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0.211.221.311

Convenzione
sulla protezione dei minori e sulla cooperazione
in materia di adozione internazionale

RU 2003 415; FF 1999 4799

Traduzione

Conclusa all’Aia il 29 maggio 1993
Approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 20011
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 settembre 2002
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003

(Stato 7 maggio 2025)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d’amore e di comprensione;

ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d’origine;

riconoscendo che l’adozione internazionale può offrire l’opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato d’origine;

convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;

desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 2 , e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all’Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dell’Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I Sfera di applicazione della Convenzione

Art. 1

La presente Convenzione ha per oggetto:

  1. di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;
  2. d’instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
  3. di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

Art. 2

La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente («Stato d’origine») è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente («Stato di accoglienza»), sia a seguito di adozione nello Stato d’origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.

La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.

Art. 3

La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall’articolo 17 lettera c non sono stati espressi prima che il minore compia l’età di diciotto anni.

Capitolo II Condizioni delle adozioni internazionali

Art. 4

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d’origine:

  1. hanno stabilito che il minore è adottabile;
  2. hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d’origine, che l’adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
  3. si sono assicurate:1)che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l’adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell’adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d’origine;2)che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;3)che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e4)che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e
  4. si sono assicurate, tenuto conto dell’età e della maturità del minore, 1)che questi è stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conseguenze dell’adozione e del suo consenso all’adozione, qualora tale consenso sia richiesto;2)che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;3)che il consenso del minore all’adozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto; e4)che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.

Art. 5

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:

  1. hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l’adozione;
  2. si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli; e
  3. hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.

Capitolo III Autorità Centrali e organismi abilitati

Art. 6

Ogni Stato contraente designa un’Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.

Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità Centrale, specificando l’estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha nominato più di un’Autorità Centrale designerà l’Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all’Autorità Centrale competente nell’ambito dello Stato medesimo.

Art. 7

Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.

Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:

  1. fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d’adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo;
  2. informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all’applicazione della medesima.

Art. 8

Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.

Art. 9

Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per:

  1. raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell’adozione;
  2. agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell’adozione;
  3. promuovere nei rispettivi Stati l’istituzione di servizi di consulenza per l’adozione e per la fase successiva all’adozione;
  4. scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale;
  5. rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione d’adozione, formulate da altre Autorità Centrali o da autorità pubbliche.

Art. 10

Possono ottenere l’abilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino la loro idoneità a svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.

Art. 11

Un organismo abilitato deve:

  1. perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l’autorizzazione;
  2. essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell’adozione internazionale;
  3. essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.

Art. 12

Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.

Art. 13

La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l’estensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e l’indirizzo degli organismi abilitati, sono comunicati da ogni Stato contraente all’Ufficio Permanente della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

Capitolo IV Condizioni procedurali dell’adozione internazionale

Art. 14

Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all’Autorità Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.

Art. 15

Se ritiene che i richiedenti sono qualificati e idonei per l’adozione, l’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacità legale ed idoneità all’adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.

Essa trasmette la relazione all’Autorità Centrale dello Stato d’origine.

Art. 16

Se ritiene che il minore è adottabile, l’Autorità Centrale dello Stato d’origine:

  1. redige una relazione contenente informazioni circa l’identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l’anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonché circa le sue necessità particolari;
  2. tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;
  3. si assicura che i consensi previsti dall’articolo 4 sono stati ottenuti; e
  4. constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l’affidamento prefigurato è nel superiore interesse del minore.

Trasmette all’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull’affidamento, curando di non rivelare l’identità della madre e del padre se, nello Stato d’origine, tale identità non debba essere resa nota.

Art. 17

La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può essere presa nello Stato d’origine soltanto a condizione che:

  1. l’Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi;
  2. l’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorché la legge di questo Stato o l’Autorità Centrale dello Stato d’origine lo richiedano;
  3. le Autorità Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e
  4. sia stato determinato, in conformità all’articolo 5, che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all’adozione e che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.

