Lexipedia

0.221.211.4

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Conchiusa all’Aia il 15 giugno 1955 Approvata dall’Assemblea federale il 29 giugno 1972 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 agosto 1972

1¶ (Stato 28 febbraio 2006)0.221.211.4

Traduzione2

Entrata in vigore per la Svizzera il 27 ottobre 1972

(Stato 28 febbraio 2006)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

animati dal desiderio di stabilire regole comuni circa la legge applicabile alle compravendite a carattere internazionale di cose mobili corporee,

hanno risolto di conchiudere a tale scopo una Convenzione ed hanno all’uopo
stabilito le seguenti disposizioni:

Art. 1

La presente Convenzione è applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee. Essa non si applica alle compravendite di titoli di credito, di navi battelli o aeromobili registrati, alle vendite ordinate dall’autorità giudiziaria o per pignoramento. È invece applicabile alle compravendite tramite consegna di titoli merci. Per la sua applicazione sono parificate alle compravendite i contratti di fornitura di cose mobili corporee da fabbricare o da produrre, in quanto la parte che si obbliga alla consegna debba procurarsi le materie prime necessarie alla fabbricazione o alla produzione. La sola dichiarazione delle parti relativa all’applicazione d’una legge o alla competenza di un giudice o di un arbitro non è sufficiente a dare al contratto di compravendita il carattere internazionale nel senso del capoverso 1 del presente articolo.

Art. 2

Il contratto di compravendita soggiace alla legge interna del paese designato dalle parti contraenti. Questa designazione deve formare l’oggetto di una clausola espressa, o risultare indubbiamente dai disposti contrattuali. Le premesse relative al consenso reciproco delle parti quanto alla legge dichiarata applicabile sono determinate da questa medesima legge.

Art. 3

Quando manchi una dichiarazione delle parti circa il diritto applicabile conformemente alle premesse previste nell’articolo precedente, la compravendita è regolata dalla legge interna del paese in cui il venditore, al momento in cui assume l’ordinazione, ha la sua dimora abituale. Se l’ordinazione è assunta da una succursale del venditore, la compravendita è regolata dalla legge interna del paese in cui si trova la succursale. Il contratto di compravendita è tuttavia regolato dal diritto interno del paese, nel quale il compratore ha la sua dimora abituale o dove è domiciliata la sua ditta commerciale che ha fatto l’ordinazione, se quest’ultima sia stata assunta in tale paese sia dal venditore, sia dal suo rappresentante, agente o viaggiatore di commercio. Qualora si trattasse di una contrattazione di borsa o di una vendita agli incanti, il contratto è regolato dal diritto del paese nel quale si trova la borsa o ha luogo l’incanto.

Art. 4

In assenza di espressa clausola contraria, la legge interna del paese, in cui debba aver luogo l’esame delle cose mobili corporee consegnate ai sensi del contratto, è applicabile alla forma e ai termini secondo cui dovranno essere effettuati l’esame e le notifiche relative, come pure alle misure da adottare in caso di rifiuto della cosa.

Art. 5

La presente convenzione non si applica:

  1. alla capacità delle parti;
  2. alla forma del contratto;
  3. al trasferimento della proprietà; tuttavia i diversi obblighi delle parti, specialmente quelli relativi ai rischi, sono regolati dalla legge applicabile alla compravendita in virtù della presente Convenzione;
  4. agli effetti della compravendita nei riguardi di tutte le altre persone, eccetto le parti.

Art. 6

In ogni Stato contraente, l’applicazione della legge designata dalla presente Convenzione può essere esclusa per motivi d’ordine pubblico.

Art. 7

Gli Stati contraenti si obbligano ad introdurre le norme degli articoli 1–6 della presente Convenzione nel diritto nazionale dei loro rispettivi paesi.

Art. 8

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla settima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. Essa sottostà alla ratifica; gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Sarà steso processo verbale di ogni deposito di strumento di ratifica, di cui una copia certificata conforme sarà rimessa, per via diplomatica, ad ogni Stato firmatario.

Art. 9

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del quinto strumento di ratifica, previsto nell’articolo 8, capoverso 2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di ratifica.

Art. 10

La presente Convenzione si applica di pieno diritto al territorio metropolitano degli Stati contraenti. Se uno Stato contraente desidera la messa in vigore della Convenzione in tutti o parte di quei territori di cui assicura le relazioni internazionali, comunicherà questa sua intenzione con un atto che sarà depositato presso il ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Quest’ultimo trasmetterà, per via diplomatica, una copia dell’atto, certificata conforme, a ciascuno degli Stati contraenti. La presente Convenzione entrerà in vigore per questi territori il sessantesimo giorno a contare dalla data del deposito dell’atto di notifica summenzionato. Resta inteso che la notifica, prevista nel capoverso 2 del presente articolo, potrà avere effetto solo a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell’articolo 9, capoverso 1.

Art. 11

Ogni Stato non rappresentato alla settima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione. Lo Stato che desidera aderirvi notificherà la sua intenzione con un atto che sarà depositato presso il ministero degli affari esteri del Paesi Bassi. Quest’ultimo trasmetterà, per via diplomatica, una copia certificata conforme ad ogni Stato contraente. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato aderente, il sessantesimo giorno a contare dal deposito dell’atto di adesione. Resta inteso che il deposito dell’atto di adesione potrà aver luogo solo dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell’articolo 9, capoverso 1.

Art. 12

La presente Convenzione vigerà cinque anni a contare dalla data indicata nell’articolo 9, capoverso 1. Il termine comincerà a decorrere da questa data anche per gli Stati che l’avranno ratificata oppure vi avranno aderito posteriormente. La Convenzione si considera rinnovata tacitamente, salvo disdetta, di cinque in cinque anni. La disdetta dovrà essere notificata almeno sei mesi prima del decorso del termine al ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, che ne darà conoscenza a tutti gli altri Stati contraenti. La disdetta può essere limitata ai territori o a taluni dei territori indicati nella notifica fatta in virtù dell’articolo 10, capoverso 2. La disdetta produrrà effetto solo rispetto allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all’Aia, il 15 giugno 1955, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi, e del quale sarà consegnata, per via diplomatica, una copia certificata conforme ad ogni Stato rappresentato alla settima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 12 gennaio 20063

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Danimarca

3 luglio

1964

1° settembre

1964

Finlandia

3 luglio

1964

1° settembre

1964

Francia

30 luglio

1963

1° settembre

1964

Italia

17 marzo

1958

1° settembre

1964

Niger

11 ottobre

1971 A

10 dicembre

1971

Norvegia

3 luglio

1964

1° settembre

1964

Svezia

8 luglio

1964

6 settembre

1964

Svizzera

29 agosto

1972

27 ottobre

1972

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Conchiusa all’Aia il 15 giugno 1955 Approvata dall’Assemblea federale il 29 giugno 1972 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 agosto 1972 | Lexipedia | Lexipedia