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0.221.554.3

Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari Conchiusa a Ginevra il 7 giugno 1930 Approvata dall’Assemblea federale l’8 luglio 1932 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 agosto 1932 Entrata in vigore per la Svizzera il I’ luglio 1937

CS 11 839; FF 1931 539

Traduzione

(Stato 17 agosto 2005)

Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente Federale della Repubblica d’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori Britannici di là dei Mari, Imperatore delle Indie; il Presidente della Repubblica di Colombia; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica
di Polonia, per la Città Libera di Danzica; il Presidente della Repubblica
dell’ Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica
di Finlandia; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Altezza Serenissima
il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; il Presidente della Repubblica dì Polonia; il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio Federale Svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; il Presidente della
Repubblica Turca; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

mossi dal desiderio di regolare certi problemi del diritto di bollo nei loro rapporti con la cambiale e il vaglia cambiario, hanno designato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

si sono accordati nelle seguenti disposizioni:

Art. 1

Qualora tale non fosse già la loro legislazione, le Alte Parti contraenti s’impegnano a mutare le loro leggi in modo che la validità degli obblighi assunti in materia di cambiali e di vaglia cambiari o l’esercizio dei diritti che ne derivano non possano essere subordinati all’osservanza delle disposizioni sul bollo. Esse possono tuttavia sospendere l’esercizio di questi diritti fino a quando siano pagate le tasse di bollo da loro prescritte e le multe che fossero state inflitte. Possono pure decidere che la qualità e gli effetti di titolo immediatamente esecutorio che, giusta le loro legislazioni, fossero attribuiti alla cambiale e al vaglia cambiario saranno subordinati alla condizione che la tassa di bollo sia stata, fin dalla emissione del titolo, debitamente pagata conformemente alle disposizioni delle loro leggi. Ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva la facoltà di limitare alle cambiali tratte l’impegno menzionato al primo capoverso.

Art. 2

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno egualmente stato, porterà la data d’oggi. Essa potrà essere firmata successivamente fino al 6 settembre 1930 in nome di qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e di qualsiasi Stato non membro.

Art. 3

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno depositati avanti il I’ settembre 1932 presso il Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà immediatamente il ricevimento a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri compartecipi alla presente Convenzione.

Art. 4

A contare dal 6 settembre 1930, qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e qualsiasi Stato non membro potranno aderire alla presente Convenzione. Quest’adesione avverrà mediante una notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni 1 che dovrà essere depositata nell’archivio del Segretariato. Il Segretario generale ne notificherà immediatamente il deposito a tutti coloro che avranno firmato la Convenzione o vi avranno aderito.

Art. 5

La presente Convenzione non entrerà in vigore se non quando sia stata ratificata o siasi ad essa aderito, in nome di sette Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri, tra i quali dovranno figurare tre dei Membri della Società delle Nazioni rappresentati in modo permanente nel Consiglio. La data dell’entrata in vigore sarà il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni, della settima ratificazione o adesione in conformità del capoverso precedente. Nel fare le notificazioni previste negli articoli 3 e 4 il Segretario generale della Società delle Nazioni 2 , segnalerà particolarmente che le ratificazioni od adesioni contemplate nel capoverso primo del presente articolo sono state raccolte.

Art. 6

Ogni ratificazione od adesione che avverrà dopo l’entrata in vigore della Convenzione conformemente all’articolo 5 comincerà ad avere effetto il novantesimo giorno successivo alla data a cui essa sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni 3 .

Art. 7

La presente Convenzione non potrà essere disdetta prima che sia spirato un termine di due anni a contare dalla data a cui sarà entrata in vigore per il rispettivo Stato, Membro o no della Società delle Nazioni; la disdetta produrrà i suoi effetti dal novantesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario generale 4 avrà ricevuto la notificazione direttagli. Ogni disdetta sarà comunicata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni 5 a tutte le altre Alte Parti contraenti. Ogni disdetta non avrà effetto se non per ciò che concerne l’Alta Parte contraente in nome della quale sarà stata data.