Art. 18

Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi necessari per far ottenere al minore l’autorizzazione ad uscire dallo Stato d’origine e quella d’ingresso e di residenza permanente nello Stato d’accoglienza.

Art. 19

Il trasferimento del minore nello Stato d’accoglienza può aver luogo solo se le condizioni fissate dall’articolo 17 si sono verificate.

Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinché il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.

Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorità mittenti.

Art. 20

Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando è richiesto.

Art. 21

Allorché l’adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore nello Stato di accoglienza l’Autorità Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto non è più conforme al superiore interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del minore, particolarmente al fine di:

  1. riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed averne provvisoriamente cura;
  2. di concerto con l’Autorità Centrale dello Stato d’origine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l’adozione del minore o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole; l’adozione non può aver luogo se l’Autorità Centrale dello Stato d’origine non è stata debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi;
  3. come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo interesse lo richiede.

Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e della sua maturità, sarà consultato e, se del caso, sarà ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità al presente articolo.

Art. 22

Le funzioni conferite all’Autorità Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o da organismi abilitati in conformità alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.

Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite all’Autorità Centrale in virtù degli Articoli da 15 a 21 possono essere esercitate altresì in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorità statali competenti, da organismi o persone che:

  1. soddisfino le condizioni di moralità, di competenza professionale, d’esperienza e di responsabilità richieste dallo Stato medesimo; e
  2. siano, per integrità morale e formazione od esperienza, qualificate ad agire nel campo dell’adozione internazionale.

Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2 comunica regolarmente all’Ufficio Permanente della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati.

Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità al primo comma.

Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità dell’Autorità Centrale o di altre autorità o organismi, in conformità al primo comma.

Capitolo V Riconoscimento ed effetti dell’adozione

Art. 23

L’adozione certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati all’articolo 17, lettera c, sono stati prestati.

Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, notifica al depositario della Convenzione l’identità e le funzioni dell’autorità o delle autorità che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresì, qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità.

Art. 24

Il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.

Art. 25

Ogni Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa, le adozioni fatte in conformità a un accordo concluso in applicazione dell’articolo 39, comma 2.

Art. 26

Il riconoscimento dell’adozione comporta quello:

  1. del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi;
  2. della responsabilità parentale dei genitori adottivi nei confronti del minore;
  3. della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore, sua madre e suo padre, se l’adozione produce questo effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo.

Se l’adozione ha l’effetto di porre fine ad un legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato contraente in cui l’adozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un’adozione che produca tale effetto in ciascuno di questi Stati.

I commi precedenti non pregiudicano l’applicazione di qualunque disposizione più favorevole al minore, in vigore nello Stato contraente che riconosce l’adozione.

Art. 27

L’adozione fatta nello Stato d’origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto,

  1. se l’ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente; e
  2. se i consensi previsti dall’articolo 4, lettere c) e d), sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.

Alla decisione di conversione dell’adozione si applica l’articolo 23.

Capitolo VI Disposizioni generali

Art. 28

La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d’origine, che richiedono che l’adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca l’affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dell’adozione.

Art. 29

Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 4, lettere da a) a c), e dall’articolo 5 lettera a), salvo se l’adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall’autorità competente dello Stato d’origine.

Art. 30

Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all’identità della madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.

Le medesime autorità assicurano l’accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l’assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.

Art. 31

Salvo quanto previsto dall’articolo 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.

Art. 32

Non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale.

Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell’adozione.

I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell’adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.

Art. 33

Quando un’autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l’Autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene. L’Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune.

Art. 34

Se l’Autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di conformità all’originale. Le spese di traduzione, salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.

Art. 35

Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo sollecito.

Art. 36

Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili in differenti unità territoriali:

  1. qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s’intende fatto alla residenza abituale in una unità territoriale di questo Stato;
  2. qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s’intende fatto alla legge in vigore nell’unità territoriale pertinente;
  3. qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità pubbliche dello Stato s’intende fatto alle autorità abilitate ad agire nell’unità territoriale pertinente;
  4. qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s’intende fatto agli organismi abilitati nell’unità territoriale pertinente.

