Il presente Accordo si applica alle questioni familiari presentate da una delle Parti contraenti, anche se i fatti su cui esse si fondano sono anteriori all’entrata in vigore dell’Accordo.
0.211.230.489
Accordo
tra la Confederazione svizzera
e la Repubblica libanese concernente
la cooperazione per determinate questioni familiari
RU 2006 623
Traduzione1
Concluso il 31 ottobre 2005
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2006
(Stato 1° marzo 2006)
La Confederazione svizzera
e
la Repubblica libanese,
qui di seguito denominate «Parti contraenti»,
sulla base delle loro reciproche relazioni,
considerando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 2 e, in particolare, l’articolo 11 in virtù del quale gli Stati parti, incluse la Confederazione svizzera e la Repubblica libanese, adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero e, a tal fine, favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali a riguardo,
considerando la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, firmata il 24 aprile 1963 3 , della quale la Confederazione svizzera e la Repubblica libanese sono Stati parti e, in particolare, l’articolo 5 lettere e ed h in virtù del quale le funzioni consolari consistono tra l’altro nel prestare soccorso ai cittadini dello Stato d’invio e nel tutelare, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei fanciulli cittadini dello Stato d’invio,
riconoscendo che le questioni familiari, comprese le questioni relative alla custodia parentale e al diritto di visita, sono spesso scenario di tragedie umane, e che il raggiungimento di soluzioni rapide, eque ed umane può rappresentare, a livello bilaterale, una particolare sfida,
desiderose di promuovere e di favorire in questo ambito la cooperazione tra i due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
I. Campo di applicazione
Art. 1
II. Commissione mista
Art. 2 Istituzione di una commissione mista
Con l’entrata in vigore del presente Accordo è istituita una commissione mista, comprendente i rappresentanti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione svizzera nonché i rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero di giustizia e del Ministero dell’interno della Repubblica libanese.
Ciascuna Parte contraente può aggiungere altri periti alla sua delegazione in funzione delle questioni presentate in seno alla Commissione.
Ciascuna Parte contraente designa un coordinatore al fine di garantire il contatto continuo con l’altra Parte.
Art. 3 Mandati e principi
La Commissione è un organo di consultazione e di collaborazione a disposizione delle autorità competenti in materia di diritti del fanciullo, di custodia parentale e di diritti di visita per i fanciulli cittadini di una delle Parti contraenti o residenti abituali sul territorio di una di esse. La Commissione si adopera al fine di raggiungere soluzioni amichevoli.
L’attività della Commissione si basa:
- sui principi generali del diritto internazionale, sui principi di equità e sul diritto di ciascun fanciullo di vivere e di condividere l’affetto reciproco di entrambi i genitori;
- sul diritto del fanciullo, separato da uno dei genitori o da entrambi, di mantenere con loro un rapporto continuo e contatti diretti, salvo se, in casi eccezionali, questo sia contrario al suo interesse superiore; e
- sul rispetto del diritto di visita del genitore che non ha la custodia parentale.
Art. 4 Compiti
Entrambe le Parti contraenti possono, per via diplomatica, sottoporre alla Commissione casi particolari concernenti i diritti del fanciullo, la custodia parentale e i diritti di visita.
Conformemente alle rispettive legislazioni delle Parti contraenti la Commissione deve
- adottare le opportune misure al fine di facilitare il raggiungimento di una soluzione amichevole tra i genitori, che tenda in particolare al ritorno immediato del fanciullo nel Paese in cui risiedeva abitualmente prima di essere spostato o trattenuto o all’esercizio transfrontaliero dei diritti di visita del genitore che non ha la custodia parentale;
- seguire e, nella misura del possibile, facilitare l’evoluzione delle procedure in corso, informare i genitori del luogo in cui si trova il fanciullo e del suo stato di salute fisica e morale e dell’evoluzione delle procedure in corso;
- facilitare l’esercizio reale ed effettivo del diritto del fanciullo a mantenere un rapporto continuo e contatti diretti con i genitori, salvo nel caso in cui il fanciullo rischi gravemente di incorrere in un pericolo fisico o psichico o in qualsiasi altra situazione intollerabile;
- sostenere, se necessario, le domande di visti o permessi di uscita per il fanciullo o per il genitore che non ha la custodia parentale;
- ricevere e scambiare informazioni e documenti relativi ai casi e facilitare la trasmissione di tali informazioni e documenti alle autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti.
Se opportuno, la Commissione può emettere raccomandazioni alle autorità competenti al fine di facilitare, in un determinato caso, qualsiasi intesa privata tra le parti interessate.
Art. 5 Procedura
La Commissione si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alla data convenuta e, in casi urgenti, prima possibile. Le riunioni hanno luogo almeno una volta l’anno.
Le deliberazioni e le conclusioni della Commissione sono messe a verbale. La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni relative ai casi specifici esaminati.
La Commissione può ascoltare qualsiasi persona suscettibile di apportare chiarimenti ad un caso particolare.
Art. 6 Spese
Ciascuna Parte contraente sostiene le proprie spese di rappresentazione in seno alla Commissione.
III. Altre disposizioni
Art. 7 Altri mezzi di risoluzione dei contenziosi:
L’esistenza o l’attività della Commissione non deve
- sostituire o impedire altri mezzi di comunicazione e di esame delle questioni familiari tra le Parti contraenti;
- impedire la risoluzione di casi particolari mediante altri mezzi.
Art. 8 Assistenza giudiziaria
Ciascuna Parte contraente garantisce l’assistenza giudiziaria al genitore cittadino dell’altra Parte o residente sul territorio dell’altra Parte per le spese relative a tribunali e avvocati nell’ambito di procedure giudiziarie finalizzate al rispetto dei diritti di custodia parentale o di visita, se sono soddisfatte le condizioni per la concessione dell’assistenza giudiziaria richieste dalla legge di tale Parte.
L’assistenza giudiziaria non può essere rifiutata per motivi di religione, nazionalità, sesso, razza o età.
Art. 9 Altri trattati
Il presente Accordo non limita né influisce sui diritti e sugli obblighi dell’una o dell’altra Parte derivanti da altri trattati internazionali applicabili alle Parti contraenti.
IV. Disposizioni finali
Art. 10 Entrata in vigore, durata, disdetta
Ciascuna delle Parti contraenti notifica all’altra Parte il completamento della procedura interna necessaria all’entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica.
Il presente Accordo non è limitato nel tempo.
In qualsiasi momento ciascuna delle Parti contraenti può notificare per via diplomatica all’altra Parte la disdetta del presente Accordo. La disdetta ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. Fatto in duplice copia, a Beirut, il 31 ottobre 2005, in lingue araba e francese, i due testi facenti egualmente fede.
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