Art. 8

Ogni Membro della Società delle Nazioni ed ogni Stato non membro in confronto del quale la presente Convenzione è in vigore potrà dirigere al Segretario generale della Società delle Nazioni 6 , spirato che sia il quarto anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione, una domanda intesa alla modificazione di alcune o di tutte le disposizioni di essa Convenzione. Se una siffatta domanda, comunicata agli altri Membri o Stati non membri tra i quali la Convenzione è allora in vigore, è appoggiata entro il termine di un anno, da almeno sei di essi, il Consiglio della Società delle Nazioni deciderà se sia il caso di convocare una Conferenza a questo scopo.

Art. 9

Le Alte Parti contraenti possono dichiarare, all’atto della firma della ratificazione o dell’adesione, che, accettando la presente Convenzione, esse non intendono assumere alcun obbligo per quanto concerne il complesso o una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato; in tal caso, la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori a cui si riferisce siffatta dichiarazione. Le Alte Parti contraenti potranno, in seguito, notificare al Segretario generale della Società delle Nazioni 7 ch’esse intendono rendere la presente Convenzione applicabile al complesso o a una parte qualsiasi dei loro territori a cui si riferisce la dichiarazione prevista al capoverso precedente. In tal caso, la Convenzione si applicherà ai territori a cui si riferisce la notificazione novanta giorni dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni 1). Parimente, le Alte Parti contraenti possono in qualsiasi tempo dichiarare ch’esse intendono che la presente Convenzione cessi di applicarsi al complesso o a una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato; in tal caso, la Convenzione cesserà d’essere applicabile ai territori che sono oggetto di siffatta dichiarazione un anno dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni 8 .

Art. 10

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni tosto che sarà entrata in vigore. Essa sarà poi pubblicata il più presto possibile nella Raccolta dei Trattati della Società delle Nazioni.

In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il sette giugno millenovecentotrenta, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni 9 ; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

Protocollo

All’atto di procedere alla firma della Convenzione, in data d’oggi, concernente il diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

A

I Membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri che non fossero stati in grado di depositare avanti il 1° settembre 1932 la loro ratificazione sulla detta Convenzione si obbligano a dirigere, nei quindici giorni successivi a questa data, una comunicazione al Segretario generale della Società delle Nazioni, per fargli conoscere la situazione in cui si trovano per ciò che concerne la ratificazione.

B

Se, alla data dei 1° novembre 1932, le condizioni previste nell’articolo 5, capoverso 1, per l’entrata in vigore della Convenzione, non sono adempite, il Segretario generale della Società delle Nazioni, convocherà una riunione dei Membri della Società delle Nazioni e degli Stati non membri che avessero firmato la Convenzione o vi avessero aderito.

Questa riunione avrà per oggetto l’esame della situazione e dei provvedimenti da prendere, dato il caso, per fronteggiarla.

C

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente, attuate che siano, le disposizioni legislative ch’esse stabiliranno nei loro territori rispettivi in esecuzione della Convenzione.

D

1. Resta convenuto che, per quanto concerne il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda settentrionale, i soli titoli ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono le cambiali presentate all’accettazione, accettate o pagabili altrove che nel Regno Unito.

2. La stessa limitazione si applicherà per ciò che concerne qualsiasi colonia, protettorato o territorio posto sotto la sovranità o il mandato di Sua Maestà Britannica al quale la Convenzione venisse ad essere applicabile in virtù dell’articolo 9, semprechè una notificazione che abbia per oggetto questa limitazione sia indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni 10 avanti la data alla quale l’applicazione di detta Convenzione entrerà in vigore per questo territorio.

3. Resta pure convenuto che, per quanto concerne l’Irlanda del Nord, le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno se non con le modificazioni che fossero stimate necessarie.