Art. 37

Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s’intende fatto al sistema di diritto indicato dall’ordinamento dello Stato medesimo.

Art. 38

Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia di adozione, non è tenuto ad applicare la Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non fosse tenuto ad applicarla.

Art. 39

La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.

Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l’applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.

Art. 40

Non è ammessa alcuna riserva alla Convenzione.

Art. 41

La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall’articolo 14, sia pervenuta in epoca successiva all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d’origine.

Art. 42

Il Segretario generale della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della Convenzione.

Capitolo VII Clausole finali

Art. 43

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato al momento della diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Art. 44

Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 46, comma 1.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.

L’adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti di essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della notifica prevista dall’articolo 48, lettera b). Tale eventuale obiezione potrà altresì essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Convenzione, successive all’adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario.

Art. 45

Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.

Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica.

Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di detto Stato.

Art. 46

La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d’approvazione previsto dall’articolo 43.

In seguito la Convenzione entrerà in vigore:

  1. per ogni Stato che la ratifica, l’accetta o l’approva posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi che segue il deposito del proprio strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione;
  2. per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformità all’articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto articolo.

Art. 47

Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al depositario.

La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se è specificato nella notifica un periodo più lungo perché abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la data di ricevimento della notifica.

Art. 48

Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, agli altri Stati che hanno partecipato alla diciassettesima Sessione, e agli Stati che abbiano aderito in conformità alle disposizioni dell’articolo 44:

  1. le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni indicate all’articolo 43;
  2. le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all’articolo 44;
  3. la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell’articolo 46;
  4. le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22, 23, 25 e 45;
  5. gli accordi menzionati all’articolo 39;
  6. le denunce previste dall’articolo 47.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all’Aia, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato all’epoca della diciassettesima Sessione, ed a ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.

(Seguono le firme)

Elenco delle Autorità Centrali e delle autorità competenti incaricate di svolgere le mansioni previste dagli articoli 6 e 23 della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale3

Svizzera

A. Autorità centrale federale

Ufficio federale di giustizia
Autorità centrale in materia di adozioni internazionali
Bundesrain 20
3003 Berna
Svizzera
Telefono: +41 (58) 463 88 64
Telefax: +41 (58) 462 78 64
E-mail: Adoption@bj.admin.ch

