Se una donna è designata nell’atto di nascita di un figlio nato fuori matrimonio come madre di quest’ultimo, la filiazione materna è accertata con tale designazione. Questa filiazione può tuttavia essere impugnata.
0.211.222.1
Convenzione
relativa all’accertamento della filiazione materna
dei figli nati fuori matrimonio
RU 1988 755
Traduzione1
Conclusa a Bruxelles il 12 settembre 1962
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 5 gennaio 1963
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 aprile 1964
(Stato 23 aprile 1964)
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica Francese, Il Regno di Grecia, La Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca, membri della Commissione internazionale dello Stato Civile,
animati dal desiderio di armonizzare le norme concernenti l’accertamento della filiazione materna dei figli nati fuori matrimonio,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
Art. 2
Se la madre non è designata nell’atto di nascita, essa ha la facoltà di fare una dichiarazione di riconoscimento davanti all’autorità competente di ciascuno Stato contraente.
Art. 3
Se la madre è designata nell’atto di nascita, ma giustifica che una dichiarazione di riconoscimento è tuttavia necessaria per rispondere alle esigenze della legge di uno Stato non contraente, essa ha la facoltà di fare una tale dichiarazione davanti all’autorità competente di ciascuno Stato contraente.
Art. 4
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non pregiudicano la validità del riconoscimento.
Art. 5
Le disposizioni dell’articolo 1 concernono, per tutti gli Stati contraenti, soltanto le nascite posteriori all’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 6
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero. Questo informerà gli Stati contraenti e la Segreteria generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni deposito di strumenti di ratificazione.
Art. 7
La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo quello del deposito del secondo strumento di ratificazione, previsto nell’articolo precedente. Per ciascuno Stato firmatario, che l’avrà ratificata più tardi, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo quello del deposito del suo strumento di ratificazione.
Art. 8
La presente Convenzione è applicabile di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ciascuno Stato contraente. Ciascuno Stato potrà, all’atto della firma, della ratificazione, dell’adesione o ulteriormente, dichiarare mediante notificazione al Consiglio federale svizzero che le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili a uno o a più dei suoi territori extrametropolitani, degli Stati o dei territori, dei quali assicura le relazioni internazionali. Il Consiglio federale svizzero ne informerà ciascun Stato contraente e la Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili nel territorio o nei territori designati nella notificazione, il sessantesimo giorno dopo quello in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto la notificazione. Ciascuno Stato che abbia fatto una dichiarazione conformemente alle disposizioni del capoverso 2 del presente articolo, potrà successivamente dichiarare in qualsiasi tempo, mediante notificazione al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cessa d’essere applicabile a uno o più Stati o territori designati nella dichiarazione. Il Consiglio federale svizzero informerà della notificazione ciascuno Stato contraente e la Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato civile. La Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio considerato, il sessantesimo giorno dopo quello in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto la notificazione.
Art. 9
Ciascun membro del Consiglio d’Europa o della Commissione Internazionale dello Stato Civile potrà aderire alla presente Convenzione. Lo Stato che desideri aderire notificherà la sua intenzione mediante un atto che sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero. Questo informerà ciascuno Stato contraente e la Segreteria generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni deposito di un atto d’adesione. La Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che vi aderisce, il trentesimo giorno dopo quello del deposito dell’atto di adesione. L’atto di adesione potrà essere depositato soltanto dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 10
La presente Convenzione rimarrà in vigore illimitatamente. Ciascuno degli Stati contraenti potrà nondimeno disdirla in qualsiasi tempo, mediante una notificazione scritta al Consiglio federale svizzero, che ne informerà gli altri Stati contraenti e la Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Questa facoltà di disdetta non potrà essere esercitata prima del decorso d’un termine di cinque anni a contare dalla data della ratificazione o dell’adesione. La disdetta avrà effetto a contare da un termine di sei mesi dalla data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto tale notificazione.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1962, in un solo esemplare, il quale sarà depositato nell’Archivio federale e del quale una copia, certificata conforme, sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti e alla Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
(Seguono le firme)
0.211.222.1
Campo d’applicazione della convenzione il 1° ottobre 1988
Stati partecipanti | Ratificazione | Entrata in vigore | |||
Grecia | 22 giugno | 1979 | 22 luglio | 1979 | |
Lussemburgo | 29 maggio | 1981 A | 28 giugno | 1981 | |
Paesi Bassi* | 24 marzo | 1964 | 23 aprile | 1964 | |
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Spagna | 15 febbraio | 1984 A | 16 marzo | 1984 | |
Svizzera | 5 gennaio | 1963 | 23 aprile | 1964 | |
Turchia | 13 dicembre | 1965 | 12 gennaio | 1966 | |
* | Dichiarazioni vedi qui di seguito. | ||||
0.211.222.1
Dichiarazioni
Repubblica federale di Germania
La Convenzione si applica pure al Land Berlino.
Paesi Bassi
Per quanto concerne i Paesi Bassi il termine «Territori metropolitani» e «Territori extrametropolitani», usati nel testo della Convenzione, vista l’uguaglianza in diritto pubblico vigente tra i Paesi Bassi e le Antille olandesi stanno per «Territori europei» e «Territori non europei».
La Convenzione s’applica al Regno in Europa e, dal 1° gennaio 1986, ad Aruba.