una riserva secondo cui le proprie autorità applicheranno la legge interna qualora il creditore e il debitore abbiano la cittadinanza di questo Stato e il debitore vi dimori abitualmente.

Art. 16

Se deve essere tenuto conto della legge di uno Stato che, in materia d’obbligazioni alimentari, prevede due o più sistemi di diritto d’applicazione territoriale o personale – come in caso di riferimento alla legge della dimora abituale del creditore o del debitore o alla legge nazionale comune – occorre applicare il sistema designato dalle norme in vigore in questo Stato o, in via subordinata, il sistema con cui gli interessati hanno legami più stretti.

Art. 17

Lo Stato contraente in cui diverse unità territoriali hanno loro proprie norme di diritto in materia d’obbligazioni alimentari non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di legge interessanti unicamente le sue unità territoriali.

Art. 18

La Convenzione sostituisce, nei rapporti fra gli Stati che ne sono partecipi, la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli conclusa all’Aia il 24 ottobre 1956. Tuttavia, l’alinea 1 non s’applica allo Stato che, mediante la riserva prevista all’articolo 13, ha escluso l’applicazione della presente Convenzione alle obbligazioni alimentari verso una persona minore di ventun anni e non coniugata.

Art. 19

La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà partecipe e contenenti disposizioni sulle materie disciplinate nella presente Convenzione.

Capitolo IV Disposizioni finali

Art. 20

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato al momento della sua Dodicesima sessione. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 21

Qualsiasi Stato divenuto Membro della Conferenza soltanto dopo la Dodicesima sessione o appartenente all’Organizzazione delle Nazioni Unite o a una sua istituzione specializzata, ovvero partecipe dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia 3 , può aderire alla presente Convenzione dopo ch’essa sarà entrata in vigore in virtù dell’articolo 25 alinea 1. Lo strumento d’adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 22

Qualsiasi Stato, al momento della firma, ratificazione, approvazione, accettazione o adesione, può dichiarare che la Convenzione si estende all’insieme dei territori ch’esso rappresenta sul piano internazionale o a uno o più di essi. Questa dichiarazione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato. Successivamente, qualsiasi estensione di tal natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 23

Qualsiasi Stato contraente comprendente due o più unità territoriali in cui s’applicano diversi sistemi di diritto in materia di obbligazioni alimentari può, al momento della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte queste unità territoriali o soltanto a una o a più di esse e, in qualsiasi momento, può modificare questa dichiarazione facendone una nuova. Queste dichiarazioni sono notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e indicano esplicitamente l’unità territoriale cui s’applica la Convenzione.

Art. 24

Qualsiasi Stato può, il più tardi al momento della ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, fare una o più delle riserve previste negli articoli 13 a 15. Nessuna altra riserva è ammessa. Parimente, qualsiasi Stato può, notificando un’estensione della Convenzione conformemente all’articolo 22, fare una o più di queste riserve con effetto limitato ai territori o a certi territori compresi nell’estensione. Qualsiasi Stato contraente può, in qualsiasi momento, ritirare una riserva già fatta. Questo ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L’effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notificazione menzionata nell’alinea precedente.

Art. 25

La Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione previsto all’articolo 20.

Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore:

  1. per ogni Stato firmatario che l’avrà ratificata, accettata o approvata posteriormente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione;
  2. per qualsiasi Stato aderente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del rispettivo strumento d’adesione;
  3. per i territori cui la Convenzione è stata estesa conformemente all’articolo 22, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notificazione di cui in questo articolo.

Art. 26

La Convenzione vige per cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore conformemente all’articolo 25 alinea 1 anche per gli Stati che l’avranno successivamente ratificata, accettata o approvata o che vi avranno aderito. La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta. La disdetta sarà, almeno sei mesi prima della scadenza del termine quinquennale, notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Essa potrà restringersi a certi territori cui s’applica la Convenzione. La disdetta avrà effetto soltanto riguardo allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 27

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifica agli Stati membri della Conferenza, come anche agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 21:

  1. le firme, ratificazioni, accettazioni e approvazioni di cui all’articolo 20;
  2. la data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 25;
  3. le adesioni di cui all’articolo 21 e la data in cui esse avranno efficacia;
  4. le estensioni di cui all’articolo 22 e la data in cui esse avranno efficacia;
  5. le dichiarazioni menzionate nell’articolo 23, come anche le loro modificazioni e la data in cui queste dichiarazioni e modificazioni avranno efficacia;
  6. le disdette di cui all’articolo 26;
  7. le riserve previste negli articoli 13 a 15 e 24 e il ritiro delle riserve previsto nell’articolo 24.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all’Aia, il 2 ottobre 1973, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui copia certificata conforme sarà consegnata, in via diplomatica, a ciascuno Stato Membro della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato al momento della sua Dodicesima sessione.

(Seguono le firme)

0.211.213.01

Campo d’applicazione il 12 settembre 20164

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

29 agosto

2011 A

1° novembre

2011

Estonia

22 ottobre

2001 A

1° gennaio

2002

Francia

19 luglio

1977

1° ottobre

1977

Germania*

28 gennaio

1987

1° aprile

1987

Giappone

5 giugno

1986

1° settembre

1986

Grecia*

25 giugno

2003

1° settembre

2003

Italia*

2 ottobre

1981

1° gennaio

1982

Lituania*

11 giugno

2001 A

1° settembre

2001

Lussemburgo*

13 ottobre

1981

1° gennaio

1982

Paesi Bassi*

12 dicembre

1980

1° marzo

1981

Aruba*

12 dicembre

1980

1° marzo

1981

Curaçao*

12 dicembre

1980

1° marzo

1981

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)*

12 dicembre

1980

1° marzo

1981

Sint Maarten*

12 dicembre

1980

1° marzo

1981

Polonia*

13 febbraio

1996 A

1° maggio

16

Portogallo*

17 dicembre

1975

1° ottobre

1977

Spagna*

4 luglio

1986

1° ottobre

1986

Svizzera*

18 maggio

1976

1° ottobre

1977

Turchia*

23 agosto

1983

1° novembre

1983

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet della Conferenza dell’Aja: www.hcch.net/fr/instruments/conventions oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.211.213.01

Riserva

Svizzera 5

1. ... 6

2. La Svizzera si riserva inoltre il diritto previsto nell’articolo 15 di applicare la legge svizzera alle obbligazioni alimentari qualora il creditore e il debitore siano cittadini svizzeri e il debitore dimori abitualmente in Svizzera.