B. Autorità centrali cantonali 4

0.211.221.311

Campo d’applicazione il 7 maggio 20255

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

12 settembre

2000

1° gennaio

2001

Andorra*

3 gennaio

1997 A

1° maggio

1997

Angola

14 marzo

2024 A

1° luglio

2024

Armenia*

1° marzo

2007 A

1° giugno

2007

Australia*

25 agosto

1998

1° dicembre

1998

Isola Christmas

25 agosto

1998

1° dicembre

1998

Isola di Norfolk

25 agosto

1998

1° dicembre

1998

Isole Ashmore e Cartier

25 agosto

1998

1° dicembre

1998

Isole Cocos

25 agosto

1998

1° dicembre

1998

Territorio australiano
dell’Antartico

25 agosto

1998

1° dicembre

1998

Territorio dell’Isola di Heard
e delle Isole McDonald

25 agosto

1998

1° dicembre

1998

Territorio delle Isole
del mare di Corallo

25 agosto

1998

1° dicembre

1998

Austria*

19 maggio

1999

1° settembre

1999

Azerbaigian*

22 giugno

2004 A

1° ottobre

2004

Belgio*

26 maggio

2005

1° settembre

2005

Belize

20 dicembre

2005 A

1° aprile

2006

Benin

28 giugno

2018

1° ottobre

2018

Bielorussia*

17 luglio

2003

1° novembre

2003

Bolivia*

12 marzo

2002

1° luglio

2002

Botswana

14 novembre

2022 A

1° marzo

2023

Brasile*

10 marzo

1999

1° luglio

1999

Bulgaria*

15 maggio

2002

1° settembre

2002

Burkina Faso*

11 gennaio

1996

1° maggio

1996

Burundi

15 ottobre

1998 A

1° febbraio

1999

Cambogia

6 aprile

2007 A

1° agosto

2007

Canada*

19 dicembre

1996

1° aprile

1997

Alberta

23 luglio

1997

1° novembre

1997

Columbia britannica

19 dicembre

1996

1° aprile

1997

Isola-Principe-Edoardo

19 dicembre

1996

1° aprile

1997

Manitoba

19 dicembre

1996

1° aprile

1997

Nunavut

15 maggio

2001

1° settembre

2001

Nuova Scozia

21 giugno

1999

1° ottobre

1999

Nuovo-Brunswick

19 dicembre

1996

1° aprile

1997

Ontario

6 agosto

1999

1° dicembre

1999

Québec

28 ottobre

2005

1° febbraio

2006

Saskatchewan

19 dicembre

1996

1° aprile

1997

Terranova e Labrador

15 agosto

2003

1° dicembre

2003

Territori del Nord-Ovest

22 dicembre

1999

1° aprile

2000

Yukon

24 aprile

1998

1° agosto

1998

Capo Verde

4 settembre

2009 A

1° gennaio

2010

Cile

13 luglio

1999

1° novembre

1999

Cina*

16 settembre

2005

1° gennaio

2006

Hong Kong

1° gennaio

2006

1° gennaio

2006

Macao

1° gennaio

2006

1° gennaio

2006

Cipro

20 febbraio

1995

1° giugno

1995

Colombia*

13 luglio

1998

1° novembre

1998

Congo-Brazzaville

11 dicembre

2019 A

1° aprile

2020

Costa Rica

30 ottobre

1995

1° febbraio

1996

Croazia*

5 dicembre

2013 A

1° aprile

2014

Cuba

20 febbraio

2007 A

1° giugno

2007

Costa d’Avorio

11 giugno

2015 A

1° ottobre

2015

Danimarca

2 luglio

1997

1° novembre

1997

Groenlandia

28 gennaio

2010

1° maggio

2010

Isole Færør

18 dicembre

2006

1° aprile

2007

Ecuador

7 settembre

1995

1° gennaio

1996

El Salvador*

17 novembre

1998

1° marzo

1999

Estonia

22 febbraio

2002 A

1° giugno

2002

Eswatini

5 marzo

2013 A

1° luglio

2013

Figi

29 aprile

2012 A

1° agosto

2012

Filippine

2 luglio

1996

1° novembre

1996

Finlandia

27 marzo

1997

1° luglio

1997

Francia*

30 giugno

1998

1° ottobre

1998

Georgia

9 aprile

1999 A

1° agosto

1999

Germania*

22 novembre

2001

1° marzo

2002

Ghana

16 settembre

2016 A

1° gennaio

2017

Grecia*

2 settembre

2009

1° gennaio

2010

Guatemala

26 novembre

2002 A

1° marzo

2003

Guinea

21 ottobre

2003 A

1° febbraio

2004

Guyana

5 febbraio

2019 A

1° giugno

2019

Haiti

16 dicembre

2013

1° aprile

2014

Honduras

6 marzo

2019

1° luglio

2019

India

6 giugno

2003

1° ottobre

2003

Irlanda

28 luglio

2010

1° novembre

2010

Islanda

17 gennaio

2000 A

1° maggio

2000

Israele

3 febbraio

1999

1° giugno

1999

Italia*

18 gennaio

2000

1° maggio

