Lexipedia

0.211.213.232.1

Memorandum of Understanding
tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera)
e il Governo della Provincia del Manitoba (di seguito il Manitoba)
concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione
e la modifica delle obbligazioni alimentari

(Stato 28 settembre 2004)0.211.213.232.1

RU 2004 3701 4257

Traduzione1

Concluso il 5 giugno 2003

Entrato in vigore il 5 giugno 2003

(Stato 28 settembre 2004)

La Svizzera
e
il Manitoba,

desiderosi di agevolare per quanto possibile il riconoscimento e l’esecuzione delle rispettive decisioni e convenzioni esecutorie in materia di obbligazioni alimentari, così come la determinazione e la modifica di obbligazioni alimentari esecutorie tra parti residenti nelle rispettive giurisdizioni;

considerato che il Codice civile svizzero e la legge federale sul diritto internazionale privato corrispondono, quanto alla sostanza, alla legislazione del Manitoba in materia;

convengono a tal fine quanto segue:

1. Il Manitoba dichiara la Svizzera «Stato che applica la reciprocità», conformemente alla legislazione in materia (« Inter-jurisdictional Support Orders Act »).

2. La Svizzera prende tutte le misure necessarie affinché il presente Memorandum of Understanding (MoU) abbia effetto nei confronti del Manitoba.

3. Una volta adempiuti i paragrafi 1 e 2, la Svizzera e il Manitoba assumono, a seconda del caso, i compiti di uno «Stato richiedente» o di uno «Stato richiesto» descritti nei paragrafi seguenti.

4. Il presente MoU, che scaturisce dall’adempimento dei paragrafi 1 e 2, si applica a qualsiasi sentenza o decisione resa da un’autorità giudiziaria o amministrativa e concernente un’obbligazione alimentare derivante da rapporti di famiglia, dallafiliazione, dal matrimonio o da rapporti di parentela acquisiti mediante matrimonio, comprese le obbligazioni alimentari verso i figli nati fuori del matrimonio.

Il MoU copre anche le decisioni rese nelle procedure di separazione, divorzio, nullità o annullamento del matrimonio.

5. Anche un’istituzione pubblica può chiedere il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, a condizione che il diritto al quale soggiace lo preveda.

6. Se una decisione in materia di obbligazioni alimentari prevede il pagamento periodico di alimenti, l’esecuzione garantisce anche il pagamento degli arretrati e i pagamenti futuri.

7. Le autorità della Svizzera e del Manitoba cooperano al fine di far valere le clausole d’indicizzazione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari da esse riconosciute ed eseguite.

La Svizzera quale «Stato richiedente» e il Manitoba quale «Stato richiesto»

8. La Svizzera può chiedere che il Manitoba prenda le misure legali e procedurali necessarie affinché una decisione o una convenzione esecutoria in materia di obbligazioni alimentari pronunciata in Svizzera sia registrata ed eseguita nel Manitoba conformemente alle leggi del Manitoba che disciplinano la registrazione e l’esecuzione delle obbligazioni alimentari straniere.

9. La Svizzera può inoltre chiedere al Manitoba di prendere le misure necessarie sia per pronunciare, nel Manitoba, una decisione in materia di obbligazioni alimentari in favore di un richiedente residente in Svizzera o di un’istituzione pubblica ai sensi del paragrafo 5, sia per modificare una decisione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari, conformemente alle leggi del Manitoba che disciplinano la determinazione e la revisione di obbligazioni alimentari tra giurisdizioni diverse, a condizione che l’altra parte alla procedura risieda nel Manitoba.

Il Manitoba quale «Stato richiedente» e la Svizzera quale «Stato richiesto»

10. Il Manitoba può chiedere che la Svizzera prenda le misure legali e procedurali necessarie affinché una decisione o una convenzione esecutoria in materia di obbligazioni alimentari pronunciata nel Manitoba sia riconosciuta ed eseguita in Svizzera conformemente alle leggi svizzere che disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione delle obbligazioni alimentari straniere.

11. Il Manitoba può inoltre chiedere alla Svizzera di prestare l’assistenza amministrativa necessaria sia per permettere a un residente del Manitoba di avviare una procedura intesa a ottenere, in Svizzera, una convenzione esecutoria o una decisione in materia di obbligazioni alimentari in favore di un residente del Manitoba sia per modificare una decisione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari, conformemente al diritto applicabile in funzione delle norme svizzere relative alla determinazione del diritto applicabile, a condizione che l’altra parte alla procedura risieda in Svizzera. Se il Manitoba fa una tale richiesta, la Svizzera presta assistenza amministrativa secondo le disposizioni della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 2 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero, come se fosse un’«Istituzione intermediaria» e il Manitoba un’«Autorità speditrice».

Assistenza amministrativa e giudiziaria reciproca

12. Le autorità competenti per eseguire le obbligazioni di cooperazione del presente MoU e per trattare le reciproche richieste in qualità di istituzioni intermediarie e di autorità speditrici sono:

  1. per la Svizzera: l’Ufficio federale di giustizia;
  2. per il Manitoba: il Ministero di giustizia, servizio del diritto della famiglia.

Qualsiasi cambiamento relativo alle autorità competenti è comunicato senza indugio all’altra Parte.

13. Il Manitoba e la Svizzera prestano l’assistenza amministrativa e giudiziaria necessaria al riconoscimento e all’esecuzione delle obbligazioni alimentari, senza spese per la persona residente nello Stato richiedente.

14. In quanto Stati richiesti, il Manitoba e la Svizzera agevolano l’accesso all’assistenza giudiziaria in virtù della loro legislazione alla persona residente nello Stato richiedente, la quale auspica far determinare o modificare un’obbligazione alimentare nella rispettiva giurisdizione. Se l’accesso alle prestazioni d’assistenza giudiziaria dipende da una valutazione della situazione finanziaria della persona in questione, lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente riguardo alla procedura appropriata e ai documenti da presentare per tale valutazione.

15. Se invia al Manitoba una richiesta ai sensi del paragrafo 8 o 9, la Svizzera gli fornisce i documenti richiesti secondo le indicazioni che il Manitoba stabilisce periodicamente.

16. Se riceve dalla Svizzera una richiesta ai sensi del paragrafo 8 o 9, il Manitoba prende le misure giudiziarie e amministrative necessarie al fine di eseguire detta richiesta conformemente alle leggi del Manitoba e tiene informata la Svizzera circa la prosecuzione della procedura.

17. Se invia alla Svizzera una richiesta ai sensi del paragrafo 10 o 11, il Manitoba le fornisce i documenti richiesti secondo le indicazioni che la Svizzera stabilisce periodicamente.

18. Se riceve dal Manitoba una richiesta ai sensi del paragrafo 10 o 11, la Svizzera prende le misure giudiziarie e amministrative necessarie al fine di eseguire detta richiesta conformemente alle leggi svizzere e tiene informato il Manitoba circa la prosecuzione della procedura.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Provincia del Manitoba:

Andreas Baum

Gord Mackintosh