4. Il governo di qualsiasi Stato, Membro o no della Società delle Nazioni che desideri aderire alla Convenzione in virtù dell’articolo 4 con le restrizioni specificate al capoverso 1 precedente, può informare il Segretario generale della Società delle Nazioni 11 . Quest’ultimo parteciperà questa notificazione ai governi di tutti i Membri della Società delle Nazioni e degli Stati non membri in nome dei quali la Convenzione sarà stata firmata e in nome dei quali si sarà ad essa aderito, chiedendo loro se hanno delle obiezioni da presentare. Se in un termine di sei mesi a contare da detta comunicazione, non è stata mossa alcuna obiezione, la partecipazione alla Convenzione dello Stato che invoca la restrizione di cui si tratta sarà considerata come accettata con questa limitazione.

In fede che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il sette giugno millenovecentotrenta, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni 12 ; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

0.221.554.3

Campo d’applicazione della convenzione il 17 agosto 2005

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Australia*

3 settembre

1938 A

2 dicembre

1938

  1. Isola di Norfolk*

3 settembre

1938 A

2 dicembre

1938

Austria

31 agosto

1932

1° gennaio

1934

Bahamas*

19 maggio

1976 S

10 luglio

1973

Belarus

4 febbraio

1998 S

25 dicembre

1991

Belgio

31 agosto

1932

1° gennaio

1934

Brasile

26 agosto

1942

24 novembre

1942

Cina

  1. Macaoa

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro*

5 marzo

1968

16 agosto

1960

Danimarca

27 luglio

1932

1° gennaio

1934

  1. Groenlandia

14 luglio

1965 A

29 settembre

1965

  1. Isole Faeröer

27 luglio

1932

1° gennaio

1934

Figi*

25 marzo

1971

10 ottobre

1970

Finlandia

31 agosto

1932

1° gennaio

1934

Francia

27 aprile

1936

26 luglio

1936

Germania

3 ottobre

1933

1° gennaio

1934

Giappone

31 agosto

1932

1° gennaio

1934

Irlanda*

10 luglio

1936 A

8 ottobre

1936

Italia

31 agosto

1932

1° gennaio

1934

Kazakstan

20 novembre

1995 A

18 febbraio

1996

Lussemburgo

5 marzo

1963

3 giugno

1963

Malaysia

14 gennaio

1960

31 agosto

1957

Malta

6 dicembre

1966

21 settembre

1964

Monaco

25 gennaio

1934 A

25 aprile

1934

Norvegia

27 luglio

1932

1° gennaio

1934

Paesi Bassi

20 agosto

1932

1° gennaio

1934

Papua Nuova Guinea*

12 febbraio

1981 A

13 maggio

1981

Polonia

19 dicembre

1936

19 marzo

1937

Portogallo

8 giugno

1934

6 settembre

1934

Regno Unito

18 aprile

1934

17 luglio

1934

  1. Bermuda*

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

  1. Gibilterra*

18 luglio

1936 A

16 ottobre

1936

  1. Isole Falkland*

7 settembre

1938 A

6 dicembre

1938

  1. Sant’Elena (con Ascension)*

7 settembre

1938 A

6 dicembre

1938

Russia

25 novembre

1936 A

23 febbraio

1937

Svezia

27 luglio

1932

1° gennaio

1934

Svizzera

26 agosto

1932

1° luglio

1937

Tonga*

2 febbraio

1972

4 giugno

1970

Ucraina

8 ottobre

1999 A

6 gennaio

2000

Uganda

15 aprile

1965 A

14 luglio

1965

Ungheria

28 ottobre

1964

26 gennaio

1965

*

Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

a

Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della
Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.

0.221.554.3

Riserve e dichiarazioni

Australia (con Norfolk)

Con la riserva prevista nella sezione D del protocollo.

Bahamas

Questo Stato mantiene la limitazione prevista nella sezione D del protocollo alla convenzione, riserva secondo cui la convenzione era stata resa applicabile al suo territorio.

Cipro

La stessa riserva delle Bahamas.

Figi

La stessa riserva di Bahamas.

Bermuda, Gibilterra, Isole Falkland, Sant’Elena (con Ascension)

La limitazione prevista nella sezione D del protocollo alla convenzione è applicabile.

Irlanda

Con la riserva prevista nel numero 1 della sezione D del protocollo.

Papua Nuova Guinea

Con la riserva prevista al numero 1 della sezione D del protocollo.

Tonga

La stessa riserva delle Bahamas.