2000

Kazakistan

9 luglio

2010 A

1° novembre

2010

Kenya

12 febbraio

2007 A

1° giugno

2007

Kirghizistan

25 luglio

2016 A

1° novembre

2016

Lesotho

24 agosto

2012 A

1° dicembre

2012

Lettonia*

9 agosto

2002

1° dicembre

2002

Liechtenstein*

26 gennaio

2009 A

1° maggio

2009

Lituania

29 aprile

1998 A

1° agosto

1998

Lussemburgo*

5 luglio

2002

1° novembre

2002

Macedonia del Nord

23 dicembre

2008 A

1° aprile

2009

Madagascar

12 maggio

2004

1° settembre

2004

Mali

2 maggio

2006 A

1° settembre

2006

Malta

13 ottobre

2004 A

1° febbraio

2005

Maurizio

28 settembre

1998 A

1° gennaio

1999

Messico*

14 settembre

1994

1° maggio

1995

Moldova

10 aprile

1998 A

1° agosto

1998

Monaco

29 giugno

1999 A

1° ottobre

1999

Mongolia

25 aprile

2000 A

1° agosto

2000

Montenegro*

9 marzo

2012 A

1° luglio

2012

Namibia*

21 settembre

2015 A

1° gennaio

2016

Niger

24 maggio

2021 A

1° settembre

2021

Norvegia*

25 settembre

1997

1° gennaio

1998

Nuova Zelanda

18 settembre

1998 A

1° gennaio

1999

Paesi Bassi

26 giugno

1998

1° ottobre

1998

Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

18 ottobre

2010

1° febbraio

2011

Panama*

29 settembre

1999

1° gennaio

2000

Paraguay

13 maggio

1998 A

1° settembre

1998

Perù

14 settembre

1995

1° gennaio

1996

Polonia*

12 giugno

1995

1° ottobre

1995

Portogallo*

19 marzo

2004

1° luglio

2004

Regno Unito*

27 febbraio

2003

1° giugno

2003

Isola di Man

1° luglio

2003

1° novembre

2003

Repubblica Ceca

11 febbraio

2000

1° giugno

2000

Repubblica Dominicana

22 novembre

2006 A

1° marzo

2007

Romania

28 dicembre

1994

1° maggio

1995

Ruanda

28 marzo

2012 A

1° luglio

2012

Saint Kitts e Nevis

26 ottobre

2020 A

1° febbraio

2021

San Marino

6 ottobre

2004 A

1° febbraio

2005

Seychelles

26 giugno

2008 A

1° ottobre

2008

Senegal

24 agosto

2011 A

1° dicembre

2011

Serbia

18 dicembre

2013 A

1° aprile

2014

Slovacchia

6 giugno

2001

1° ottobre

2001

Slovenia

24 gennaio

2002

1° maggio

2002

Spagna*

11 luglio

1995

1° novembre

1995

Sri Lanka

23 gennaio

1995

1° maggio

1995

Stati Uniti*

12 dicembre

2007

1° aprile

2008

Sudafrica

21 agosto

2003 A

1° dicembre

2003

Svezia*

28 maggio

1997

1° settembre

1997

Svizzera*

24 settembre

2002

1° gennaio

2003

Thailandia

29 aprile

2004

1° agosto

2004

Togo

12 ottobre

2009 A

1° febbraio

2010

Turchia

27 maggio

2004

1° settembre

2004

Ungheria*

6 aprile

2005

1° agosto

2005

Uruguay

3 dicembre

2003

1° aprile

2004

Venezuela*

10 gennaio

1997

1° maggio

1997

Vietnam

1° novembre

2011

1° febbraio

2012

Zambia

11 giugno

2015 A

1° ottobre

2015

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.
    I testi, in inglese, possono essere consultati sul sito Internet del depositario, Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi:
    https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/005234.html oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Le obiezioni all’adesione di un altro Stato ai sensi dell’art. 44 comma 3 della Conv. non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate sul sito Internet del depositario: https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/005234_db.html.

0.211.221.311

Dichiarazioni

Svizzera

Articolo 22

La Svizzera dichiara che le adozioni di minori che risiedono abitualmente nel territorio della Svizzera possono essere realizzate soltanto se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate conformemente all’articolo 22 comma 1 della Convenzione.

Articolo 25

La Svizzera dichiara che in virtù della Convenzione essa non sarà tenuta a riconoscere le adozioni realizzate conformemente a un accordo concluso in applicazione dell’articolo 39 comma 2.