La domanda di copertura o di rimborso alimentare, oppure di riconoscimento e d’esecuzione di una decisione in materia d’alimenti dovuti da un opponente residente sul territorio di una Parte contraente (in seguito: la Parte richiesta) è presentata dall’Autorità centrale, o dall’autorità designata allo scopo, dell’altra Parte contraente (in seguito: la Parte richiedente), conformemente alle procedure applicabili sia dalla Parte richiedente sia dalla Parte richiesta.
La domanda è fatta su apposito modulo, preparato d’intesa fra le Autorità centrali delle due Parti contraenti, in inglese e in tedesco, francese o italiano, a seconda della lingua ufficiale del Cantone svizzero interessato, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti. Tutti i documenti sono tradotti nella lingua della Parte richiesta. Per le domande presentate alla Svizzera, la lingua è quella ufficiale del Cantone che esegue la domanda. Allo scopo la Svizzera allestisce l’elenco dei Cantoni con le loro lingue ufficiali.
L’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente trasmette i documenti menzionati nei paragrafi 2 e 5 del presente articolo all’Autorità centrale, o a qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiesta.
Prima di trasmettere i documenti alla Parte richiesta, l’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente accerta che tali documenti soddisfino le esigenze legali della Parte richiedente e della Parte richiesta e siano conformi alle disposizioni del presente Accordo.
Se una domanda si fonda su una decisione resa da un tribunale o da un’autorità amministrativa competente oppure se siffatta decisione fa parte dei documenti che corredano la domanda:
- l’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente ne invia una copia certificata conforme o autenticata secondo i criteri ammessi dalla Parte richiesta;
- la decisione è corredata di una dichiarazione che ne attesti il passaggio in giudicato o, se non passata in giudicato, di una dichiarazione che la decisione è esecutoria e della prova che il difensore è comparso davanti all’istanza che ha reso la decisione o che questi è stato citato e che gli è stata data l’opportunità di parteciparvi;
- l’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente informa l’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiesta riguardo a qualsiasi modifica successiva ex lege della somma dovuta in base all’esecuzione della decisione.
Per l’adempimento dei compiti loro assegnati dal presente Accordo, gli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza e si forniscono le informazioni necessarie, nei limiti fissati dalle rispettive legislazioni, e in conformità a ciascun trattato di assistenza giudiziaria vigente tra le Parti Contraenti.
Tutti i documenti trasmessi ai termini del presente Accordo sono dispensati dalla legalizzazione.